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La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che ai fini della decadenza del diritto alla NASpI vanno considerati 6 mesi di effettivo lavoro e non di durata del contratto.
La sentenza della Corte di Cassazione su NASpI e lavoro intermittente
In tema di nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), la sentenza della Corte di Cassazione civile Sez. Lavoro con ordinanza n. 5451 del 11 marzo 2026 ha stabilito un diritto importante per chi percepisce la NASpI. Tale interpretazione trova conferma nel dato letterale della norma, il D.lgs. 22/2015 art. 9 c. 1, che fa riferimento alla “durata del rapporto” e non alla durata del contratto.
In pratica, qualora durante il periodo in cui percepisce l’indennità di disoccupazione NASpI la lavoratrice o il lavoratore instauri un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di rispondere alla chiamata, il cui reddito annuale non sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (8.500 € nel 2026), questi non decade dalla prestazione se il contratto è superiore a sei mesi di calendario nel caso in cui i giorni di effettivo lavoro prestati non sono superiori a sei mesi. In altre parole, perché operi la decadenza dalla NASpI devono essere conteggiati i soli periodi di effettivo lavoro e non la mera durata formale del contratto.
La sentenza riguarda tutti i contratti di lavoro intermittente, inclusi quelli relativi al settore della cultura e dello spettacolo.
Rimaniamo in attesa che l’INPS – a integrazione di quanto stabilito con il messaggio INPS 1162/2018– emani proprie indicazioni su come conteggiare i giorni di effettivo lavoro.
La sospensione della NASpI nei giorni di lavoro effettivo
È utile ricordare che, poiché la prestazione viene sospesa nei giorni di effettivo lavoro e riprende alla fine delle chiamate, la percettrice o il percettore di Naspi entro 30 giorni dall’eventuale assunzione con contratto di lavoro intermittente per non decadere dall’indennità deve darne comunicazione all’INPS alla pagina Comunicazioni Naspi.
Inoltre, nei mesi in cui dovesse svolgere prestazioni di lavoro intermittente, dovrà comunicare sulla stessa pagina INPS le date di effettive prestazioni alla fine del mese, allo scopo di chiedere la sospensione della Naspi per i soli giorni di effettivo lavoro.
Leggi anche: Niente NASpI per assenza ingiustificata: le indicazioni INL
Foto di Anna Tarazevich
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