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Le regole speciali dell’INPS FPLS ex ENPALS e i principali diritti previsti per chi lavora nel settore dello spettacolo in Italia.
Che cosa si intende per spettacolo in Italia?
Quando si parla di spettacolo in Italia, non esiste una definizione unica e universale valida in ogni contesto. In Italia, alcune sentenze della giurisprudenza e diverse circolari INPS definiscono lo spettacolo come «qualsiasi manifestazione artistica o evento, specialmente ma non solo, di tipo teatrale o televisivo, che si svolge davanti a un pubblico appositamente convenuto o comunque appresa da un pubblico più ampio grazie allo strumento della tecnica».
Definire con precisione l’ambito dello spettacolo è importante perché per questo settore il legislatore ha previsto regole specifiche e tutele previdenziali particolari. Si tratta, infatti, di un settore caratterizzato da modalità di lavoro molto diverse rispetto alla generalità delle professioni.
Perché esistono regole speciali per chi lavora nello spettacolo?
Il lavoro nello spettacolo in Italia, e non solo, presenta caratteristiche peculiari. Richiede spesso anni di formazione, attività di prova e preparazione non sempre riconosciute economicamente, lavoro serale, notturno e festivo. Oltre a frequenti spostamenti, rapporti con più committenti e una forte discontinuità delle occasioni lavorative.
A queste caratteristiche si aggiungono la difficoltà di programmare il lavoro nel lungo periodo e la presenza di molteplici forme contrattuali. Inoltre, moltə professionisti e professioniste devono gestire autonomamente la propria attività.
Proprio per queste ragioni il legislatore italiano, già nel 1947, istituì l’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo). Si tratta di un sistema previdenziale speciale destinato a garantire diritti che altrimenti sarebbero stati difficili da maturare in un settore caratterizzato dalla discontinuità lavorativa.
Da ENPALS a INPS: cosa cambia
Dal 2015 le funzioni dell’ENPALS sono state assorbite dall’INPS. Dal 2015 il sistema è confluito nella gestione previdenziale del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). FPLS mantiene e amplifica i principi che da sempre caratterizzano la tutela previdenziale del settore.
Come chiarito dalla circolare INPS n. 154 del 2014, l’obbligo contributivo nasce per effetto dello svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative presenti nell’elenco tassativo dell’articolo 3 del D.Lgs. C.P.S. n. 708 del 1947.
Ai fini dell’iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo conta esclusivamente la natura dell’attività svolta. Non rilevano invece né il contratto di ingaggio né la forma giuridica del datore di lavoro o il settore economico in cui opera o la sua natura pubblica o privata.
Chi è considerato lavoratore o lavoratrice dello spettacolo in Italia?
È obbligatoriamente iscrittə all’Ente chi appartiene alle categorie numerate dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3, a prescindere dal rapporto di lavoro instaurato (subordinato o autonomo):
1) artisti lirici.
2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica.
3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico.
4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi.
5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione.
6) direttori di scena e doppiaggio.
7) direttori d’orchestra e sostituti.
8) concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti.
9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda.
10) amministratori di formazioni artistiche.
11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa.
12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive.
13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici.
14) truccatori e parrucchieri.
È obbligatoriamente iscrittə all’Ente chi appartiene alle seguenti categorie a prescindere dal rapporto di lavoro instaurato, ma senza obbligo di certificato agibilità:
15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri.
16) sarti.
17) pittori, stuccatori e formatori.
18) artieri ippici.
19) operatori di cabine, di sale cinematografiche.
È obbligatoriamente iscrittə all’Ente chi appartiene alle seguenti categorie SOLO se assuntə con contratto di lavoro subordinato:
20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati.
23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
Dal 2021, vanno assicurati al FPLS anche artistə e tecnicə quando svolgono attività di insegnamento per conto di strutture riconosciute dalla Pubblica amministrazione, come conservatori, scuole e AFAM.
Chi è assicurato al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo
Una delle caratteristiche più particolari del sistema previdenziale dello spettacolo è che il lavoratore o la lavoratrice dello spettacolo è assicuratə al FPLS indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata.
La tutela si applica quindi sia ai rapporti di lavoro subordinato sia a quelli autonomi o parasubordinati, continuativi oppure occasionali.
Inoltre, il lavoratore o la lavoratrice autonomə dello spettacolo viene consideratə, sotto il profilo previdenziale, in modo analogo a un lavoratore o lavoratrice subordinatə.
I gruppi dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo in Italia
Non tutti i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo rientrano nelle stesse regole previdenziali. La normativa distingue infatti gli assicurati in tre gruppi – A, B e C – in base alla tipologia contrattuale e alle mansioni svolte.
Il Gruppo A comprende le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività artistiche o tecniche direttamente connesse alla produzione e alla realizzazione di spettacoli con contratti a tempo determinato. Generalmente, si può dire che rientrano in questa categoria le figure indicate ai numeri da 1 a 14 dell’articolo 3 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, come artisti interpreti, musicisti, danzatori e altre professionalità, purché direttamente coinvolte nella creazione dell’evento artistico.
Il Gruppo B comprende invece le figure che lavorano a tempo determinato nello spettacolo ma svolgono attività diverse da quelle indicate per il Gruppo A. Si tratta generalmente delle professioni elencate ai numeri da 15 a 20 dello stesso articolo 3, generalmente collegate all’organizzazione, alla gestione o al supporto delle attività di spettacolo.
Il Gruppo C, infine, comprende tutte le persone che svolgono attività nello spettacolo con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La distinzione tra i tre gruppi non è soltanto formale. Il gruppo di appartenenza incide, infatti, sulle modalità di accesso alle prestazioni previdenziali.
Le principali regole speciali dello spettacolo in Italia
Il sistema previdenziale dello spettacolo presenta alcune caratteristiche che lo distinguono dagli altri settori.
Innanzitutto, tutte le persone che svolgono attività comprese nell’elenco previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. C.P.S. 708/1947 devono essere assicurate al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo fin dalla prima prestazione retribuita.
In secondo luogo, l’obbligo di versare i contributi previdenziali spetta sempre al committente o al datore di lavoro, anche quando la prestazione è resa da un lavoratore autonomo.
Un’altra peculiarità riguarda il requisito di accesso delle tutele previdenziali. L’accesso alla pensione, così come ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, viene determinato in base al numero delle giornate effettivamente lavorate.
Per il lavoro autonomo, ogni prestazione resa nell’arco della giornata viene equiparata a una giornata contributiva.
Diritti speciali per un lavoro speciale
Le regole speciali dello spettacolo non rappresentano un privilegio, ma una risposta alle caratteristiche peculiari di un settore. Nello spettacolo il lavoro è spesso discontinuo, frammentato e difficilmente assimilabile agli schemi tradizionali dell’occupazione subordinata continuativa. Le prove e i tempi di studio e preparazione raramente sono tracciati.
L’obiettivo del sistema ex ENPALS, oggi gestito dall’INPS attraverso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, è garantire che artiste, artisti, tecniche, tecnici e tutte le altre professionalità del settore possano accedere a diritti previdenziali e assistenziali nonostante la natura peculiare della loro attività lavorativa.
Leggi anche: Dati INPS spettacolo 2025: settore in crescita ma fragile
Foto di cottonbro studio.
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