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L’INL ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte dal Collegato Lavoro in materia di dimissioni per fatti concludenti. Nello specifico, alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è prevista la NASpI per assenza ingiustificata. L’INL mette altresì a disposizione un modello di comunicazione dell’assenza ingiustificata all’ITL con cui datori e datrici di lavoro potranno attivare la nuova procedura.
Novità sulla NASpI per assenza ingiustificata
In seguito all’obbligo di dimissioni solo in modalità telematica, sono stati frequenti i casi di lavorator* che, per disinteresse o per acquisire il diritto alla NASpI (indennità di disoccupazione involontaria), non hanno proceduto a inviare le dimissioni. In questo modo, hanno costretto le aziende ad avviare un procedimento per assenza ingiustificata e pagare il ticket licenziamento e indennità sostitutive di preavviso, ottenendo la NASpI senza un autentico diritto.
Il Collegato Lavoro, entrato in vigore il 12 gennaio 2025 con la modifica dell’art 26 D.Lgs. 151/2015, ha previsto una soluzione diversa dal licenziamento disciplinare. Con questa nuova soluzione, l’assenza ingiustificata di lavoratrice o lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato oppure, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, viene considerata come dimissioni per fatti concludenti. Con nota 22.01.2025, n. 579, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato le prime indicazioni su questa novità.
Per cessare il rapporto di lavoro, la datrice/il datore di lavoro dovrà avvisare l’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo in cui esso si svolge. Tale comunicazione dovrà avvenire alla fine del periodo prescritto per misurare l’assenza ingiustificata. A sua volta, l’ITL può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Confermata l’assenza ingiustificata, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore, senza diritto alla NASpI.
Ovviamente questa disposizione non si applica se la lavoratrice o il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la propria assenza (es. ricovero in ospedale o altra motivazione).
Le modalità di trasmissione della comunicazione
Riguardo alle modalità di trasmissione, l’INL ritiene preferibile utilizzare la PEC da inviare all’ITL di riferimento. Per trovare l’ITL di proprio interesse è possibile consultare il sito dell’Ispettorato facendo click qui.
L’INL fornisce un modello di comunicazione dell’assenza ingiustificata e della volontà di chiudere il rapporto di lavoro. È qui necessario indicare i dati riferiti alla datrice o datore di lavoro, al* dipendente e al rapporto di lavoro. Il contenuto della comunicazione dovrà riportare i dati anagrafici della lavoratrice o lavoratore, ma anche e soprattutto i recapiti telefonici e di posta elettronica di cui la datrice o datore di lavoro è a conoscenza.
La verifica INL sul mancato diritto alla NASpI per assenza ingiustificata
Nella nota in oggetto, l’ITL specifica che potrà avviare la verifica sulla veridicità della comunicazione. In altre parole, potrà contattare la o il dipendente o altr* collegh* per accertare se effettivamente la persona assente non si sia più presentata in azienda e non abbia potuto comunicare l’assenza. L’accertamento dovrà essere concluso con la massima tempestività e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dalla datrice o dal datore di lavoro.
Nel caso in cui l’Ispettorato rilevi la non veridicità della comunicazione della datrice o datore di lavoro, il rapporto di lavoro non potrà essere risolto. L’inefficacia della risoluzione sarà comunicata sia al* dipendente sia alla datrice o datore di lavoro in riscontro alla stessa PEC ricevuta.
Nel caso in cui la o il dipendente, pur contattat* dall’ITL, si sia assentat* senza giustificato motivo e non abbia provato l’impossibilità di darne comunicazione alla o al datore di lavoro, il rapporto dovrà ritenersi risolto.
Si attendono ulteriori indicazioni dall’INL
L’INL si riserva di fornire ulteriori indicazioni a seguito di successive valutazioni in ordine alle casistiche e alle fattispecie rilevate. Riguardo all’impossibilità di accesso alla NASpI per assenza ingiustificata, restano infatti molte incognite aperte. Per esempio, va precisato se:
- la data delle dimissioni decorre dalla prima assenza o dopo il periodo di “carenza”;
- i 15 giorni di assenza debbano essere di calendario o di lavoro;
- la datrice o il datore di lavoro trattiene il preavviso non lavorato;
- cosa succede se le dimissioni verranno annullate dall’Ispettorato, ma la datrice/il datore non riprende “l’assenteista”.
Soprattutto, per scongiurare il grave pericolo del ritorno ai licenziamenti in bianco, va chiarito che le dimissioni per fatti concludenti non riguarderanno anche le lavoratrici nel periodo protetto per maternità e matrimonio, che in base alle norme vigentidevono convalidare le dimissioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Foto di Henri Mathieu-Saint-Laurent
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