Condividi

Tempo di lettura: 7 minuti

Datore di lavoro nello spettacolo: quali sono gli obblighi INPS, le comunicazioni obbligatorie e gli adempimenti previdenziali per personale artistico e tecnico.

 Il datore di lavoro nello spettacolo deve rispettare regole speciali che riguardano chi lavora nel settore. 

 

Chi è il datore di lavoro nello spettacolo?

Il datore di lavoro nello spettacolo è chiunque utilizzi una prestazione delle figure artistiche o tecniche obbligatoriamente assicuratə al FPLS.

Assumere artiste, artisti, tecnici e altre professionalità dello spettacolo comporta obblighi specifici che non si applicano alla generalità dei settori economici.

Il sistema previdenziale dello spettacolo, nato con l’ENPALS e oggi confluito nell’INPS attraverso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), prevede, infatti, regole particolari per garantire tutele adeguate a un lavoro caratterizzato da discontinuità, pluralità di committenti e frequente alternanza tra diverse forme contrattuali.

Sono considerate imprese dello spettacolo che operano stabilmente nella produzione di spettacoli, eventi o manifestazioni. Rientrano in questa categoria, ad esempio, produttori cinematografici, enti lirici, teatri, compagnie teatrali e impresari di spettacoli di prosa, pubblici esercizi con spettacoli o orchestre e i titolari o gestori di locali notturni.

Attenzione però: è considerato datore di lavoro dello spettacolo anche qualsiasi altro soggetto, persona fisica o giuridica, che utilizzi una prestazione artistica o tecnica svolta da una delle categorie professionali indicate dall’articolo 3 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947.

 

Prima di assumere: gli adempimenti iniziali

Il welfare speciale previsto per il settore comporta una gestione previdenziale dedicata e una serie di adempimenti specifici, di cui ogni committente o datore di lavoro deve essere al corrente.

Quando un’organizzazione utilizza per la prima volta lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, le modalità operative possono cambiare a seconda della situazione aziendale.

Se l’attività principale dell’impresa è lo spettacolo, l’azienda viene inquadrata nel settore dello spettacolo e tuttə i e le dipendenti, compreso il personale amministrativo addetto all’amministrazione degli spettacoli, vengono assicurati nella relativa gestione previdenziale FPLS con una specifica matricola assicurativa.

Se invece l’organizzazione svolge già un’altra attività prevalente, ad esempio nella ristorazione, nel commercio o nell’industria, e utilizza occasionalmente artistə o tecnicə dello spettacolo, la gestione dei contributi può essere effettuata attraverso la matricola INPS già esistente.

Nel caso in cui l’impiego di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo diventi frequente e strutturato, è opportuno che l’azienda richieda una seconda matricola INPS dedicata esclusivamente alle attività dello spettacolo.

Certificato di agibilità

Tra gli adempimenti specifici del settore rientra anche il certificato di agibilità, previsto dall’articolo 6 del D.lgs. C.P.S. n. 708/1947. Si tratta di uno strumento introdotto per garantire che organizzatori e committenti siano in regola con gli obblighi contributivi nei confronti dell’INPS.

Oggi il certificato deve essere richiesto esclusivamente per le prestazioni rese da lavoratori o lavoratrici autonomi e collaboratori coordinati e continuativi. La richiesta avviene in modalità telematica attraverso il portale INPS, prima dello svolgimento dello spettacolo o dell’evento.

L’obbligo di richiederlo ricade sul datore di lavoro o sul committente. Il proprietario o il gestore del locale in cui si svolge lo spettacolo è invece tenuto a verificarne l’esistenza prima dell’esibizione. Il certificato non viene rilasciato quando il committente presenta irregolarità contributive. La mancata richiesta espone alle sanzioni previste dalla normativa.

UNILAV

La tutela dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo passa anche attraverso specifici obblighi amministrativi. In particolare, per contrastare il lavoro nero, grigio e sommerso, il legislatore ha previsto che tutti i rapporti di lavoro dello spettacolo debbano essere comunicati ai servizi competenti tramite la procedura telematica UNILAV.

L’obbligo riguarda non soltanto il lavoro subordinato, ma anche i rapporti parasubordinati e autonomi.

Attraverso il modello UNILAV devono essere comunicate le assunzioni, le proroghe, le trasformazioni contrattuali, i trasferimenti, i distacchi e le cessazioni del rapporto di lavoro.

Le assunzioni devono essere comunicate entro le 24 ore del giorno precedente l’inizio dell’attività lavorativa. Tutte le altre comunicazioni devono invece essere effettuate entro cinque giorni dall’evento che le ha generate.

 

Durante il rapporto di lavoro: contributi, LUL e pagamenti

Durante il rapporto di lavoro, il committente o datore di lavoro nello spettacolo deve gestire correttamente contributi previdenziali, versamenti, registrazioni obbligatorie e pagamento delle retribuzioni.

Quando corrisponde il compenso a una lavoratrice o a un lavoratore dello spettacolo, il datore di lavoro trattiene una quota di contribuzione previdenziale, in parte a carico di chi lavora e in parte a carico del datore di lavoro. Attualmente la quota ordinaria a carico di lavoratori e lavoratrici è pari al 9,19% della retribuzione lorda, oltre al FIS nel caso di lavoro dipendente, nel rispetto dei minimali giornalieri previsti dalla normativa. A questa si aggiunge la contribuzione per la pensione a carico del datore di lavoro pari al 23,81%.

Complessivamente, la contribuzione ordinaria destinata al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo raggiunge quindi circa il 33% della retribuzione imponibile.

Oltre alla contribuzione pensionistica sono dovuti anche i contributi destinati alle tutele minori, come malattia, maternità, disoccupazione, assegni familiari e indennità di discontinuità.

I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata svolta la prestazione lavorativa.

Minimali, massimali e contributo di solidarietà

Nel settore dello spettacolo la contribuzione non viene sempre calcolata sull’intero compenso percepito. L’INPS stabilisce annualmente specifici minimali e massimali giornalieri che variano in base all’anzianità contributiva del lavoratore.

Per gli e le assicuratə che possiedono anzianità previdenziale antecedente al 1° gennaio 1996, la contribuzione ordinaria è dovuta soltanto entro determinati limiti giornalieri di retribuzione. Oltre tali soglie si applica invece il cosiddetto contributo di solidarietà.

Ad esempio, nel 2026 i contributi ordinari sono dovuti fino a una retribuzione giornaliera di 892 euro. Per la fascia successiva, fino a 1.784 euro giornalieri, è invece dovuto esclusivamente il contributo di solidarietà del 5%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore.

Si tratta di una caratteristica peculiare del sistema previdenziale dello spettacolo, pensata per adattarsi a compensi che possono essere molto variabili e concentrati in singole giornate lavorative.

Libro Unico del Lavoro e pagamento tracciabile

Per il personale dipendente o cococo, il Libro Unico del Lavoro (LUL) deve essere redatto e consegnato, anche tramite piattaforma, entro la fine del mese successivo alla prestazione.

Nel LUL devono essere registrate tutte le informazioni utili a stabilire la retribuzione netta spettante, da cui dipenderanno i contributi INPS da versare e le indennità previdenziali che ne deriveranno, oltre alle trattenute fiscali IRPEF. Ogni registrazione errata o mancante può configurare l’ipotesi di LUL infedele.

Non è ammesso il pagamento in contanti della retribuzione.

Denuncia UNIEMENS

Entro la fine del mese successivo alla prestazione, il datore di lavoro deve inviare all’INPS la denuncia delle retribuzioni tramite UNIEMENS.

Questo adempimento riguarda sia i lavoratori dipendenti sia, quando previsto, le prestazioni autonome o parasubordinate assicurate al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.

La denuncia consente all’INPS di registrare correttamente le giornate lavorate, la retribuzione imponibile e i contributi versati. È quindi un passaggio essenziale perché lavoratrici e lavoratori possano maturare pensione, indennità e altre prestazioni previdenziali previste dalla normativa.

 

Sicurezza sul lavoro nello spettacolo

Anche nello spettacolo tutti i datori di lavoro devono rispettare le previsioni del D.lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il tema è particolarmente rilevante perché gli eventi e le produzioni coinvolgono spesso lavoratori, tecnici, fornitori e imprese diverse, che spesso non si conoscono, in spazi ristretti con impianti e strutture complesse e con tempi velocissimi.  Per questo occorre prestare particolare attenzione alle interferenze tra attività svolte da soggetti differenti.

In presenza di almeno un lavoratore, il datore di lavoro deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), anche in forma semplificata quando previsto. Deve inoltre predisporre e rendere noto l’organigramma della sicurezza, nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) interno o esterno e garantire la formazione necessaria.

Tra gli altri adempimenti rientrano, quando previsti, la nomina del medico competente con la redazione del protocollo sanitario, la formazione del datore di lavoro e dei lavoratori in base al codice ATECO prima dell’inizio del loro lavoro, la formazione e nomina dei preposti, la nomina e formazione delle squadre di emergenza per primo soccorso e antincendio.

Quando previsto, il datore di lavoro deve, inoltre, fornire i DPI, cioè i dispositivi di protezione individuale, garantendo il relativo addestramento, e deve essere effettuata anche la visita di idoneità sanitaria.

I lavoratori e le lavoratrici possono eleggere il RLS, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che deve ricevere dal datore di lavoro la formazione prevista dalla normativa.

Nei casi in cui operino più imprese o soggetti nello stesso contesto, possono essere necessari ulteriori documenti. Per tutti i lavori, eccetto quelli di natura intellettuale o artistica, gli organizzatori devono predisporre il DUVRI, mentre gli appaltatori devono redigere il proprio DVR. Se l’attività rientra in un cantiere, anche come previsto dal cosiddetto Decreto Palchi e Fiere, può essere necessario il PSC. In questo caso I fornitori di servizi, invece, devono predisporre il POS.

 

Gli adempimenti fiscali del datore di lavoro

Oltre agli obblighi previdenziali e contributivi, il datore di lavoro nello spettacolo svolge anche il ruolo di sostituto d’imposta. Ciò significa che è tenuto a trattenere le imposte dovute dal lavoratore, versarle all’Erario e adempiere a una serie di obblighi fiscali previsti dalla normativa.

La trattenuta IRPEF in busta paga

Quando il datore di lavoro è sostituto d’imposta (obbligo escluso solo per APS che scelgono regime forfetario), deve calcolare e trattenere dalla busta paga l’IRPEF, cioè l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

L’IRPEF è un’imposta diretta, personale, progressiva e generale. Per i lavoratori subordinati il datore di lavoro calcola l’imposta applicando gli scaglioni previsti:

  • 23% fino a 28.000 euro;
  • 33% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
  • 43% oltre 50.000 euro.

Dopo aver calcolato la trattenuta teorica, il datore di lavoro riduce l’imposta in base alle detrazioni fiscali e alle integrazioni fiscali richieste dal lavoratore o la lavoratrice. Il lavoratore o lavoratrice potrà poi effettuare il conguaglio finale tramite dichiarazione dei redditi.

Le detrazioni fiscali

Dopo aver calcolato l’IRPEF teoricamente dovuta, il datore di lavoro applica le detrazioni d’imposta e le eventuali integrazioni fiscali spettanti al lavoratore, sulla base delle richieste presentate e delle disposizioni previste dall’articolo 13 del TUIR.

Le detrazioni riducono l’imposta effettivamente trattenuta in busta paga. Resta comunque ferma la possibilità per il lavoratore di effettuare il conguaglio definitivo attraverso la dichiarazione dei redditi.

Trattenute fiscali lavoro autonomo

In caso di lavoro autonomo il committente deve trattenere dal cachet, al netto di eventuali spese documentate, anche una ritenuta d’acconto pari al 20%, che verserà all’erario, oltre alla trattenuta previdenziale del 9,19%,

Certificazione Unica e modello 770

Tra gli adempimenti fiscali rientra anche il rilascio della Certificazione Unica (CU).

Entro il 16 marzo di ogni anno il datore di lavoro sostituto d’imposta deve predisporre e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica relativa ai redditi corrisposti nell’anno precedente e consegnarne copia ai lavoratori.

Successivamente, entro il 31 ottobre, il sostituto d’imposta deve presentare il modello 770, con il quale comunica all’Amministrazione finanziaria le ritenute operate, i versamenti effettuati e gli altri dati fiscali previsti dalla normativa.

Questi adempimenti completano gli obblighi del datore di lavoro come sostituto d’imposta e consentono il corretto assolvimento degli obblighi tributari relativi ai redditi di lavoro.

 

Le principali scadenze del datore di lavoro nello spettacolo

Il datore di lavoro, nel caso di lavoro subordinato, deve rispettare numerosi adempimenti amministrativi e previdenziali. Tra i principali figurano quelli riportati nella tabella seguente.

Quando Adempimento
prima dell’assunzione per dipendenti e autonomə UNILAV
prima della prestazione autonoma certificato di agibilità
entro il 16 del mese successivo Versamento contributi INPS e ritenute fiscali (F24)
entro fine mese successivo UNIEMENS + LUL
entro la fine del mese successivo con strumenti tracciabili Pagamento della retribuzione
entro 16 febbraio anno successivo autoliquidazione INAIL
entro 31 ottobre anno successivo Modello 770

 

di CdL Chiara Chiappa, Presidente di Fondazione Centro Studi Doc ETS

Foto di cottonbro studio.

 

_________________________________________________________________________________________

Vuoi saperne di più su diritti, dignità del lavoro pratiche di cooperazione, innovazione e sostenibilità? Ti interessa il mondo dello spettacolo, dell’arte e della cultura? Non perderti nessun aggiornamento, segui il canale WhatsApp di Fondazione Centro Studi Doc.


Condividi