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L’INPS ha comunicato che dal 15 gennaio al 30 aprile 2025 chi lavora nello spettacolo potrà presentare la domanda per l’indennità di discontinuità 2025 riferita all’anno di competenza 2024. Ha così rettificato in parte quanto erroneamente comunicato in precedenza.
Come accedere al servizio INPS
Con il messaggio 149 del 15 gennaio 2025 l’INPS ha comunicato che dal 15 gennaio 2025 chi lavora nello spettacolo potrà presentare la domanda per l’indennità di discontinuità 2025 riferita all’anno di competenza 2024. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2025. L’Istituto ha così rettificato in parte quanto erroneamente comunicato con messaggio 112/202. Con la circolare 3 dello stesso giorno, l’Istituto recepisce le novità intervenute con la legge di bilancio 2025.
Con il messaggio n. 112 del 13 gennaio 2025, l’Istituto ricorda che il servizio per la presentazione della domanda per l’indennità di discontinuità 2025 (IDIS) è disponibile sul sito web dell’INPS. Il percorso per accedervi è: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Una volta effettuata l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
Per poter accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale, oppure tramite il servizio di Contact Center. Tale servizio è disponibile al numero verde gratuito 803 164 da rete fissa, al numero 06 164164 da rete mobile, oppure tramite un patronato.
Quali requisiti occorrono per accedere all’indennità di discontinuità 2025?
Per accedere al trattamento economico IDIS occorre:
- essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o stranieri con permesso di soggiorno valido e risiedere in Italia da almeno un anno;
- avere un reddito complessivo non superiore ai 30.000 euro nell’anno precedente alla presentazione della domanda;
- nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, il reddito da lavoro deve derivare prevalentemente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- aver maturato almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo nell’anno precedente;
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto;
- Non possono accedere alla misura le lavoratrici e i lavoratori titolari di contratti a tempo indeterminato, salvo che si tratti di contratti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità;
Infine, dal 2025 sono abrogate le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità di discontinuità.
Misura dell’indennità
Nel calcolo del numero di giorni indennizzabili, non sono considerate utili le giornate indennizzate a titolo di indennità di maternità, di malattia, di infortunio. Tuttavia, dal 2025 sarà possibile utilizzare per IDIS anche le giornate che hanno dato diritto a NASPI o altre indennità disoccupazione come DIS-COLL, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola. Allo stesso modo, è lecito supporre che le giornate utlizzate per accedere all’IDIS siano utili anche per ottenere indennità Naspi.
L’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione media giornaliera del richiedente e calcolata su un massimo di un terzo delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nell’anno precedente.
I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati sono considerati utili ai soli fini del raggiungimento del requisito contributivo delle 51 giornate.
L’importo giornaliero dell’indennità non può superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS, rientra nel reddito complessivo ed è soggetto a tassazione ordinaria.
Foto di Pavel Danilyuk
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