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Scadenza prorogata al 15 luglio 2024

Entro il 30 aprile 2024, le imprese devono redigere il rapporto parità di genere, pena la sospensione dei benefici contributivi.

Quando il rapporto parità di genere è obbligatorio

L’art n. 3 della Legge n. 162/2021 impone alle imprese pubbliche e private con più di 50 dipendenti di compilare il rapporto parità di genere per il biennio 2022-2023, entro il 30 aprile 2024. Per le imprese fino a 50 dipendenti la redazione di tale rapporto è invece su base volontaria.

Ai fini dell’obbligo di presentazione del rapporto: è necessario considerare tutti i lavoratori e le lavoratrici con contratto di lavoro subordinato.

Il rapporto parità di genere va inviato a

  • il Ministero del Lavoro;
  • le rappresentanze sindacali aziendali, assieme alla ricevuta di trasmissione telematica al Ministero del Lavoro;
  • il Consigliere o la Consigliera regionale o provinciale responsabile;
  • eventuali dipendenti che ne facciano richiesta.

Successivamente alla data del 30 aprile, il Ministero del Lavoro pubblicherà l’elenco sia delle imprese adempienti sia di quelle che non hanno provveduto a tale consegna.

Sanzioni per le aziende inadempienti

La Direzione Regionale del Lavoro concederà una proroga di 60 giorni alle aziende che al termine del 30 aprile 2024 non avranno redatto il rapporto sulla parità di genere. Passati i 12 mesi di inottemperanza, le aziende inadempienti potranno subire una sospensione per un anno dei benefici contributivi di cui godono.

Le imprese che risulteranno aver consegnato un rapporto sulla parità di genere mendace o incompleto subiranno invece una sanzione amministrativa pecuniaria per un minimo di 1.000 euro e un massimo di 5.000 euro.

Certificazione parità di genere: sgravi contributivi

Qualora i dati contenuti nel rapporto sulla parità di genere soddisfino i requisiti minimi prescritti dalla prassi UNI/PdR 125:2022, le imprese potranno richiedere agli enti autorizzati la certificazione di parità di genere.

Il possesso di tale certificazione permette alle aziende private di essere esonerate dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.

Infine, secondo l’art. 108 comma 7 del nuovo Codice dei contratti pubblici, gli avvisi delle amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono un maggiore punteggio al possesso della certificazione di genere.

Come compilare il rapporto parità di genere

Nel rapporto sulla parità di genere da consegnare entro il 30 aprile, è necessario descrivere in maniera dettagliata la condizione del personale dipendente maschile e femminile con riferimento al 31 dicembre 2021. Nello specifico, per ogni lavoratore e lavoratrice dipendente occorre indicare i dati relativi a:

  • genere;
  • categoria professionale;
  • livello di inquadramento;
  • tipologia contrattuale.

Con riferimento al secondo anno del biennio, va indicata la retribuzione annua relativa a ogni categoria professionale, per ogni CCNL adottato in azienda e per livello di inquadramento.

Nella compilazione del rapporto sulla parità di genere, occorre dunque tenere conto di:

  • totale delle assunzioni nel periodo considerato;
  • numero di persone coinvolte in attività di formazione professionale e monte ore di tali attività;
  • numero di dipendenti interessati da fenomeni di mobilità, come passaggi di categoria, qualifica o livello;
  • numero di contratti mutati da determinato a indeterminato o da tempo parziale a tempo pieno o viceversa;
  • numero di dipendenti che godono di ammortizzatori sociali;
  • numero di persone interessate da procedure di licenziamento collettivo o individuale;
  • numero di dipendenti coinvolti in procedure di prepensionamento e pensionamento;
  • quante lavoratrici risultano in stato di gravidanza;
  • importo della retribuzione compressiva corrisposta al lavoratore o alla lavoratrice, con l’indicazione degli elementi accessori, come indennità, bonus, premi ecc.

 

Foto di Olia Danilevich


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