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Il 27 marzo Fabio Fila, RSPP di Doc Servizi ed esperto di gestione eventi in sicurezza nello spettacolo presidente di STEA, ha partecipato come esperto della Fondazione Centro Studi Doc all’audizione Circo e spettacolo viaggiante, carnevali storici, rievocazioni storiche – Verso il Primo Codice dello Spettacolo. A seguire le proposte che ha presentato durante l’incontro svoltosi a Roma al Ministero della Cultura in presenza del Sottosegretario Gianmarco Mazzi. Le cooperative Doc Servizi e STEA sono tra i soci fondatori della Fondazione Centro Studi Doc.

Premesse alle proposte presentate all’audizione circo

Il lavoro nel settore spettacolo ha specificità proprie che vanno riconosciute anche nell’ambito della sicurezza sul lavoro. La normativa italiana sulla sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici è delineata dal D.Lgs. 81/08 e integrata per il settore dello spettacolo dal D.I. 22/07/2014, che ha tentato di regolarne alcuni aspetti, come la gestione delle interferenze tra ditte differenti. Tuttavia, rimangono numerose lacune, che riguardano, ad esempio, la gestione della sicurezza per performer aerei o coloro che lavorano con il fuoco, oppure il riconoscimento dell’apporto personalistico e dell’infungibilità di mansione di chi svolge determinati mestieri artisti e tecnici. È necessario, dunque, che il Governo, attraverso il nuovo Codice dello Spettacolo, si impegni a creare una normativa specifica per garantire la sicurezza di chi lavora settore.

Proposte per il Primo Codice dello Spettacolo – audizione circo

Le proposte presentate sono fondate sul riconoscimento dello statuto dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, come richiesto dal Parlamento europeo prima nel 2007 e ribadito il 21 novembre 2023 con la risoluzione di iniziativa legislativa adottata dal Parlamento europeo, e orientate alla riforma complessiva del sistema.

1. Sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori

  • Armonizzazione alla normativa europea della normativa italiana dedicata alla gestione degli allestimenti e disallestimenti di cantieri temporanei e mobili per spettacolo, eventi, teatro, musica, (ad esempio, realizzando il fascicolo tecnico di strutture e gestione degli argani a motore diverso da edilizia).
  • Introduzione nei Piani Sicurezza di Cantiere (PSC) e/o nei Documenti Unici Valutazione Rischi e Interferenza (DUVRI) di un preciso cronoprogramma per mansionecon pause e riposi predeterminati.
  • Valutazione dei rischi comprensivi di specificità di genere.
  • Per una corretta gestione della sicurezza negli appalti di brevissima durata nello spettacolo (1-7 giorni):
    • Introduzione del concetto di “azienda pro-tempore” per la cooperazione nella gestione della sicurezza per personale di ditte interferenti.
    • Introduzione del “Preposto di squadra inter-aziendale”.
  • Esclusione dall’art. 29 D. Lgs. 276/2003 degli appalti di servizi con apporto personalistico di competenze nel settore spettacolo. Si propone di aggiungere al penultimo capoverso dell’articolo citato la seguente precisazione: “dalla natura artistica, didattica e intellettuale dell’attività svolta o dalla infungibilità della prestazione[1].
  • Introduzione di iter specifici e standardizzati di informazione, formazione, utilizzo D.P.I. e D.P.C. con introduzione dell’obbligo di addestramento all’utilizzo della attrezzatura specifica per la gestione della sicurezza in attività̀ speciali dello spettacolo quali performer aerei, performer col fuoco, outdoor artist.
  • Estendere la vigilanza di Commissione Pubblica Vigilanza anche alle fasi di allestimento e disallestimento delle strutture degli spettacoli.

2. Welfare e sostegno ad artisti di strada

  • Per lavoratrici e lavoratori autonomi “a cappello” e che non hanno un committente, deve essere possibile dichiarare i guadagni ottenuti per eventi preventivamente prenotati e registrati su Sportello Unico spettacolo.
  • Partecipazione del Comune e/o di altri soggetti pubblici o privati all’autoliquidazione dei contributi previdenziali per arti di strada e lavoratori a cappelloin eventi registrati su piattaforma.

[1] Art. 29 Appalto 1: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, dalla natura artistica, didattica e intellettuale dell’attività svolta o dalla infungibilità della prestazione, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.”

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