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Fino al 15 dicembre chi lavora nello spettacolo può fare richiesta per ottenere l’indennità di discontinuità. Nell’articolo indicazioni sui requisiti e come fare domanda.

L’INPS ha fornito le indicazioni su come fare domanda per ottenere l’indennità di discontinuità per il 2023

L’INPS, nel messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023, ha fornito le istruzioni operative per l’ottenimento dell’indennità di discontinuità per Iavoratrici e lavoratori dello spettacolo per il 2023.

La domanda deve essere presentata dagli aventi diritto entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.

L’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nel 2022, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo come Naspi, malattia, infortunio, maternità, ed è corrisposta nella misura del 90% del valore medio delle retribuzioni in rapporto alle giornate con contribuzione nel FPLS del 2022.

Lavoratrici e lavoratori beneficiari dell’indennità di discontinuità

Sono destinatari dell’indennità di discontinuità:

  • lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) lgs. 182/97 che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
  • lavoratori subordinati con contratto di lavoro intermittente anche a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del D.lgs. 182/97 individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità dal D.M. 25/7/2023 come di seguito elencati:
  • impiegati amministrativi e tecnici;
  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti;
  • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
  • lavoratori intermittenti che non siano titolari della indennità di disponibilità.

Chi può fare richiesta: i requisiti

L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori e alle lavoratrici che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
  2. essere residente in Italia da almeno un anno al momento della domanda;
  3. essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per il 2022 non superiore a 25.000 €;
  4. aver maturato nel 2022 almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello Spettacolo;
  5. avere nel 2022 un reddito da lavoro derivante in via prevalente da attività con contribuzione al FPLS;
  6. non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel 2022, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato;
  7. non essere titolare di trattamento pensionistico.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata all’INPS esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del portale INPS, selezionando la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

A questo link si accede alla pagina della prestazione, poi bisogna cliccare il tasto utilizza il servizio.

Il lavoratore o la lavoratrice possono presentare domanda anche attraverso gli istituti di patronato.

Si ricorda che i datori di lavoro NON sono in possesso di tutti i dati previdenziali e fiscali delle lavoratrici e lavoratori e non possono quindi dare informazioni attendibile sulla spettanza dell’indennità.


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