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Fino al 15 dicembre chi lavora nello spettacolo può fare richiesta per ottenere l’indennità di discontinuità. Nell’articolo indicazioni sui requisiti e come fare domanda.
L’INPS ha fornito le indicazioni su come fare domanda per ottenere l’indennità di discontinuità per il 2023
L’INPS, nel messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023, ha fornito le istruzioni operative per l’ottenimento dell’indennità di discontinuità per Iavoratrici e lavoratori dello spettacolo per il 2023.
La domanda deve essere presentata dagli aventi diritto entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.
L’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nel 2022, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo come Naspi, malattia, infortunio, maternità, ed è corrisposta nella misura del 90% del valore medio delle retribuzioni in rapporto alle giornate con contribuzione nel FPLS del 2022.
Lavoratrici e lavoratori beneficiari dell’indennità di discontinuità
Sono destinatari dell’indennità di discontinuità:
- lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) lgs. 182/97 che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
- lavoratori subordinati con contratto di lavoro intermittente anche a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità;
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del D.lgs. 182/97 individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità dal D.M. 25/7/2023 come di seguito elencati:
- impiegati amministrativi e tecnici;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori intermittenti che non siano titolari della indennità di disponibilità.
Chi può fare richiesta: i requisiti
L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori e alle lavoratrici che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:
- essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- essere residente in Italia da almeno un anno al momento della domanda;
- essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per il 2022 non superiore a 25.000 €;
- aver maturato nel 2022 almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello Spettacolo;
- avere nel 2022 un reddito da lavoro derivante in via prevalente da attività con contribuzione al FPLS;
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel 2022, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato;
- non essere titolare di trattamento pensionistico.
Come presentare la domanda
La domanda può essere presentata all’INPS esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del portale INPS, selezionando la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
A questo link si accede alla pagina della prestazione, poi bisogna cliccare il tasto utilizza il servizio.
Il lavoratore o la lavoratrice possono presentare domanda anche attraverso gli istituti di patronato.
Si ricorda che i datori di lavoro NON sono in possesso di tutti i dati previdenziali e fiscali delle lavoratrici e lavoratori e non possono quindi dare informazioni attendibile sulla spettanza dell’indennità.