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Entro il 17 dicembre, aziende con 50-249 lavoratori devono aderire al whistleblowing. La normativa protegge chi segnala illeciti, imponendo canali di segnalazione.

In cosa consiste il “whistleblowing”

Entro il 17 dicembre 2023 le aziende che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249 devono conformarsi agli obblighi in materia di whistleblowing, previsti dal decreto legislativo n. 24 del 2023.

L’istituto del whistleblowing è uno strumento finalizzato alla tutela dei lavoratori che segnalano ai soggetti incaricati (es. ANAC o Autorità giudiziarie) eventuali illeciti o attività fraudolente svolte all’interno della struttura di appartenenza.

Che imprese sono soggette alla disciplina del whistleblowing?

I soggetti che devono rispettare la disciplina e sono obbligati a predisporre i canali di segnalazione devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

  • adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. n. 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
  • hanno impegnato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
  • operano in specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori di cui al punto precedente.

Chi può fare le segnalazioni?

La platea delle persone legittimate alla segnalazione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.lgs. 24/2023, oltre quelle operanti nel settore pubblico (dipendenti, comprese le forze di polizia e il personale militare), comprende:

  • i lavoratori dipendenti in aziende del settore privato;
  • i lavoratori autonomi;
  • i titolari di un rapporto di collaborazione;
  • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La segnalazione può avvenire anche quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite, ad esempio, durante le fasi di selezione, oppure nel corso del periodo di prova o anche successivamente alla risoluzione del rapporto, purché le informazioni riferite alle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto.

Tra i whistleblowers si possono annoverare anche i “facilitatori” ossia persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, tra cui colleghi e parenti.

ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha pubblicato le Linee guida e il regolamento per le segnalazioni e il Regolamento per le segnalazioni esterne e le sanzioni.


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