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Di fronte a problemi per il riconoscimento dell’indennità di malattia per lavoratori intermittenti dello spettacolo si chiedono chiarimenti sulle modalità di liquidazione e retribuzione di riferimento.

Il contesto

28 giugno 2019. A fronte dell’obbligo per le imprese dello spettacolo di versare all’INPS il contributo di malattia per tutti i lavoratori, sia autonomi che subordinati, con la sola esclusione dei musicisti con partita Iva, non è ancora stato chiarito dall’INPS in quale misura spetti l’indennità di malattia ai lavoratori, né quali ne siano le modalità di erogazione da parte dell’INPS. Questa confusione sta determinando risposte diverse nelle sedi dell’Istituto in Italia: in molti casi l’indennità non viene erogata, e in ogni caso i datori di lavoro dello spettacolo non sono in che misura riconoscere l’eventuale integrazione dell’indennità prevista dalla contrattazione collettiva.

Non è mai stato chiarito, in particolare, se i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità del settore spettacolo, assunti a tempo determinato, abbiano diritto a indennità di malattia con le modalità previste dalle circolari INPS per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo n.134363/AGO del 21/05/1980, circolare INPS 10314 O del 16/06/1983 e n. 160 del 1/8/1983 (richiamate come vigenti dalla recente circolare 124/2017), oppure secondo le modalità previste dalla Circolare 41 del 13/03/2006 art. 4.2 lettera B) per lavoratori intermittenti. 

Allo stesso modo non è stato chiarito dalle sedi INPS se i lavoratori intermittenti assunti a tempo indeterminato abbiamo diritto all’indennità prevista per i tempi determinati, visto che la circolare INPS 41/2006 p. 4.2 B) determina che … “…I rapporti contrattuali in tal modo di volta in volta instaurati devono considerarsi come rapporti a tempo determinato”

Le domande di chiarimento sull’indennità di malattia

Considerando che l’evidente differenza di misura dell’indennità prevista tra le due fattispecie, che nel caso che ci occupa si sovrappongono, chiediamo conferma della corretta modalità di calcolo.

  1. Si ritiene che per i lavoratori dello spettacolo assunti a tempo determinato intermittente sia da applicare la disciplina prevista per lavoratori a tempo determinato con conseguente indennità erogata direttamente dall’Istituto,  in misura pari al 60% dal 4° al 20° giorno, dell’80% dal 21° giorno fino al limite di 180 giorni anno, del 40% per i giorni eccedenti il contratto
  2. Si ritiene che le indennità di malattia a favore dei lavoratori intermittenti debba essere liquidata direttamente dall’INPS.
  3. Si ritiene altresì che la retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo dell’indennità economica venga determinata sulla media paga delle ultime cento prestazioni giornaliere.
  4. Si chiede di chiarire infine quale sia la modalità con cui il lavoratore ammalato comunica all’INPS di avere diritto alla indennità, non essendo prevista questa eventualità nei certificati di malattia.
  5. Si ritiene che lo stesso trattamento sia riconosciuto ai lavoratori dello spettacolo assunti a tempo indeterminato intermittente.

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