Condividi

Tempo di lettura: < 1 minuto

Il musicista è esonerato dai contributi previdenziali INPS (ex. ENPALS) e dell’agibilità quando la retribuzione annua per l’attività musicale arriva fino a 5.000 euro lordi se si presentano al contempo una serie di requisiti.

Il musicista è esonerato dai contributi previdenziali INPS (ex-ENPALS) e dall’agibilità quando si presentano i seguenti requisiti

Quando si parla in ambito musicale di “esonero INPS (ex-Enpals)” ci si riferisce all’esenzione dal pagamento dei contributi INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e dall’agibilità per determinate categorie di musicisti. L’esenzione è stabilità dall’art. 1, *comma 188 della L. n. 296/2006. L’esente dovrà in ogni caso essere assicurato all’INAIL, alla malattia, maternità e disoccupazione.

L’esenzione è prevista quando ricorrono congiuntamente due presupposti, uno di tipo oggettivo e l’altro di tipo soggettivo.

Per quanto riguarda il requisito oggettivo, l’esenzione si applica alle seguenti condizioni:

  • La prestazione lavorativa consiste in un’esibizione musicale dal vivo durante spettacoli, manifestazioni di intrattenimento o celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche. Sono esclusi i dj.
  • La retribuzione annua lorda per tali esibizioni non supera i € 5.000,00. Se il compenso supera tale limite, i datori di lavoro devono adempiere agli obblighi previdenziali per le quote di retribuzione eccedenti.

Per ciò che concerne il requisito di tipo soggettivo, l’esenzione in esame si applica per le prestazioni innanzi delineate, effettuate da:

  • giovani fino a diciotto anni;
  • studenti fino a venticinque anni; 
  • soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni;
  • lavoratori già tenuti al versamento di contributi previdenziali (ai fini della previdenza obbligatoria) in una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, nello stesso periodo di svolgimento delle prestazioni descritte sopra.

Condividi