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La Fondazione Centro Studi Doc avanza alcune proposte per valorizzare in Italia e in Europa il modello delle cooperative di autogestione del lavoro.

Il contesto

Le cooperative di autogestione in Italia esistono da quarant’anni e sono utilizzate dai lavoratori per gestire spazi, fondi agricoli e beni comuni. Nonostante questo, ad oggi la legislazione delle cooperative è datata e non è in grado di far esprimere al meglio questo modello di organizzazione. Un modello che permette ai lavoratori di conciliare la libertà tipica e strutturale di certe professioni con i diritti dei lavoratori dipendenti e l’appartenenza a una comunità. 

Di fronte a un mondo del lavoro che vede la riduzione dei posti di lavoro fissi a favore di forme di lavoro atipiche, di breve durata e per diversi committenti, le cooperative di autogestione sono state ampiamente messe in campo nei diversi stati europei per dare diritti anche ai nuovi lavoratori, organizzati anche su piattaforma. In Francia, in Belgio e in Italia già oltre 100.000 professionisti stanno lavorando in modelli alternativi di organizzazione del lavoro. Questi modelli sono in grado di rispondere alla flessibilità e multicommittenza che richiede il mercato e nel contempo di garantire loro le protezioni e tutele tipiche del lavoro. Altri professionisti si stanno attivando in Regno Unito, Spagna, Svizzera, Germania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Olanda e Repubblica Ceca per sviluppare modelli di organizzazione simili su esempio di quelli esistenti.

Le cooperative di autogestione del lavoro sono imprese cooperative in cui i soci lavoratori subordinati, in quanto prestatori di lavoro collaborano nell’impresa e ne osservano direttive generali, regole e obiettivi, ma nella loro qualità di soci assumono in autogestione la direzione e organizzazione delle attività manuali o intellettuali secondo le proprie personali competenze e capacità.

La proposta

Esiste un problema che l’Unione europea non ha ancora affrontato: una normativa europea per la regolamentazione del lavoro cooperativo autogestito che garantisca standard elevati di trasparenza e partecipazione attiva, armonizzati in tutta Europa. 

Una prima ipotesi di lavoro potrebbe partire dalla esperienza italiana rispetto alle regole del lavoro in cooperativa. In particolare, estendere a livello Europeo le previsioni della normativa ben definita nella Legge 142/2001 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”. In essa, oltre a stabilire i doveri e diritti dei soci, viene stabilito che “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma”.

Nell’ottica di una continua evoluzione della normativa e coerentemente con l’ottavo dei 17 obiettivi globali di sviluppo sostenibile, dedicato al supporto al lavoro dignitoso come chiave della crescita economica, si renderebbe necessario aggiornare anche la normativa italiana apportando le seguenti modifiche:

  • Aggiungere nella legge 3 aprile 2001, n. 142 art. 1 il comma 2 lettera d):

          d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, e possono gestire in autogestione con autonomia operativa e organizzativa tali attività.

  • Modificare alla stessa legge 3 aprile 2001, n. 142 art. 1 il comma 6 lettera e):

e) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, nell’ambito del piano di crisi aziendaledi cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie per un massimo di 6 mesi nell’arco di 48 mesi.

È infatti necessario prevedere un limite temporale allo stato di crisi per evitare l’abuso, cioè di ridurre per non più di 6 mesi nell’arco di 48 mesi i trattamenti economici, per gli stessi mesi del godimento della CIG straordinaria.

  • Aggiornare l’art. 1 per definire standard elevati di controllo e attuazione delle politiche di trasparenza e partecipazione attiva anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie.

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