Condividi

Tempo di lettura: 3 minuti

di Chiara Chiappa

Chi effettua trasporto di persone o cose in modo discontinuo può essere inquadrato come subordinato intermittente.

Il contesto: gig economy e attività non programmabili

Per i riders e i lavoratori della gig economy con attività non programmabili il rapporto di lavoro che assicura dignità e tutele nel nostro ordinamento esiste dal 2003: è il “lavoro intermittente senza obbligo di rispondere alla chiamata”.

I cambiamenti del lavoro ai tempi della “gig economy” , del lavoro dei propri desideri svolto “any time any where”, con il mito dell’autoimpiego e con modalità “boss-less”, ci obbligano a riflettere in modo innovativo sull’organizzazione del lavoro 4.0: ma vanno respinte categoricamente le soluzioni che diminuiscono la dignità dei nuovi lavori, così come vanno respinte affrettate soluzioni finalizzate alle mere tutele previdenziali e assistenziali, come qualcuno già ipotizza, fantasticando su contratti di lavoro ibridi o -peggio ancora – pericolose revisione delle definizioni per il lavoro subordinato (art. 2094) o autonomo (art. 2222 del codice civile). La definizione del rapporto deriva dalla modalità in cui il lavoro viene svolto: Spetterà alle parti sociali stabile le condizioni contrattali, ma non può essere delegato al legislatore l’onere di qualificare il rapporto per tutte le professioni emergenti: ve ne saranno sempre di nuove, oltre la nostra attuale immaginazione.

La riflessione sui rapporti di lavoro delle professioni emergenti è tornata alla ribalta dopo che la Corte di Appello di Torino con sentenza n. 26/2019 (riformando parzialmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Torino n. 778 del 7 maggio 2018 che, così come quello di Milano con sentenza n. 1853 del 10 settembre 2018 aveva sentenziato che i riders  di Foodora e di Glovo  non sono lavoratori subordinati) ha riconosciuto il diritto per i riders di vedersi corrisposta la retribuzione prevista dal CCNL del settore della logistica, senza tuttavia riqualificare il rapporto, cosa che avrebbe portato alla reintegra nel rapporto di lavoro o alla corresponsione di una indennità risarcitoria.

Il ragionamento dei giudici di Appello prende lo spunto dalla attuale distinzione tra collaborazione e rapporto di lavoro subordinato, che si concretizza “in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro”. Dalla lettura delle motivazioni sarà possibile capire perché la Corte non ha provveduto a riqualificare il rapporto: si consideri che la sola organizzazione del committente sarebbe stata sufficiente a farlo, giacché gli indici riferiti ai tempi e luoghi di lavoro non sono più considerati determinanti dopo che il nostro ordinamento, con il recente D.L. 50/2017, ha previsto che il lavoratore subordinato possa svolgere la sua attività anche in luoghi diversi dalla sede aziendale, senza vincolo di orario, in modalità di lavoro agile, o smart working.

Il lavoro intermittente

Inoltre fin dal 2003 è previsto che in casi specifici non programmabili – come i lavoratori dello spettacolo, del web, dei pubblici esercizi, dei trasporti anche con biciclette – il lavoratore subordinato possa essere assunto con il contratto di lavoro intermittente senza obbligo di rispondere alla chiamata e di indennità. Il nostro ordinamento quindi già prevede (al p. 8 del R.D. 2657/1923) che chi effettua trasporto di persone o cose in modo discontinuo sia inquadrato come subordinato intermittente.

Il lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato, previsto dal D.lgs. 276/2003 e confermato col Jobs Act nell’art. 13 del D.lgs. 81/2015, che già viene applicato a centinaia di migliaia di lavoratori impiegati in attività non programmabili, che assicura quindi oltre all’equa retribuzione tutti i diritti assicurativi e previdenziali come malattia, maternità, infortunio, disoccupazione, assegni familiari, tutela della sicurezza, e che soprattutto non fa ricadere sui lavoratori stessi il rischio d’impresa e obbligo di risultato, che deve rimanere in capo all’imprenditore anche nei casi di lavoro autogestito in cooperativa.

I lavori organizzati su piattaforma, siano essi semplicemente “riders” oppure professioni emergenti di giovani con il mito dell’autoimpiego, non sono meno meritevoli di dignità delle attività di servizi o manifatturiere tradizionali. Su questi nuovi lavoratori non deve ricadere l’intimidazione dell’obbligo di risultato e rischio d’impresa, che sempre deve ricadere sul committente quando fissa il prezzo dei servizi, organizza i sistemi produttivi e commerciali, decide le politiche d’immagine e pubblicitarie, delibera sugli investimenti, decide l’abbigliamento dei lavoratori in servizio, “geolocalizza” il luogo di lavoro con misura i tempi di lavoro. Anche se svolge l’attività mediante piattaforma e affida i lavori attraverso algoritmi, o anche se questa è una piattaforma cooperativa di condivisione economica e di saperi.

Photo by Jonathan Chng on Unsplash


Condividi