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INPS ha pubblicato le istruzioni operative per lavoratrici e lavoratori dello spettacolo che vogliono richiedere l’indennità di discontinuità. Lo ha fatto attraverso la circolare n. 101 del 13 giugno 2025, mentre il settore attende la valutazione delle domande già presentate entro il 30 aprile 2025.
La nuova circolare INPS sull’indennità di discontinuità
Con la circolare n. 101 del 13 giugno 2025, INPS ha pubblicato le istruzioni operative per la richiesta di indennità di discontinuità (IDIS). In questa circolare, INPS con notevole ritardo recepisce le modifiche previste dalla legge di Bilancio 2025 approvata il 30 dicembre 2024, e definisce in maniera corretta quanto erroneamente anticipato con proprio messaggio n. 149 del 15 gennaio 2025, che avrebbe dovuto guidare lavoratrici e lavoratori dello spettacolo nella presentazione della domanda.
Nello specifico, rispetto a quanto indicato precedentemente, la circolare del 13 giugno precisa:
- tutti i requisiti di accesso richiesti;
- eventuali incompatibilità con altre prestazioni e i criteri di esclusione;
- modalità di presentazione della domanda;
- riconoscimento dell’indennità della contribuzione figurativa;
- durata, misura e metodo di calcolo dell’indennità.
Le istruzioni INPS di giugno per richiedere l’indennità di discontinuità
La circolare riprende le previsioni della legge sulla domanda di indennità di discontinuità, con riferimento all’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Le persone aventi diritto devono essere cittadine o cittadini UE o con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno un anno alla data di presentazione della domanda. È poi necessario un reddito complessivo IRPEF inferiore a 30.000 €, con prevalenza del reddito da lavoro da attività che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Inoltre, serve aver maturato almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, e non più 60 come previsto in precedenza.
Restano esclus* dai requisiti le lavoratrici e i lavoratori che nell’anno precedente hanno avuto un contratto a tempo indeterminato, diverso dall’intermittente, e chi percepisce trattamento pensionistico diretto. L’indennità che verrà liquidata nel 2025 viene valutata sui dati discontinui del 2024. Di conseguenza, al momento della domanda entro il 30 aprile 2025 era possibile avere un rapporto di lavoro attivo.
La durata dell’indennità si calcola come un terzo delle giornate di contribuzione accreditate al FPLS nell’anno precedente, dopo aver tolto le giornate coperte da altre indennità o da altra contribuzione obbligatoria. Inoltre, non vengono più sottratte le giornate che hanno dato diritto a Naspi.
L’esempio INPS per valutare il diritto all’indennità
La circolare provvede a fare un esempio rispetto al diritto.
Esempio con 100 giorni di contributi accreditati al FPLS (che rappresentano la base teorica per determinare la durata della misura), 25 giorni di INPS gestione separata e 25 giorni di indennità NASpI:
Per il calcolo dell’indennità si sottraggono dal valore 312 (capienza di giornate nell’anno) i 100 giorni di contributi accreditati al FPLS, i 25 giorni di contributi accreditati in una Gestione diversa dal FPLS, i 25 giorni di indennità NASpI presenti nell’anno di osservazione, quindi il calcolo dei giorni è: 312-100-25-25 = 162.
Il valore 162 rappresenta la capienza massima in termini di giornate indennizzabili a titolo di IDIS nell’anno di riferimento, che risulta superiore ai 100 giorni su cui calcolare il diritto.
Si calcola la durata nella misura di 1/3 dei giorni partendo dai 100 contributi accreditati al FPLS: 100/3= 33. All’interessat*, pertanto, vengono erogate 33 giornate di IDIS, in misura pari al 60% della media dei giorni di contribuzione, nei limiti del minimale giornaliero INPS.
Una circolare fondamentale, che arriva in ritardo
La circolare del 13 giugno risulta fondamentale per chi nel 2025 intendeva fare domanda di indennità di discontinuità (anno di competenza 2024). Quest’anno, lavoratrici e lavoratori dello spettacolo hanno infatti potuto richiedere l’indennità di discontinuità dal 15 gennaio al 30 aprile 2025.Tuttavia, le specifiche attuali permettono una precisione prima assente nell’interpretazione del corretto calcolo come modificato dalla legge di Bilancio 2025.
Si attende ora il 30 settembre 2025 per l’esito del procedimento di valutazione delle domande presentate.
Il ritardo nella pubblicazione delle istruzioni risulta particolarmente grave a fronte dell’inadeguatezza della misura. Nello specifico, i requisiti previsti (reddito massimo, numero giornate registrate, lavoro a tempo indeterminato anche per pochi giorni) limitano troppo l’accesso all’indennità. Inoltre, la copertura finanziaria dedicata non è sufficiente per compire le domande effettuate.
Dati alla mano, nel 2023 e 2024, rispetto al totale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, sono poch* coloro che hanno presentato domanda per questa indennità, per l’anno di competenza rispettivamente 2022 e 2023. Soprattutto però, sono ancora meno coloro che ne hanno avuto effettivamente accesso.
Per la precisione, nonostante ogni ditta committente sia tenut* al versamento dell’1% per contributo IDIS, nel 2023 (anno di competenza 2022) ha potuto fare domanda di indennità di discontinuità solo il 3,5% delle maestranze dello spettacolo. Delle domande effettuate ha ottenuto il pagamento solo il 51,6%, ovvero l’1,8% delle maestranze del 2022. Similmente, nel 2024 ha presentato domanda IDIS il 2,5% delle assicurate e degli assicurati FPLS del 2023, ma solo il 56,3% delle domande si è risolta col pagamento dell’indennità. A riceverla è stato quindi solo l’1,4% di coloro che lavoravano nello spettacolo nel 2023.
Alla prova dei fatti, la misura ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza a sostenere il lavoro del settore, sia per la misura che per la difficoltà di accesso.
Foto di Jadson Thomas
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