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Smart working e sicurezza lavoro: dal 7 aprile 2026 nuove regole su informativa e obblighi. Rischi, sanzioni e riferimenti normativi aggiornati.
Smart working e sicurezza sul lavoro: il nuovo quadro normativo
Dal 7 aprile 2026, con la Legge 11 marzo 2026, n. 34, entrano in vigore nuove indicazioni operative in materia di smart working e sicurezza sul lavoro, che rafforzano gli obblighi informativi già previsti dalla normativa sul lavoro agile.
Il riferimento principale resta la Legge n. 81/2017, in particolare l’art. 22, che disciplina gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza per lavoratrici e lavoratori in modalità agile. A questa si affianca il d.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), che continua a costituire la cornice generale.
Le novità del 2026 riguardano soprattutto le modalità di assolvimento dell’obbligo informativo, introducendo una maggiore formalizzazione e tracciabilità.
L’obbligo di informativa: contenuto e aggiornamento
Ai sensi dell’art. 22 della Legge 81/2017, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore/lavoratrice e al rappresentante dei lavoratori/lavoratrici per la sicurezza (RLS), se sono presenti, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi al lavoro agile. In questo modo, il documento si colloca all’interno del sistema più ampio di prevenzione aziendale.
Dal 2026, questo obbligo viene rafforzato. L’informativa deve essere specifica rispetto alle mansioni svolte e deve includere i rischi legati a strumenti digitali e organizzazione del lavoro. Inoltre, deve essere aggiornata periodicamente, in caso di modifiche tecnologiche o organizzative. Il documento può essere trasmesso anche in modalità digitale, ma deve essere tracciabile.
Restano, inoltre, applicabili gli obblighi generali del d.lgs. 81/2008, tra cui:
- art. 17: obbligo di valutazione dei rischi (DVR);
- art. 28: contenuto della valutazione dei rischi;
- art. 36–37: informazione e formazione dei lavoratori/lavoratrici.
I rischi da considerare nello smart working e le responsabilità di datore di lavoro e di lavoratori e lavoratrici
Le nuove indicazioni chiariscono che l’informativa deve includere anche i rischi tipici del lavoro da remoto, tra cui:
- rischi ergonomici (postazioni non adeguate);
- rischi da videoterminale (art. 173 e ss. d.lgs. 81/2008);
- stress lavoro-correlato (art. 28 d.lgs. 81/2008);
- isolamento e fattori psicosociali.
- rischi legati all’uso prolungato di dispositivi digitali.
Non è richiesto al datore di lavoro di effettuare un sopralluogo nel domicilio di chi lavora in smart working, ma è necessario fornire indicazioni chiare per operare in sicurezza. In merito a questo, il sistema mantiene una struttura di responsabilità condivisa. In particolare, il datore di lavoro deve garantire l’adeguatezza dell’informativa, aggiornare i contenuti in base ai rischi emergenti e fornire strumenti e indicazioni per lavorare in sicurezza. Invece, chi lavora in smart working, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 81/2008, deve prendersi cura della propria sicurezza, utilizzare correttamente le attrezzature e rispettare le indicazioni ricevute.
Profili sanzionatori
Il mancato rispetto degli obblighi informativi espone il datore di lavoro a sanzioni previste dal d.lgs. 81/2008. In particolare:
- la violazione degli obblighi di informazione (art. 36) può comportare
arresto fino a 4 mesi o ammenda da circa 1.474 a oltre 6.000 euro; - la mancata valutazione dei rischi (art. 17 e 28) comporta sanzioni più gravi:
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da circa 2.500 a oltre 6.400 euro.
Inoltre, l’assenza o l’inadeguatezza dell’informativa può rilevare anche sotto il profilo della responsabilità civile e, nei casi più gravi, penale, in caso di infortunio o malattia professionale.
Cosa devono fare le aziende dal 2026 per gestire al meglio il rapporto tra smart working e sicurezza sul lavoro
Alla luce delle nuove indicazioni, le aziende devono adeguare i propri sistemi di gestione della sicurezza. In particolare, le imprese devono:
- aggiornare le informative sul lavoro agile;
- integrare i rischi specifici nello smart working nel DVR;
- garantire la tracciabilità della consegna a chi lavora in smart working;
- coordinare informazione, formazione e organizzazione del lavoro.
L’adeguamento non è solo formale. Richiede un aggiornamento sostanziale delle procedure aziendali, poiché la sicurezza non riguarda più solo i luoghi fisici, ma anche i processi, le tecnologie e l’organizzazione del lavoro.
Per i settori culturali e creativi, in cui il lavoro digitale è sempre più diffuso, questo passaggio è particolarmente rilevante. La tutela della salute e della sicurezza deve infatti estendersi a tutte le forme di lavoro, anche quelle meno tradizionali.
Foto di Berna.
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