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I fondi destinati a chi lavora nello spettacolo come da DL 18/2020 art. 89 c. 2 e dal DM 291/2022 devono essere assegnati alle lavoratrici e ai lavoratori!

Onorevole Presidente Giorgia Meloni,

Illustre Ministro Gennaro Sangiuliano,

Il 25 gennaio 2023 un decreto direttoriale della Direzione Generale Spettacolo annulla i sostegni assegnati il 23 dicembre 2022 ai lavoratori dello spettacolo grazie ai decreti 236/2022 e 291/2022 del luglio scorso, quota parte dei fondi assegnati nel decreto Cura Italia 18 del 17 marzo 2020 al settore spettacolo e aiudiovisivo. 

Per gli esclusi c’era tempo per fare ricorso fino al 4 febbraio 2023, ma noi chiediamo al Governo di intervenire immediatamente per annullare l’ingiusto e immotivato decreto direttoriale n. 11/2023 o di riaprire con nuovo provvedimento per permettere a tutti gli operatori dello spettacolo che hanno sofferto a causa della pandemia di accedere ai fondi a loro destinati.

I fatti

1.     Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022 n. 236 e Decreto direttoriale del 7 luglio 2022 n. 559 – EMANAZIONE DM 236 BANDO COVID E DDG di ATTUAZIONE

Il DM del 9 giugno 2022, rep. n. 236 assegna il riparto di quota parte del fondo per il settore spettacolo e audiovisivo dell’art. 89 del DL 18/2020, che imponeva al governo di stabilire “le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il DL 18/2020 riserva le risorse a tutti gli operatori del settore spettacolo, senza distinzione di contratto o professione.

Tuttavia, nelle premesse il DM del 9 giugno 2022 scrive: “RITENUTA l’opportunità di intervenire in favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nelle more dell’approvazione del disegno di legge che prevede l’introduzione di un’indennità strutturale epermanente in favore di tutti i lavoratori discontinui dello spettacolo”.

Vale la pena ricordare che i lavoratori assicurati come da lettera a) del D.Lgs. 182/1997 sono coloro che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, che secondo i criteri INPS sono tutti gli scritturati, saltuari, intermittenti senza indennità di disponibilità anche se con contratti di assunzione a tempo indeterminato ma in realtà con prestazioni a chiamata.

Il 7 luglio 2022 è pubblicato un primo avviso sul DM 236, cioè ilDecreto del Direttore Generale Spettacolo 7 luglio 2022, rep. n. 559.

2.     Decreto Ministeriale del 20 luglio 2022 n. 291 – MODIFICA DM BANDO COVID

Il 20 luglio viene poi emanato il nuovo DM 291/2022 che “modifica” e corregge i requisiti del precedente 236/2022, al fine di “rendere più̀ efficaci le misure di sostegno ivi previste”.

3.     Decreto direttoriale del 21 luglio 2022 n. 719 – ATTUAZIONE CON MODIFICA

Il 21 luglio nuovo decreto direttoriale n. 719, riferito al DM 291/2022 “Modifiche al decreto ministeriale 9 giugno 2022, rep. n. 236″ all’art. 1 decreta che “…possono presentare domanda di contributo i lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell’audiovisivo in possesso dei seguenti requisiti: 

  • essere residenti in Italia;
  • essere iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • avere un reddito riferito all’anno 2021 non superiore a 35.000 euro; 
  • aver maturato, in almeno uno degli anni 2018, 2019 e 2021, non meno di quaranta giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo. Per gli attori cinematografici o di audiovisivi (codice 022), aver maturato, in almeno uno degli anni 2018, 2019 e 2021, non meno di venti giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; 
  • avere, nell’anno 2019, un reddito prevalente derivante dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; 
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

Non essendovi alcun chiaro riferimento ai lavoratori assicurati alla lettera a) del D.lgs. 182/97 molti operatori del settore spettacolo  assicurati al FPLS di cui alla e lettere b) e c) hanno ritenuto di effettuare la domanda di contributo per Covid-19, avendo tutti i requisiti dell’elenco.

4.     Decreto direttoriale del 23 dicembre 2022 n. 2220 – PUBBLICAZIONE RISULTATI AMMESSI

In data 23 dicembre 2022 viene pubblicato il decreto del Direttore generale Spettacolo rep. 2220 con gli elenchi degli ammessi, elenchi che costituiscono parte integrante del DM stesso. Tali elenchi comprendono i lavoratori dei gruppi a), b) e c) del D.LGS. 182/1997 in possesso dei requisiti elencati nel DDG del 21/7/2022.

5.     Decreto direttoriale del 25 gennaio 2023 n. 11 – ANNULLAMENTO

Il 25 gennaio la Direzione Generale emana il decreto direttoriale 11/2023 che annulla l’assegnazione decretata un mese prima a tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, compresi gli intermittenti che secondo l’INPS sono assicurati alla lettera a), utilizzando per la prima volta il termine “assunti a tempo determinato”, termine inesatto e non previsto né nel DM 236/2022 così modificato dal DM 291/2022 né nei decreti direttoriali attuativi.

Questa inaspettata risoluzione annulla l’assegnazione del contributo agli intermittenti con contratto indeterminato,assicurati dall’INPS alla lettera a) del D.LGS. 182/1997 e quindi indubbiamente destinatari del contributo ai sensi dei DM 236/2022. 

Quanto sopra disattende anche la previsione della recente legge 106 del 15 luglio 2022, che delega il governo a emanare i decreti con “a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti“, includendo quindi tra i discontinui citati nelle premesse del DM 236/2022 tutti i precari a prescindere dal contratto di lavoro.

6.     RICHIESTE

Chiediamo al Governo di intervenire per rimediare alla grave confusione e discriminazione tra operatori del settore causata dai recenti provvedimenti, tutti colpiti dalla crisi per Covid-19 e tutti meritevoli di accedere all’assegnazione di quota parte del fondo per il settore spettacolo e audiovisivo dell’art. 89 del DL 18/2020.

Chiediamo che le risorse stabilite dall’art. 89 c. 2 del Decreto Cura Italia n. 18/2020 siano rese disponibili a tutti gli operatori del settore spettacolo, poiché detto decreto-legge imponeva di stabilire “le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

Inoltre, poiché i fondi destinati dal D.lgs. 18/2020 art. 89 sono sufficienti a evadere tutte le domande dei lavoratori e delle lavoratrici,

chiediamo urgentemente l’emanazione di un provvedimento che rettifichi il decreto direttoriale 11/2023 in quanto illegittimo oltre che politicamente e socialmente ingiustificato per tutti i lavoratori intermittenti con contratto a tempo indeterminato, poiché rientranti nel gruppo a) del D.lgs. 182/1997;

Chiediamo altresì l’emanazione di un provvedimento che assegni ai lavoratori dei gruppi b) e c) che hanno subito riduzione di retribuzione a causa del Covid-19 la quota parte di risorse del Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 art. 89,

stante il fatto che la maggior parte dei lavoratori dello spettacolo assicurati al Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo, che nel 2019 aveva come reddito principale il lavoro nello spettacolo, ha sofferto economicamente, socialmente e umanamente a causa delle restrizioni per l’emergenza Covid-19.

Compresi i lavoratori a tempo indeterminato, che in molti hanno patito a loro volta per anni forti difficoltà di lavoro e di reddito, talvolta con il solo assegno di cassa integrazione in deroga o fondo di integrazione salariale, notoriamente di entità esigua, senza nessun ristoro o sostegno da parte dello Stato.

I fondi destinati a chi lavora nello spettacolo come da DL 18/2020 art. 89 e dal DM 291/2022 devono essere assolutamente assegnati alle lavoratrici e ai lavoratori: il Governo non può togliere questi soldi dalle tasche di chi ha sofferto per anni perché impiegato in un settore particolarmente colpito dal Covid-19. Il Governo non può decidere arbitrariamente di privare il settore dello spettacolo di fondi, oltretutto già destinati per legge, per spostarli su altri settori o attività senza nemmeno chiarire quali. Il mondo dello spettacolo italiano non è un settore di serie B ma un’eccellenza nel mondo che prima del Covid-19 produceva il 7% del PIL nazionale e proprio grazie ai suoi lavoratori, che hanno ancora bisogno di supporto per riprendersi da una crisi senza precedenti.

Foto di Emanuela Zampa, progetto “Nero”.


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