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Le proposte di riforma della Fondazione Centro Studi Doc in vista del primo Codice dello Spettacolo.
Premesse alle proposte per il primo Codice dello Spettacolo
Lo spettacolo e la cultura devono essere riconosciuti come beni primari ed essenziali, come la salute. La cultura come bene primario significa che deve essere vista come un investimento e non come una merce, ad esempio, utilizzata come leva per il turismo. Significa anche avere detrazioni e deduzioni fiscali, ad esempio scaricando i costi di uno spettacolo così come si scaricano i costi per le medicine.
La seconda premessa è che organizzare eventi di spettacolo deve essere semplice, vantaggioso e accessibile per tutti e tutte. Se un cittadino vuole organizzare un concerto o un reading nel suo bar deve sapere come fare e come farlo legalmente. In questo modo si può anche elevare quello che oggi viene definito intrattenimento a cultura. Mettere la cultura al centro può attivare un meccanismo virtuoso per sconfiggere il sommerso e per far crescere le economie del settore coinvolgendo tutti i cittadini: enti, associazioni, privati, oratori… anche perché molti artisti iniziano il loro percorso anche come amatoriali in queste realtà.
Infine, terza premessa, per sostenere lavoratori e lavoratrici, imprese culturali e partecipazione del pubblico è necessario garantire protezione sociale, legalità, sicurezza, semplicità di organizzazione e tracciabilità, contrastando apertamente l’enorme piaga del lavoro sommerso di cui troppo poco si parla.
Una ricerca condotta come Fondazione Centro Studi Doc nel 2019 ha infatti mostrato che solo nella musica live l’impatto del sommerso si aggira attorno a 4 miliardi di euro – si può solo immaginare i numeri se la ricerca fosse ampliata a tutto il mondo dello spettacolo. La piaga del sommerso fa sì che il settore sia poco conosciuto anche dal Governo e dalle istituzioni e va assolutamente affrontata in modo diretto.
Le proposte presentate di seguito per il primo Codice dello Spettacolo sono fondate sul riconoscimento dello statuto dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo. Le premesse dello statuto sono introdotte dalla raccomandazione UNESCO del 1980 e richiesta agli Stati Membri dell’Unione Europea dal Parlamento europeo prima nel 2007 e poi il 21 novembre 2023, con la risoluzione di iniziativa legislativa adottata dal Parlamento europeoorientata alla riforma complessiva del sistema.
1) Welfare unico e universale per la crescita professionale sia come individui che come categoria
- In primo luogo, è necessario che tutti i lavoratori e le lavoratrici abbiano un’unica posizione previdenziale a prescindere dal contratto applicato alla prestazione, considerando il montante dei compensi e non solo il fattore tempo come misura di tutte le prestazioni previdenziali. Di conseguenza, bisogna iscrivere nel Gruppo a), di cui D.L. 182/1997 art. 2 comma 1), tutte le lavoratrici e i lavoratori discontinui, a prescindere dal contratto di lavoro, compresi gli intermittenti a tempo indeterminato, con relativo trattamento previdenziale, ammortizzatori sociali, assicurazioni.
- Necessario aggiornare le professioni dello spettacolo con inclusione delle professioni affini o accessorie: insegnante, formatore, organizzatore, agente, ingegnere e architetto nel settore spettacolo.
- Le lavoratrici e lavoratori autonomi con Partita IVA che lavorano all’estero devono avere la possibilità di versare autonomamente i contributi sulla propria unica posizione individuale per non lasciare che i soldi rimangano all’estero.
- Per lavoratrici e lavoratori autonomi “a cappello” e che non hanno un committente, deve essere possibile dichiarare i guadagni ottenuti per eventi preventivamente prenotati e registrati su Sportello Unico spettacolo.
- Partecipazione del Comune e/o di altri soggetti pubblici o privati all’autoliquidazione dei contributi previdenziali per arti di strada e lavoratori a cappello senza committente in eventi registrati su piattaforma.
- Infine, è necessario riformare l’indennità di discontinuità con i seguenti requisiti: chi è assicurato al FPLS come contribuzione principale, al raggiungimento di 45 giornate accreditate in 24 mesi[1] può richiedere l’Integrazione al reddito discontinuo per un numero di giornate pari a quelle accreditate nel periodo di riferimento antecedente alla domanda, non utilizzati per precedenti periodi di Naspi, per un numero massimo di giornate indennizzate o lavorate non superiore a 312 nell’anno di erogazione. L’indennità di discontinuità viene erogata in misura pari alla media delle retribuzioni accreditate nel periodo di riferimento, con un importo massimo giornaliero pari al doppio del minimale INPS in vigore, e accredito di contributi effettivi ai fini pensionistici.
2) Sportello unico dello spettacolo su piattaforma
Per semplificare le procedure, rendere accessibile e semplice per chiunque organizzare eventi di spettacolo e affrontare il lavoro sommerso è necessario semplificare tutte le procedure introducendo uno sportello unico dello spettacolo su piattaforma.
- Deve essere istituito uno sportello Unico per lo Spettacolo su piattaforma informatica su cui svolgere con modalità semplificate, tutte le pratiche riferibili ad gli eventi di arte e spettacolo, organizzati anche da privati, da protocollare con codice identificativo unico. Lo sportello va gestito dalla PA e deve condivide tutte le informazioni della PA compreso l’INPS, Runts, Comuni italiani e Agenzia Entrate.
- La piattaforma è anche il luogo in cui vengono registrati i Repertori delle professioni, compresi gli insegnanti di discipline artistiche, tecniche e danza, agenti, organizzatori, ingegneri e architetti di spettacolo, organizzazioni (di spettacolo, non di solo spettacolo, ibride, miste, enti pubblici o privati),accademie e scuole di discipline artistiche, con requisiti aggiornati a cura della PA e dei cittadini. Il repertorio professionale potrà stabilire tariffe professionali minime in base alle disposizioni di legge.
- Il repertorio deve includere i luoghi di spettacolo censiti anche ai fini della organizzazione della sicurezza. Sono da censire e registrare: i luoghi di solo spettacolo e quelli non di solo spettacolo, misti o ibridi, anche occasionali o privati, compresi i live club e le scuole di discipline artistiche da considerare a tutti gli effetti come attività inerenti arte e spettacolo; e gli spettacoli su suolo pubblico, con le principali caratteristiche logistiche e di sicurezza.
3) Formazione specialistica
Nel mondo della musica per ogni musicista ci sono tre tecnici. Pertanto, per garantire le giuste professionalità nel settore è necessario attivare nuovi percorsi che permettano di accedere a una formazione specialistica. Oltre al diploma di Laurea di Conservatorio devono essere istituiti anche, diplomi per chiunque lavori professionalmente nello spettacolo, come i tecnici, con scuole superiori, diplomi universitari per artisti, creativi e tecnici, enti certificativi nazionali e non solo regionali, garantendo il riconoscimento a livello comunitario.
4) Introdurre contratti semplificati e abrogare il comma 188 art. 1 L.296/2007
Sulla piattaforma dovrebbero essere gestiti i contratti semplificati per prestazioni di spettacolo occasionali, riservati a committenti non di solo spettacolo (diversi da teatri o cinema o imprese spettacolo), per tutte le discipline artistiche, creative, di didattica o tecniche, per un importo lordo non superiore a 5.000 € in 24 mesi sia per committenti che per prestatori. Tale tipologia contrattuale può essere utilizzata dal committente per non più di 5 giorni all’anno per ogni prestatore e non è utilizzabile in appalti di servizi. I contributi previdenziali e assicurativi vanno versati al FPLS, e fanno maturare tutti i contributi relativi.
5) Sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori
Il lavoro nel settore spettacolo ha specificità proprie che vanno riconosciute anche nell’ambito della sicurezza sul lavoro. La normativa italiana sulla sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici è delineata dal D.Lgs. 81/08 e integrata per il settore dello spettacolo dal D.I. 22/07/2014, che ha tentato di regolarne alcuni aspetti, come la gestione delle interferenze tra lavoratori e lavoratrici di ditte differenti. Tuttavia, rimangono numerose lacune, che riguardano, ad esempio, la gestione della sicurezza per performer aerei o coloro che lavorano con il fuoco, oppure il riconoscimento dell’apporto personalistico e dell’infungibilità di mansione di chi svolge determinati mestieri artisti e tecnici. È necessario, dunque, che il Governo, attraverso il nuovo Codice dello Spettacolo, si impegni a creare una normativa specifica per garantire la sicurezza di chi lavora settore.
- Armonizzazione alla normativa europea della normativa italiana dedicata alla gestione degli allestimenti e disallestimenti di cantieri temporanei e mobili per spettacolo, eventi, teatro, musica, (ad esempio, realizzando il fascicolo tecnico di strutture e gestione degli argani a motore diverso da edilizia).
- Introduzione nei Piani Sicurezza di Cantiere (PSC) e/o nei Documenti Unici Valutazione Rischi e Interferenza (DUVRI) di un preciso cronoprogramma per mansione con pause e riposi predeterminati.
- Valutazione dei rischi comprensivi di specificità di genere.
- Per una corretta gestione della sicurezza negli appalti di brevissima durata nello spettacolo (1-7 giorni):
- Introduzione del concetto di “azienda pro-tempore” per la cooperazione nella gestione della sicurezza per personale di ditte interferenti.
- Introduzione del “Preposto di squadra inter-aziendale”.
- Esclusione dall’art. 29 D. Lgs. 276/2003 degli appalti di servizi con apporto personalistico di competenze nel settore spettacolo. Si propone di aggiungere al penultimo capoverso dell’articolo citato la seguente precisazione: “dalla natura artistica, didattica e intellettuale dell’attività̀ svolta o dalla infungibilità̀ della prestazione”[2].
- Introduzione di iter specifici e standardizzati di informazione, formazione, utilizzo D.P.I. e D.P.C. con introduzione dell’obbligo di addestramento all’utilizzo della attrezzatura specifica per la gestione della sicurezza in attività̀ speciali dello spettacolo quali performer aerei, performer col fuoco, outdoor artist.
- Estendere lavigilanza di Commissione Pubblica Vigilanza anche alle fasi di allestimento e disallestimento delle strutture degli spettacoli.
6) Sostegno al settore con sostegno del pubblico
Nel Codice dello Spettacolo deve esserci uno spazio dedicato anche al pubblico, perché è possibile dare sostegno al settore solo con il sostegno al pubblico.
- Introdurre i “Live Credit” da reinvestire nello spettacolo dal vivo. Sistema cash-back di contributi a fondo perduto e/o crediti d’imposta per enti, imprese, organizzatori per ristorare costi documentati per investimenti e organizzazione di spettacoli dal vivo. Ad esempio: ristrutturazione tecnico-acustica del locale, acquisti per allestimento e realizzazione spettacolo dal vivo; acquisto servizi tecnici, servizi di sala, agenzie, pubblicità, social management, ufficio stampa, diritti; acquisto strumenti musicali, impianti luci, audio, rilevanze fonometriche. La possibilità di ristoro di costi sostenuti per spettacoli dal vivo, anche per un periodo predefinito, comporterebbe un circolo virtuoso con l’emersione di enormi somme di denaro oggi sottratte all’erario e all’Inps per lavoro nero non tracciato.
- Necessario anche introdurre aliquote IVA al 4% per corsi di educazione artistica e musicale, eventi culturali, di spettacolo, per strumenti musicali, dischi e altri supporti video-fonografici: misura per beni da considerare essenziali che porterebbe all’emersione di enormi economie oggi sommerse.
- Inoltre, vanno pensate detrazioni fiscali per tutti i corsi di musica e arte da chiunque organizzati, per acquisto strumenti musicali e per spese sostenute in eventi di spettacolo e cultura acquistati telematicamente.
[1] Proposta del Forum Arte e Spettacolo presentata il 28 settembre 2020 e sostenuta da oltre 60 associazioni del settore.
[2] Art. 29 Appalto 1: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’o- pera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, dalla natura artistica, didattica e intellettuale dell’attività svolta o dalla infungibilità della prestazione, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.”