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di Riccardo Tedeschi

La responsabilità solidale del committente è negli infortuni sul lavoro un tema molto discusso in ambito giuridico. Un’analisi dell’Avv. Riccardo Tedeschi, Vice presidente della Fondazione Centro Studi Doc.

Gli obblighi del committente per la sicurezza sul lavoro

La responsabilità del committente negli infortuni sul lavoro e l’elaborazione giurisprudenziale che ne è seguita prendono le mosse dall’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008. L’articolo prevede che il committente, nel caso in cui abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono i lavori oggetto di appalto, ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici, di collaborare e coordinarsi con le stesse in ordine agli scambi di informazioni e al coordinamento finalizzato alla prevenzione dei rischi e ha l’obbligo di valutare i rischi da interferenze e redigere un apposito documento denominato DUVRI.

A proposito di quest’ultimo documento va evidenziato che molti commentatori non ne reputano necessaria la compilazione nel caso in cui l’appalto preveda lavori e servizi la cui durata non è superiore a “5 uomini giorno”, così estendendo la previsione del comma 3 bis dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 al successivo comma 3 ter.

In caso di infortuni sul lavoro il committente è responsabile in solido con il datore di lavoro?

La giurisprudenza di legittimità si è espressa più volte affermando che la responsabilità del committente per gli infortuni verificatisi in occasione dei lavori commissionati non è esclusa sulla base del mero rilievo formale per cui il destinatario degli obblighi antinfortunistici è il datore di lavoro. Sostiene la giurisprudenza, infatti, che occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della condotta del committente nella generazione dell’evento. Ciò significa valutare le capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, la specificità dei lavori da eseguire, l’eventuale ingerenza nell’esecuzione di detti lavori e, infine, la percepibilità della situazione di pericolo (così Cassazione, sentenza n. 44360 del 6.11.2023; conformi: Cassazione, sentenza n. 44131 del 2.11.2015; Cassazione, sentenza n. 3563 del 30.1.2012).

Il caso all’esame della Corte riguardava un infortunio occorso a un lavoratore caduto da una scala inidonea messa a disposizione dall’appaltatore il quale, tra l’altro, aveva affidato i lavori a un’impresa priva di adeguate competenze e capacità organizzative.

La responsabilità del committente in una recente sentenza della Corte di Cassazione

Di particolare interesse anche la recente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione, sentenza n. 375 del 10.1.2023) secondo cui la responsabilità dell’appaltatore non esclude quella del committente quando vi sia stata in concreto assunzione di una posizione di garanzia da parte di quest’ultimo. Ciò viene meno solo per i rischi specifici dell’attività propria dell’appaltatore o del prestatore d’opera.

La Corte ha altresì precisato che la responsabilità del committente rileva in particolar modo quando la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile in assenza particolari indagini ed estende l’applicabilità dell’art. 2087 c.c. al committente qualora egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi sull’opera da eseguire.

Il caso esaminato dalla Corte aveva ad oggetto la morte di un lavoratore cagionata dallo smottamento delle pareti di uno scavo alla cui realizzazione l’infortunato stava partecipando e, nel caso specifico, la Corte ha confermato la responsabilità del comune committente in relazione all’ingerenza nei lavori compiuta attraverso i direttori dei lavori dallo stesso nominati.

Con l’ordinanza n. 9178 del 3.4.2023, la Corte è tornata sull’argomento affermando che “il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non si può tuttavia esigere un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, sicché, ai fini della configurazione della responsabilità del suddetto, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte della capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore … alla sue ingerenze nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto … nonché all’agevole ed immediata percepibilità da parte dei committenti di situazioni di pericolo”.

Quando il committente è responsabile in solido con il datore di lavoro?

Alla luce di quanto sopra esposto, il committente è responsabile in solido con il datore di lavoro per l’infortunio occorso al lavoratore della ditta appaltatrice nel caso in cui la ditta sia priva di adeguati requisiti tecnico organizzativi, il committente si sia riservato un ruolo di “supervisione” o comunque di ingerenza, anche di fatto, nell’esecuzione dell’opera appaltata, assumendo così una posizione di garanzia, e quando, avendo la disponibilità dei luoghi ove i lavori vengono eseguiti, la situazione di pericolo sia evidente o facilmente percepibile.

 

 

Foto di captain ?.


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