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Fino al 30 novembre 2024 le lavoratrici e i lavoratori in determinate condizioni lavorative e/o personali hanno tempo per presentare la domanda di verifica dei requisiti di accesso all’APE sociale.

APE sociale: l’anticipo pensionistico

Dal 2024, è 63 anni e 5 mesi l’età per richiedere la pensione anticipata (APE sociale). Questa indennità è a carico dallo Stato ed è erogata dall’INPS. La misura è stata introdotta dalla Legge 232-2016 (legge di stabilità 2017). Grazie a molteplici proroghe è attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2024. L’articolo 24 del Disegno di legge di bilancio 2024, già approvato alla Camera e in via di definizione al Senato, prevede un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2025.

Il termine attuale per la presentazione della domanda di verifica dei requisiti di accesso all’APE sociale scade il 30 novembre 2024. La domanda di riconoscimento dei requisiti di accesso deve essere indirizzata alla propria sede territoriale INPS di competenza in modalità telematica attraverso i canali istituzionali. Lo stesso vale anche per la domanda stessa di accesso all’APE sociale.

I requisiti per fare domanda di APE sociale

L’indennità spetta alle lavoratrici e ai lavoratori con iscrizione a

  • Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • forme sostitutive ed esclusive della suddetta Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • gestioni speciali delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi;
  • Gestione Separata.

Al momento della domanda di accesso all’APE sociale, è necessario che le lavoratrici e i lavoratori richiedenti posseggano i seguenti requisiti:

  • almeno 63 anni e 5 mesi di età;
  • almeno 30 anni di anzianità contributiva che sale a 36 anni per chi svolge le attività gravose (o almeno 32 anni, per alcune categorie di lavori gravosi), con eccezioni per le lavorartici madri, che possono ridurre questo requisito di 12 mesi per figli* per un massino di 2 anni;
  • non essere titolari di alcuna pensione diretta;
  • aver cessato la propria attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione, né con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

Il requisito dell’anzianità contributiva

Possono fare domanda per l’indennità di pensione anticipata le lavoratrici e i lavoratori con almeno 30 anni di anzianità contributiva e

  • in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante. La cessazione del rapporto di lavoro può essere causata da:
    –   licenziamento (anche collettivo);
    –   dimissioni per giusta causa;
    –   dimissioni per risoluzione consensuale, quale scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in tal caso, nei 36 mesi precedenti alla scadenza del termine, i periodi di lavoro dipendente effettuati devono aver raggiunto almeno i 18 mesi);
  • che al momento della richiesta assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità in situazione di gravità, oppure un parente o affine di secondo grado convivente con disabilità in situazione di gravità i cui genitori o coniuge abbiano compiuto i 70 anni di età oppure abbiano anch’essi patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%, accertata dalle commissioni competenti per il riconoscimento dell’invalidità civile.

Possono fare domanda per l’APE sociale anche le lavoratrici e i lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che per almeno 7 anni negli ultimi 10 abbiano lavorato come:

  • docenti di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
  • tecnic* della salute;
  • addett* alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
  • professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
  • operatrici o operatori della cura estetica;
  • professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
  • artigian*, operaie/operai specializzat* e agricoltori/agricoltrici;
  • conduttrici/conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
  • operatrici/operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
  • conduttrici/conduttori di forni e altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
  • conduttrici/conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
  • operatrici/operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
  • conduttrici/conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
  • operai* semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
  • conduttrici/conduttori di mulini e impastatrici;
  • conduttrici/conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
  • operatrici/operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
  • conduttrici/conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
  • personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
  • personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
  • portantin* e professioni assimilate;
  • professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
  • professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori, il requisito dell’anzianità contributiva per accedere all’APE sociale è ridotto ad almeno 32 anni:

  • alcune categorie di operai* edili;
  • dipendenti delle imprese edili e affini;
  • ceramiste e ceramisti (classificazione ISTAT 6.3.2.1.2);
  • conduttrici e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione ISTAT 7.1.3.3).

Infine, per le donne tutti i requisiti contributivi sopraindicati (30, 36 e 32 anni) vengono ridotti di 12 mesi per figlio fino al limite massimo di 2 anni.

 

 

Foto di Dziana Hasanbekava


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