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L’INPS ha aggiornato le indicazioni in merito alle prestazioni occasionali e al loro utilizzo attraverso la piattaforma PrestO.

Il contratto di prestazione occasionale

La prestazione di lavoro occasionale stata introdotta nel 2017. L’ultima Legge di Bilancio ha portato alcune novità legislative, cioè l’ampliamento della possibilità di accesso alle prestazioni occasionali e il divieto di utilizzo nel settore agricoltura.

Dal 2017, gli utilizzatori, ovvero datori di lavoro, possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale svolto dai prestatori, secondo due diversi canali di accesso:

  • il libretto famiglia, per le persone fisiche non nell’esercizio di attività imprenditoriale o professionale;
  • il contratto di prestazioni occasionali (PrestO), per gli altri soggetti con non più di dieci dipendenti a tempo indeterminato, e le pubbliche amministrazioni.

Novità dell’INPS sulle prestazioni occasionali PrestO

L’INPS, con la Circolare n. 6 del 19 gennaio 2023, offre indicazioni in materia di prestazioni occasionali tramite piattaforma INPS PrestO, modificate dalla Legge di Bilancio 2023, con particolare riferimento a:

  • i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all’anno civile, sono così stabiliti:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

  • limiti dimensionali degli utilizzatori, per cui dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
  • al regime previsto per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del turismoprecedentemente escluse dalla possibilità di utilizzo dei PrestO. Rimane fermo l’obbligo, per tale categoria di aziende, di effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali – almeno un’ora prima l’inizio della prestazione stessa – mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura dell’Istituto, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione. Le modalità di comunicazione e le altre indicazioni operative sono presenti al citato paragrafo 3 della circolare n. 103/2018.

In ogni caso è vietato il ricorso al Contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.”

Clicca qui per leggere la circolare INPS n. 6 del 19 gennaio 2023.

Clicca qui per accedere al servizio tramite SPID.

Foto: rawpixel.com.


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