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Dal 1° gennaio 2023 i lavoratori e le lavoratrici dovranno stipulare un accordo individuale con il datore di lavoro per continuare a lavorare in smart working.
I nuovi adempimenti per ricorrere al lavoro agile da gennaio 2023
Dal 1° gennaio 2023 per poter ricorrere allo smart working i lavoratori dovranno stipulare un accordo individuale. L’unica eccezione è per i rapporti con lavoratori fragili. Per loro vale una proroga fino al 31 marzo 2023. Nei lavoratori fragili non rientrano i genitori di figli minori di 14 anni.
Il ricorso allo smart working è previsto e disciplinato dall’art. 19 della l. 81/2017 nonché, per il suo contenuto, da quanto previsto dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto lo scorso 7 dicembre 2021 tra le parti sociali.
L’art. 19 della l. n. 81/2017 in particolare prevede:
- obbligo della forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova;
- che l’accordo individuale disciplini l’esecuzione della prestazione lavorativa quando questa viene svolta all’esterno dei locali aziendali e individui i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Come scrivere l’accordo di smart working e quando comunicarlo
Il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto lo scorso 7 dicembre 2021 stabilisce quello che deve essere, in particolare, il contenuto minimo dell’accordo individuale sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratore.
L’art. 2 stabilisce che l’accordo individuale deve prevedere:
- la durata, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
- le modalità di alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
- gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
- le modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro;
- i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
- le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 l. 300/1970 sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Dal 1° gennaio 2023 i datori di lavoro privati devono comunicare telematicamente entro il termine di 5 giorni al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.