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Di Chiara Chiappa, consulente del lavoro in Verona, presidente Fondazione Centro Studi Doc
L’INPS ha comunicato l’avvio dell’acquisizione delle domande di esonero contributivo con Certificato parità di genere di datrici e datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2024.
L’esonero contributivo con Certificato parità di genere
L’INPS, con il messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024, ha reso noto di aver rilasciato sul proprio sito istituzionale il modulo di istanza online utile all’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte di datrici e datori di lavoro privati che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024. Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in argomento, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2025. Ai fini dell’ammissibilità all’esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione che deve essere stata rilasciata entro il 31 dicembre 2024.
L’incentivo, introdotto dalla legge n. 162/2021 per sostenere la certificazione della parità di genere nelle aziende del settore privato, consiste in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale datoriale (ad eccezione dei premi e contributi Inail) in misura pari all’1% per le mensilità di validità della certificazione della parità di genere nel limite massimo di 50.000€ annui ad azienda da riparametrare su base mensile. L’esonero opera per tutta la durata della certificazione, con decorrenza dal primo mese di validità della stessa certificazione. In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro provvederà, a propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Inps e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.
Possono fruire dell’agevolazione tutte le datrici e tutti i datori di lavoro privati in presenza delle condizioni previste dalla legge 296/2006:
- regolarità contributiva (Durc);
- assenza di violazioni delle norme sulla sicurezza lavoro;
- rispetto accordi e contratti collettivi.
L’INPS ha spiegato che l’ammontare massimo dello sgravio si intende riferito al medesimo codice fiscale dell’azienda. Di conseguenza, nelle ipotesi in cui siano presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale il beneficio sarà riconosciuto nel limite del massimale annuo di 50.000€ per codice fiscale.
La domanda di esonero
Per essere ammessi allo sgravio, il datore di lavoro deve fare domanda all’Inps, online, tramite il modulo «SGRAVIO PAR_GEN» nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. La domanda, in particolare, si può presentare entro il 30 aprile 2025. Con l’occasione l’Inps ribadisce che nel campo presente nel modulo di domanda relativo alla retribuzione media mensile globale occorre indicare la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte o da corrispondere dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.
Le datrici e i datori che abbiano presentato la domanda di esonero nelle precedenti campagne e che siano ancora in possesso della certificazione non devono ripresentare la domanda. A seguito dell’accoglimento della domanda, infatti, l’esonero viene automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.
Foto di Mikhail Nilov
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