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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una circolare che chiarisce l’inquadramento dei rider e ciclofattorini che lavorano su piattaforme digitali specificando che la natura giuridica del rapporto è stabilita in base ai parametri delle leggi e, pertanto, è autonoma o subordinata a seconda del modo in cui si svolge. Inoltre, la circolare afferma che anche il lavoro autonomo ha diritto al salario minimo e all’assicurazione infortuni.
Il Ministero del Lavoro chiarisce le modalità di inquadramento dei rider
Nella circolare n. 9 del 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recepisce le ultime indicazioni UE sul lavoro svolto tramite le piattaforme digitali definendone i caratteri distintivi di inquadramento, sia con riferimento al lavoro autonomo che per quello dipendente e le collaborazioni etero-organizzate.
In attesa di decisioni dall’UE in considerazione della discontinuità e debolezza contrattuale dei rider, il Ministero del Lavoro ribadisce che al pari di tutte le attività umane possano atteggiarsi come attività autonome o subordinate. La normativa italiana di riferimento sulle collaborazioni etero organizzate, il D.lgs. 81/2015 Capo V-bis, pur non inserendo nell’ordinamento un terzum genius di lavoro, aveva introdotto una previsione di carattere rimediale.
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Lavoro autonomo
Il rapporto può essere qualificato come di lavoro autonomo solo se sussistono i relativi caratteri distintivi dell’assenza di poteri di controllo, direzione e sanzionatori e la reale facoltà del prestatore di non accettare l’incarico di consegna in modo unilaterale
È, in ogni caso, necessario garantire un compenso minimo orario, un’indennità integrative pari almeno al 10% del compenso base in caso di lavoro notturno, una copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni.
Lavoro dipendente
La tipologia contrattuale di lavoro subordinato più attinente appare essere quella del lavoro intermittente, sempre in pieno rispetto della disciplina vigente in materia di orario di lavoro.
Collaborazioni etero-organizzate
Rientrano tra le collaborazioni etero-organizzate le prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.
Foto di Nathan J. Hilton.