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Ѐ attualmente in corso il processo di accoglimento o respingimento INPS delle domande di indennità di discontinuità per l’anno 2023, presentate entro il 31 marzo 2024.

L’accoglimento o il respingimento della domanda di discontinuità

La circolare inps 2/2024 prevede che l’INPS entro il 30 settembre 2024 esamini le domande di indennità di discontinuità per l’anno 2023. Per questo, in queste ore, l’istituto sta mandando ai lavoratori dello spettacolo che hanno presentato domanda di discontinuità per l’anno 2023 la risposta di respingimento o accoglimento.

Nel caso la domanda sia accolta l’INPS sta inviando questo messaggio, senza importi:

Gentile utente, la domanda per la prestazione Ind. di discontinuità per i lav. dello spettacolo (anno 2023) ha cambiato stato. La invitiamo a accedere al portale INPS per maggiori dettagli. Mail generata automaticamente si prega di non rispondere (…).

Ѐ opportuno quindi controllare lo stato di avanzamento sul portale come indicato.

Nel caso invece la domanda non sia accolta l’INPS manda la comunicazione con questo messaggio:

STATO DOMANDA:  RESPINTA

MOTIVO DI RESPINGIMENTO:

(non precisato: Viene solamente fornito l’elenco dei motivi da cui individuare il requisito mancante).

Elenco dei motivi di respingimento

Le motivazioni che portano l’INPS a respingere la domanda di discontinuità sono:

  • Dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, non risulta iscritto al FPLS come:
    lavoratore autonomo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
    lavoratore subordinato a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, nell’ambito dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106;
    lavoratore intermittente a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non sia titolare della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • Dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, non risulta aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • Dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, risulta essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • Dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, è in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle personefisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, superiore al limite previsto dal Decreto Legislativo 175/2023.

Come controllare lo stato della domanda di indennità di discontinuità ed eventuale ricorso

Nel Messaggio INPS 2258 del 17 giugno 2024 ci sono le indicazioni per controllare lo stato della domanda ed eventuale ricorso:

“Gli esiti della domanda, nonché le eventuali motivazioni di reiezione, sono consultabili attraverso la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), accedendo alla sezione del sito istituzionale www.inps.it, denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile al seguente percorso:

“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”, selezionando, dopo avere effettuato l’autenticazione, la prestazione “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.

Gli stati di lavorazione e gli esiti sono disponibili nella sezione “Le mie ultime domande”, mentre il relativo provvedimento con l’esito e le eventuali motivazioni di reiezione sono presenti nella sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.

 

 

 

Foto di Bence Szemerey


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