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Con la Pace contributiva, nel biennio 2024/2025 è possibile riscattare 5 anni di carriera. In questo modo si può anticipare la pensione e incrementare l’assegno pensionistico. Si può presentare domanda fino al 31 dicembre 2025.

Cos’è la Pace contributiva

La Legge di Bilancio n. 213/2023, entrata in vigore l’1 gennaio 2024, ha introdotto la Pace contributiva per il biennio 2024-2025. In seguito, l’INPS ha recepito la misura con la circolare n. 69/2024. La stessa era già stata introdotta in via sperimentale anche per il periodo 2019-2021.

Con la Pace contributiva, coloro che non hanno contributi precedenti all’1 gennaio 1996 (i cosiddetti “contributivi puri”) possono riscattare fino a 5 anni della propria carriera contributiva. In altre parole, è possibile aumentare il proprio numero di anni di contribuzione per anticipare il diritto alla pensione e incrementare l’assegno pensionistico. I periodi riscattati vengono infatti considerati sia per l’acquisizione del diritto alla pensione sia per il calcolo dell’assegno.

La misura è in atto anche per coloro che hanno già usufruito della stessa nel triennio 2019/2021.

A chi si rivolge e quali periodi si possono riscattare

Possono accedere a tale misura i e le contribuenti con iscrizione a:

  • l’Assicurazione generale obbligatoria (Ago);
  • le forme sostitutive ed esclusive della suddetta Ago;
  • le gestioni speciali di lavoratori e lavoratrici autonomi, commercianti e artigiani;
  • la Gestione separata.

A loro, la Pace contributiva permette di riscattare un massimo di 5 anni anche non continuativi, compresi tra il 31 dicembre 1995 e l’1 gennaio 2024. Tuttavia, è fondamentale che i periodi da riscattare non siano già coperti da altra forma di contribuzione. Di conseguenza, sono esclusi dalla Pace contributiva sia i periodi coperti da contribuzione nella cassa specifica sia in altri fondi previdenziali. Il divieto di riscatto di periodi lavorativi soggetti all’obbligo di versamento contributivo riguarda anche i casi in cui esso sia già prescritto. In tal caso, è però possibile rivolgersi ad altri istituti.

Inoltre, qualora si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa precedente all’1 gennaio 1996, il riscatto già effettuato con Pace contributiva subisce l’annullamento d’ufficio. Di conseguenza, sarà necessaria la restituzione dei contributi. Alcuni esempi a questo riguardo sono l’accredito del servizio militare o di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata solo in via telematica da:

  • la persona assicurata stessa;
  • eventuali superstiti o parenti e affini entro il secondo grado;
  • il datore o la datrice di lavoro, nel caso di occupazione nel settore privato.

La scadenza per la presentazione della richiesta è il 31 dicembre 2025.

I canali per la avanzare tale domanda sono:

  • il portale web dell’INPS, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area telematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”. Per farlo è necessario essere in possesso di uno dei seguenti strumenti identificativi:
  1. SPID;
  2. Carta Nazionale dei Servizi;
  3. Carta di identità elettronica 3.0;
  4. PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano;
  • Contact center multicanale, chiamando
  1. il numero verde gratuito 803 164 da telefono fisso;
  2. il numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base al proprio piano tariffario;
  • gli istituti di Patronato e relativi intermediari, attraverso i loro servizi telematici;
  • attraverso il modulo “AP135”, disponibile online, nel caso di domanda presentata dal datore o la datrice di lavoro.

L’onere di riscatto della Pace contributiva

La Legge di Bilancio 2024 stabilisce che l’onere di riscatto della misura di Pace contributiva vada calcolato “a percentuale”. A tal fine, bisogna applicare le aliquote contributive di finanziamento per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) vigenti nella gestione assicurativa presso la quale si presenta la domanda. La domanda riguarda l’imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda.

Al contrario di quanto avvenuto nel periodo 2019-2021, per il biennio 2024-2025 non è possibile la detrazione al 50% della spesa sostenuta. Al contrario il contributo versato è fisicamente deducibile dal reddito complessivo.

Qualora la domanda provenga dal datore o dalla datrice di lavoro, ad essa possono essere destinati anche i premi di produzione spettanti allo stesso lavoratore o lavoratrice. In questo caso, l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo. In più, rientra nell’ipotesi in cui i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore o dalla datrice di lavoro o dal lavoratore/lavoratrice in ottemperanza delle disposizioni di legge non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente. A tal proposito, rimandiamo alla circolare n.5/2024 dell’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento dell’onere da riscatto può essere versato sia in un’unica soluzione sia a rate. Le rate possono raggiungere un massimo di 120 mensili, di importo non inferiore a 30 euro e senza applicazione di interessi. Tuttavia, la rateizzazione non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. In tal caso, coloro che fanno richiesta di Pace contributiva dovranno versare l’onere in un’unica soluzione.

 

Foto di maitree rimthong.


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