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L’INPS ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’indennità ISCRO per chi svolge lavoro autonomo con iscrizione alla Gestione separata. La procedura è disponibile dal 1° agosto al 31 ottobre.
I requisiti per l’indennità ISCRO 2024
Con la circolare n. 84 del 23 luglio 2024, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’indennità ISCRO per quest’anno. Possono farne richiesta i lavoratori e le lavoratrici autonom*, che godono dell’iscrizione alla Gestione separata. Dopo essere stata prevista in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità ISCRO è divenuta strutturale dal 1° gennaio 2024. A sancirlo è stata Legge di Bilancio 2024 (n. 213/2023) all’articolo 1 comma 143.
Per farne richiesta è necessario:
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (mantenuto anche durante percezione ISCRO);
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione (mantenuto anche durante percezione ISCRO);
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo nell’anno precedente alla presentazione della domanda inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria (necessario esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il servizio DURC Online);
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
L’indennità ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. L’INPS, pertanto, applica sull’ammontare del reddito riconosciuto ai soggetti percipienti la ritenuta a titolo di acconto del 20% prevista dall’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per coloro che nel richiedere l’indennità dichiarano di esercitare attività professionale con regime forfettario tale ritenuta non deve essere applicata.
Misura, durata e decorrenza dell’indennità ISCRO
L’importo dell’indennità ISCRO equivale al 25% su base semestrale della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda. In ogni caso, l’importo mensile non può essere inferiore a 250 euro né superiore a 800 euro.
La misura è erogata per sei mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Essa non comporta accredito di contribuzione figurative. In più, non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.
Per il mantenimento dell’indennità ISCRO, è necessario che chi ne beneficia partecipi a percorsi di aggiornamento professionale.
Il diritto all’indennità ISCRO decade qualora chi ne beneficia:
- diventi titolare di trattamento pensionistico diretto;
- effettui l’iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- diventi titolare dell’Assegno di inclusioni;
- cessi la partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità.
Esempio elaborato dall’INPS (circolare n. 84/2024) |
– Anno di presentazione della domanda: 2024 |
– Reddito dell’anno 2023 (antecedente alla domanda) pari a 7.000 euro |
– Redditi del biennio precedente all’anno antecedente la domanda: |
2021 10.000,00 euro |
2022 11.000,00 euro |
Somma 2021 e 2022 21.000,00 euro |
Media del biennio 10.500,00 euro |
70% della media 7.350,00 euro |
Incompatibilità dell’indennità ISCRO
In altre parole, l’indennità ISCRO è incompatibile con qualsiasi tipo di pensione diretta a carico. Nello specifico, è incompatibile anche con pensioni dirette pro quota, dell’AGO e delle sue forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative. Infine, l’incompatibilità riguarda anche le forme previdenziali compatibili con l’AGO o della Gestione separata, nonché con l’APE sociale e l’Assegno di inclusione.
Allo stesso modo, tale indennità è incompatibile con la fruizione della disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS. Inoltre, è altresì incompatibile con l’indennità di discontinuità per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo.
Al contrario, è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche il cui compenso previsto è il solo gettone di presenza.
Presentazione della domanda di indennità ISCRO
La domanda di indennità ISCRO va presentata all’INPS entro il 31 ottobre 2024 esclusivamente in via telematica. La procedura sarà disponibile sul sito dell’INPS dal 1° agosto 2024. Dalla homepage del sito internet dell’INPS bisognerà dunque accedere alla sezione “Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”.
Per la presentazione della domanda di indennità ISCRO negli anni successivi al 2024, resta valida la scadenza annuale al 31 ottobre, ma la procedura online sarà disponibile già a partire dal 15 giugno.
Nella domanda di indennità ISCRO qualora i dati reddituali per ciascuno degli anni di interesse non siano già a disposizione dell’INPS, è necessario autocertificarli. Al contrario, verranno presi in considerazione i dati già presenti sul portale INPS.
Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere a tutte le ricevute e i documenti prodotti dal sistema. Allo stesso modo, gli e le utenti potranno monitorare lo stato di lavorazione della domanda stessa, aggiornando se necessario le informazioni sulle modalità di pagamento.
Ricorsi
I ricorsi amministrativi in materia di indennità ISCRO vanno presentati entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo. L’organo competente a decidere di tali ricorsi è il Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale.
La domanda di ricorso può avvenire:
- online, tramite le credenziali d’accesso;
- in presenza, attraverso gli Istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dall’INPS.
Per la presentazione della domanda di ricorso online, bisogna andare alla sezione “Imprese e Liberi professionisti” e successivamente al servizio “Ricorsi amministrativi”.
Foto di cottonbro studio