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Col nuovo decreto PNRR bis aumentano le sanzioni al lavoro sommerso: innalzata la maxisanzione fino a 46.800 euro e oltre in caso di recidiva.

Il lavoro sommerso in Italia

L’espressione “lavoro sommerso” o “nero” indica quello che l’Unione Europea ha formalmente chiamato “lavoro non dichiarato”: una tipologia di lavoro informale in cui la prestazione lavorativa è esplicitamente nascosta, nonostante ci sarebbero leggi per il suo riconoscimento. In Italia, l’ISTAT definisce lavoro sommerso sia qualora manchi il contratto di lavoro, sia quando esso esiste ma non corrisponde per numero di ore o retribuzione al numero di ore o alla retribuzione effettiva.

Come mostra “Lights On!“, la ricerca svolta da Francesca Martinelli per CECOP, la federazione europea di cooperative di lavoro e servizi, il lavoro non dichiarato è un problema presente anche in Italia. Nel 2022 rappresentava il 17,2% del lavoro totale e la previsione è che aumenterà del 20% entro il 2025. Per contrastare gli effetti negativi del lavoro sommerso sulla produttività, l’occupazione e il welfare, le azioni usualmente messe in campo combinano misure deterrenti e di compliance. Le sanzioni fanno parte delle prime.

La maxisanzione al lavoro sommerso

Tra le sanzioni al lavoro sommerso, quella di riferimento è la così detta “maxisanzione“. La sua prima formulazione risale al DL 12/2002 e ha subito diversi aggiornamenti negli anni. Un primo aggiornamento avvenne nel 2015 col Jobs Act. Successivamente, il DL 50/2017 ne ha modificato le parti relative al libretto di famiglia e al contratto di lavoro occasionale.

La legge di bilancio del 2019 aveva poi aumentato del 20% gli importi delle sanzioni al lavoro sommerso. Inoltre, l’Ispettorato del Lavoro l’aveva aggiornata ulteriormente con la nota 856/2022, che ne esplicitava l’applicazione nei casi di prestazioni autonome occasionali sottoposte all’obbligo di comunicazione preventiva previsto dal DL 146/2021. Infine, l’ultima modifica ad oggi risale al 2 marzo 2024 col DL 19/2024. Tale decreto reca a oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Le nuove sanzioni al lavoro sommerso sono entrate in vigore il 2 marzo 2024, con l’entrata in vigore del decreto.

A chi si applicano le sanzioni al lavoro sommerso

Secondo il Vademecum INL del 19 aprile 2022, le sanzioni al lavoro sommerso si applicano a:

  • datori e datrici di lavoro privati;
  • enti pubblici economici che fungono da datori di lavoro privati;
  • persone fisiche che si avvalgono di prestazioni rese secondo Libretto Famiglia.

Oltre alle sanzioni al lavoro sommerso per i datori e le datrici di lavoro, ne sono previste anche per lo stesso personale dipendente irregolare.

I nuovi aumenti alle sanzioni al lavoro sommerso

Tra i più rilevanti aggiornamenti alla norma, l’articolo 29 comma 3 del DL 19/2024 prevede l’aumento del 30% delle sanzioni al lavoro sommerso, in caso di impiego di personale senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Ovvero, si tratti di un aumento di un ulteriore 10% rispetto alle sanzioni approvate nel 2019. In altre parole, per ogni lavoratore o lavoratrice irregolare, la multa prevista per il datore o la datrice di lavoro è di:

  • da 1.950 a 11.700 euro entro i 30 giorni di lavoro effettivo del personale irregolare;
  • da 3.900 a 23.400 euro se il personale irregolare era impiegato da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo;
  • da 7.800 a 46.800 euro se i giorni di lavoro effettivo del personale irregolare superavano i 60.

Inoltre, la sanzione aumenta ulteriormente del 20% in caso di impiego di lavoratori o lavoratrici appartenenti a determinate categorie. Nello specifico, si tratta di persone straniere senza permesso di soggiorno, minori in età non lavorativa, persone beneficiarie di sussidi (Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione o Supporto per la formazione e il lavoro).

Infine, la recidiva pesa su datori e datrici di lavoro che hanno già subito sanzioni per il sommerso nei tre anni precedenti. Ciò è valido in caso di sanzioni al lavoro sommerso sia amministrative sia penali.

 

 

Foto di Kampus Production


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