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L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che il rimborso chilometrico per i rider che utilizzano il proprio mezzo non è imponibile ai fini IRPEF.
Il rimborso chilometrico per i rider non è imponibile
Con la risposta a interpello n. 290 dell’11 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di rimborso chilometrico corrisposto ai rider che, su richiesta del datore di lavoro, utilizzano il mezzo proprio per l’espletamento dell’attività lavorativa.
Il rimborso chilometrico spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l’espletamento dell’attività lavorativa, può considerarsi riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non è imponibile, ai fini IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.
Questo vale per tutte le società che svolgono un’attività di food delivery con un modello organizzativo che prevede l’assunzione dei rider con contratto di lavoro subordinato. La sede di lavoro è quindi la sede della società.
Il rimborso chilometrico deve essere parametro in funzione del mezzo utilizzato (es. bicicletta, scooter, automobile) e riferito ai chilometri calcolati con l’applicazione aziendale. Il riferimento è il percorso più breve per raggiungere il punto di consegna.