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I lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA possono presentare domanda all’INPS entro il 30 aprile per ottenere un bonus da 200 euro.

Bonus 200 euro per lavoratori non titolari di partita IVA

L’INPS, con la circolare n. 30 del 16 marzo 2023, fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, il cui riconoscimento è previsto dal Decreto Aiuti D.L. 50/2022.

Al fine di ricevere l’indennità una tantum, i soggetti devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023, utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.

I lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, al fine di ricevere l’indennità una tantum, devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.

Chi può fare domanda

A seguire i requisiti per l’accesso all’indennità una tantum:

  • avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021;
  • essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
  • avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
  • avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
  • non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
  • non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

Come fare domanda

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito INPS, seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e scegliendo una delle seguenti categorie raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”:

  • Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi;
  • Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri dell’INPS, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi;
  • Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA;
  • Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA.

In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile, inoltre, presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.


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