Tempo di lettura: 3 minuti
Il Decreto 105/2022 introduce alcune novità relative a maternità, paternità e congedo parentale per lavoratori subordinati e autonomi.
L’attuazione della direttiva UE sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare
Il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, attua la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019. Tale direttiva si occupa dell’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
Dal 13 agosto 2022, i lavoratori possono già presentare richiesta al proprio datore di lavoro o committente per usufruire delle nuove regole.
I lavoratori e le lavoratrici possono richiedere i permessi e il congedo presentando domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, contact center integrato o Istituti di Patronato). Sul sito www.inps.it è disponibile il modulo MV68 in “Prestazione e servizi” > “Moduli”.
Messaggio n° 3066 del 04-08-2022 – INPS.
Messaggio n° 3096 del 05-08-2022 – INPS.
Congedo di paternità obbligatorio
Il padre lavoratore dipendente ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi. I giorni non sono frazionabili a ore, ma sono fruibili anche in via non continuativa dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita.
Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo (di cui all’articolo 28 del T.U.).
Maternità delle lavoratrici autonome
Le lavoratrici autonome hanno il diritto all’indennità giornaliera di maternità anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
In questo caso, l’indennità per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto viene erogata in presenza di un accertamento medico della ASL.
L’indennità spettante è la stessa calcolata per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.
Novità congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti: nuove tempistiche
La madre e il padre possono usufruire del congedo parentale di 3 mesi ciascuno fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). I mesi non sono trasferibili all’altro genitore. Inoltre, entrambi i genitori hanno il diritto, in alternativa tra loro, di richiedere un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi. In totale, i genitori possono quindi accedere a un periodo massimo complessivo indennizzabile di 9 mesi (e non più 6 mesi ciascuno). L’indennità è pari al 30% della retribuzione.
I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori sono invece invariati. Madre e padre possono usufruire al massimo di 6 mesi di congedo parentale ciascuno per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Il padre può elevare i 6 mesi a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi. Inoltre, entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso sopra).
Il genitore solo può usufruire di 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale. Di questi, 9 mesi sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. Il genitore solo è anche colui che ha l’affidamento esclusivo del figlio.
Oltre i 9 mesi per entrambi i genitori o per il genitore solo fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) si prevede un’indennità ulteriore pari al 30% della retribuzione solo nel caso in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Novità congedo parentale per genitori lavoratori autonomi: riconoscimento anche ai padri
Il decreto legislativo n. 105/2022 riconosce il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi.
La madre e il padre hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale ciascuno, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.