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Il Decreto Trasparenza impone nuovi obblighi informativi nei contratti di lavoro subordinato, collaborazione e autonomo occasionale.

I nuovi obblighi informativi imposti dal Decreto Trasparenza

Il D.lgs. 104/2022, detto anche Decreto Trasparenza, impone alle aziende di comunicare alle lavoratrici e ai lavoratori informazioni dettagliate relative al rapporto di lavoro. Non è infatti più sufficiente il rimando alle condizioni del CCNL applicato.

Il provvedimento si applica a tutti i contratti di lavoro dipendente (determinato/indeterminato, part-time/full-time, intermittente e in somministrazione), anche già in essere, e ai rapporti di collaborazione etero-organizzata, collaborazione coordinata e continuativa e alle prestazioni occasionali.

Il provvedimento non riguarda invece lavoratrici e lavoratori autonomi e coloro che abbiano rapporti di durata molto breve, pari o inferiore a una media di 3 ore settimanali in 4 settimane consecutive.

Le informazioni devono essere fornite dal datore per iscritto, in formato cartaceo o elettronicoall’atto dell’assunzione prima che inizi l’esecuzione della prestazione o entro i 7 giorni successivi, salvo il maggiore termine di un mese per alcuni dati generici.

Il datore di lavoro dovrà inserire le nuove informazioni nella lettera di assunzione dal 13 agosto 2022.

Le informazioni da comunicare

  • la tipologia contrattuale;
  • l’identità del datore di lavoro;
  • il luogo di lavoro e la data di inizio e fine;
  • il periodo di prova (se previsto); 
  • l’inquadramento del lavoratore; 
  • l’orario di lavoro;
  • la formazione destinata al lavoratore;
  • la durata delle ferie e dei congedi retribuiti;
  • la procedura e i termini di preavviso in caso di recesso di ambo le parti;
  • le condizioni per modificare i turni di lavoro (in presenza di orari prevedibili);
  • il contratto collettivo applicato;
  • gli istituti previdenziali e assicurativi cui sono versati i contributi.

Qualsiasi variazione delle informazioni oggetto di comunicazione deve essere resa nota al lavoratore entro il primo giorno di decorrenza della modifica, salvo che non si tratti di rettifiche legislative o derivanti dalla contrattazione collettiva.

Per i rapporti già in essere è previsto, invece, che il datore provveda all’aggiornamento su richiesta scritta del lavoratore entro 60 giorni dalla stessa.

Il decreto prevede anche tutele per i rapporti in cui il lavoro si svolga secondo modalità organizzative (in tutto o in gran parte) imprevedibili e per l’invio dei lavoratori all’estero.

Le sanzioni

L’omesso, il ritardato o l’incompleto adempimento degli obblighi informativi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

Inoltre, le imprese hanno il divieto di licenziare, discriminare e sanzionare i lavoratori che esercitino i diritti previsti dal Decreto. I lavoratori, se vittime di comportamenti ritorsivi, possono ricorrere, oltre che alla all’ordinaria tutela giudiziaria, anche a strumenti più rapidi (quali la conciliazione e l’arbitrato) e sporgere denuncia all’INL, con il rischio per i datori di un’ulteriore sanzione.

Infine, l’attuazione di un comportamento ritrosivo da parte del datore di lavoro verso il lavoratore può portare a un’ulteriore sanzione amministrativa da 5.000 a euro a 10.000 euro,

Fonte: Studio Metis Consulenti del Lavoro.

Aggiornamento: Circolare N. 4/2022 del 10-08-2022- INL.


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