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Nella n. 393 del 1° marzo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) esplicita che dall’obbligo di comunicazione sono escluse le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
Dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione introdotta dal Decreto Fisco e Lavoro (Dl 146/2021). Secondo la disposizione, gli imprenditori hanno l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.). Con la nota 109 del 27 gennaio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito quali sono i rapporti di lavoro che vanno comunicati.
Il 1° marzo l’INL ha pubblicato un’integrazione alla FAQ del 27 gennaio 2022 nella Nota prot. n. 393 del 1°marzo 2022 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali. L’obiettivo è quello di fornire ulteriori chiarimenti ai datori di lavoro su questo nuovo obbligo di comunicazione preventiva per l’utilizzo di lavoratori autonomi occasionali.
In questa nota, l’INL, esplicita che dall’obbligo di comunicazione sono escluse le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Tra gli esempi riporta le consulenze scientifiche svolte da medici iscritti all’ordine, le prestazioni di guide turistiche, traduttori, interpreti e docenti di lingua. L’INL esclude anche le attività di volontariato, dove i volontari percepiscono solo rimborsi spese, e le prestazioni svolte in smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia.