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Dal 21 dicembre 2021 è obbligatorio comunicare in anticipo l’avvio del lavoro autonomo occasionale. Indicazioni su chi deve fare la comunicazione.
L’introduzione dell’obbligo di comunicazione anticipata per il lavoro autonomo occasionale
Dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione introdotta dal Decreto Fisco e Lavoro (Dl 146/2021). La disposizione prevede l’obbligo per gli imprenditori di comunicare l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.).
Si tratta di quei lavoratori che compiono, a fronte di un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e quindi non rientranti nelle attività ordinarie del committente.
In pratica, sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata soggette a IVA.
La finalità addotta dal legislatore, per motivare il nuovo adempimento burocratico, è quella di svolgere una attività di monitoraggio per contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Quali rapporti vanno comunicati
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Ministero del Lavoro nella nota 109 del 27 gennaio 2022 hanno fornito chiarimenti rispetto all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).
Per i rapporti di lavoro avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione è da fare prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
La comunicazione non dovrà essere effettuata nei seguenti casi:
- per Prestazioni Occasionali PrestO INPS;
- per le cococo;
- per professioni intellettuali con iscrizione agli albi;
- per i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale”;
- per i lavoratori dello spettacolo per cui viene richiesto il certificato di agibilità (ex-art.6 Dlgs cps 708/47);
- per chi svolge prestazioni in favore di ASD, SSD delle Fondazioni ITS;
- per coloro che svolgono prestazioni in favore degli studi professionali;
- per i lavoratori autonomi impiegati in prestazioni di natura intellettuale (es. correttori di bozze, relatori in convegni, docenti, redattori di articoli e testi, lettori di opere in festival, ecc.)
La nota dell’Ispettorato precisa anche che gli Enti del Terzo Settore devono effettuare la comunicazione solo nel caso in cui svolgano in via marginale un’attività di impresa con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
Come fare la comunicazione
La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente del luogo dove si svolgerà la prestazione. La comunicazione dovrà essere effettuata PRIMA dell’inizio dell’attività lavorativa.
La comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (vedi elenco).
Sanzione in assenza di comunicazione anticipata del lavoro autonomo occasionale
In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Pertanto, la sanzione potrà essere più di una nel momento in cui gli obblighi di comunicazione omessi riguardino più lavoratori.
Inoltre, la sanzione sarà applicata anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione e il committente non abbia provveduto a effettuarne una nuova.