Condividi

Tempo di lettura: 2 minuti

I lavoratori dello spettacolo che non hanno ricevuto l’indennità del Decreto Agosto, possono adesso fare domanda per l’indennità del Decreto Ristori e del Decreto Ristori-quater sulla piattaforma INPS. La scadenza per il primo è il 18 dicembre.

Decreto Ristori: come fare domanda per l’indennità per lavoratori dello spettacolo

L’indennità onnicomprensiva-bis prevista dall’art.15 del DL 137/2020, detto anche Decreto Ristori, è pari a 1.000 euro. Possono richiederla coloro che non hanno percepito l’indennità Onnicomprensiva del DL 104/2020 “Agosto”. Entro il 18 dicembre i lavoratori dello spettacolo possono presentare le domande per l’indennità Onnicomprensiva-bis.

I lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo posso richiedere l’indennità coon determinati requisiti. Devono avere almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 al medesimo fondo. Il reddito ottenuto non deve essere superiore a 35.000 euro.

I lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, possono accedere all’indennità se hanno maturato almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020. Inoltre, non essere titolari di pensione alla data di presentazione della domanda o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente.

ristori indennità lavoratori spettacolo
Piattaforma INPS: domanda per Decreto Ristori – DL 137/2020 – FPLS

Decreto Ristori-quater: come fare domanda per l’indennità per lavoratori dello spettacolo

I lavoratori dello spettacolo possono anche fare domanda per la nuova indennità Onnicomprensiva-ter prevista dall’art.9 del DL 157/2020, detto anche Decreto Ristori-quater. L’indennità è pari a 1.000 euro e possono fare richiesta sulla piattaforma INPS coloro che non hanno percepito l’indennità del Decreto Agosto. Per chi l’ha percepita, l’indennità sarà infatti erogata automaticamente. La scadenza per presentare la domanda è il 31 dicembre.

lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo possono richiedere l’indennità se hanno almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020. Il reddito derivante non deve essere superiore a 35.000€.

lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, possono richiedere l’indennità se hanno lavorato per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020. Alla data di presentazione della domanda non devono, inoltre, essere titolari di pensione e non essere titolare di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente .

ristori indennità lavoratori spettacolo
Piattaforma INPS: domanda per Decreto Ristori quater – DL 157/2020 – FPLS

Ulteriori caratteristiche e incompatibilità

L’indennità per i lavoratori dello spettacolo del Decreto Ristori e quella del Decreto Ristori-quater sono entrambe pari a 1.000 euro, per un totale di 2.000 euro erogati.

Tali indennità sono compatibili:

  • con il Reddito di Cittadinanza e sarà erogata insieme ad esso fino a raggiungere l’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità;
  • con l’assegno ordinario di invalidità.

Entrambe le indennità non sono invece cumulabili con:

  • l’indennità in favore dei lavoratori domestici di cui all’art. 85 del D.L. «Rilancio».
  • il Reddito di emergenza di cui all’art. 82 del DL «Rilancio» e successive novellazioni.
  • l’indennità lavoratori marittimi di cui all’art. 10 del D.L. 104/2020.
  • l’indennità in favore dei lavoratori sportivi di cui all’art. 98. del D.L. «Rilancio» e successive novellazioni.
  • l’indennità in favore dei pescatori autonomi di cui all’art. 222 del D.L «Rilancio».
  • la proroga della NASpI o della DIS-COLL prevista dall’articolo 5 del DL n. 104/2020.
  • le indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni.

Condividi