Tempo di lettura: 3 minuti
Con il Decreto Ristori-quater, i lavoratori intermittenti e discontinui dello spettacolo avranno ulteriori 1.000 euro per il mese di dicembre. Inoltre, fino al 15 dicembre i lavoratori potranno rifare domanda per i bonus che non hanno percepito per i mesi di marzo, aprile, maggio e agosto. A prescindere che abbiano lavorato il 17 marzo, il 19 maggio o il 15 agosto. L’INPS deve attivare subito sulla sua piattaforma la possibilità di chiedere i bonus arretrati non percepiti, anche se questo significa istituire procedure nuove rispetto a quelle esistenti. Anche perché spesso i bonus non sono stati ottenuti a causa di ingiuste clausole poste dall’INPS e non previste dalla legge.
L’antefatto: il problema dell’unico giorno di lavoro
Il DL 14 agosto 2020, n. 104, detto Decreto Agosto, quando nasce è discriminatorio. In esso infatti era indicato come limite di accesso al bonus onnicomprensivo di 1.000 euro per i lavoratori dello spettacolo di non avere un contratto di lavoro dipendente in essere al 15 agosto. Si trattava di una discriminazione molto grave verso i lavoratori intermittenti dello spettacolo, il cui rapporto di lavoro è sì subordinato ma non necessariamente attivo. Lo stesso problema si era già presentato nel Decreto Cura Italia con la data del 17 marzo per il bonus di marzo e nel Decreto Rilancio con la data del 19 maggio per i bonus di aprile e maggio.
Alcune parti sociali hanno fatto presente il problema, ma invece di risolverlo il problema si è aggravato tanto che tale limite è stato spostato al 19 maggio. Con questa nuova data il diniego è stato infatti ampliato a una platea più ampia di lavoratori intermittenti o discontinui dello spettacolo il cui contratto era ancora in essere al 19 maggio, ma magari decaduto il 15 agosto.
Nelle scorse settimane la Fondazione Centro Studi Doc ha scritto una lettera di denuncia nuovamente a Pasquale Tridico, presidente dell’INPS, e a Gabriella Di Michele, direttore dell’INPS per chiedere di risolvere l’inaccettabile ingiustizia. Inoltre, tramite Paolo Fresu, portavoce del Forum Arte e Spettacolo al tavolo permanente dello spettacolo indetto dal MiBACT, ha fatto presente la questione anche al Ministero preposto. Il Ministero della Cultura ha risposto che si sarebbe subito impegnato con il Ministero del Lavoro per risolvere definitivamente la questione.
Il Decreto Ristori-quater: la nuova proroga per i bonus dello spettacolo
Il Ministero della Cultura sembra aver rispettato la promessa perché nel Decreto Ristori-quater, pubblicato il 30 novembre, oltre a prevedere ulteriori 1.000 euro per dicembre, ha finalmente riconosciuto il diritto ai bonus spettacolo a chi aveva un rapporto discontinuo o intermittente al 17 marzo, al 19 maggio o al 15 agosto. La condizione per accedere ai bonus di aprile, maggio e giugno, agosto è quella di non aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
I lavoratori intermittenti e discontinui dello spettacolo potranno presentare domanda fino al 15 dicembre. Ciò purché:
- abbiano maturato almeno 30 giornate lavorative dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020.
- non siano titolari di pensione.
- non abbiano altro contratto di lavoro subordinato in essere, se non quello intermittente.
Inoltre, è specificato che l’importo di 1.000 euro è cumulabile al Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare dell’indennità. Quindi se il Reddito di Cittadinanza è maggiore non spetta alcuna indennità.

Non è risolto il problema di fondo: un sistema di erogazione di bonus farraginoso
Con questa soluzione, non si risolve il fatto che il criterio utilizzato per erogare i bonus è imperfetto, come dimostrano i continui cortocircuiti legislativi che portano a emendamenti, successive correzioni e, nell’insieme, a una grande confusione.
Per questo come Fondazione Centro Studi Doc sosteniamo che da qui alla fine dell’emergenza:
Tutti i lavoratori discontinui e intermittenti dello spettacolo che hanno versato almeno 7 giornate nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo nel 2019, visto che hanno ridotto tutti drasticamente il lavoro, devono accedere ai bonus se non hanno un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o altri ammortizzatori sociali, a prescindere dal fatto che fossero in forza il giorno 17 marzo, il 19 maggio o il 15 agosto o qualunque altra data e a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro dell’anno precedente con cui hanno maturato i requisiti.