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Il Fondo Nuove Competenze (FNC) è stato previsto dal DL Rilancio per innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro. Si tratta di un’ottima opportunità per finanziare le attività di formazione continua e riconversione professionale dei lavoratori.
- Caratteristiche generali
- L’accordo sindacale
- Il progetto formativo
- Scadenze e valutazione dei progetti
Fondo Nuove Competenze: caratteristiche generali
Il Fondo Nuove Competenze è stato istituito presso l’ANPAL ai sensi dell’art. 88 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, cioè del DL Rilancio.
Il fondo vuole consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza Covid-19. Il suo obiettivo è quello di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori nuove opportunità di formazione.
Ogni lavoratore potrà fruire di un massimo di 250 ore di formazione tra il 2020 e il 2021.
Il fondo finanzia gli oneri previdenziali e assicurativi e il costo orario del lavoratore impegnato nella formazione. Sono invece esclusi i costi dei formatori. La formazione a carico del datore di lavoro verrà poi ristorata dall’ANPAL tramite l’INPS.
Possono accedere al fondo tutte le imprese del settore privato che hanno necessità di introdurre nuove attività in azienda e scelgono per farlo di rimodulare le attività dei lavoratori. L’accesso al fondo è possibile anche per aziende che non hanno avuto problemi a seguito della crisi legata al Covid-19. Inoltre, non vi sono limiti occupazionali (numero minimo o massimo di lavoratori).
Per accedere va inviata richiesta ad ANPAL allegando due documenti: l’accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro e il progetto di formazione predisposto. Le richieste vanno presentate entro 31 dicembre 2020 e le prime ad arrivare saranno le prime richieste valutate.
Il Fondo Nuove Competenze può contare su 730 milioni di euro. Il fondo è composto da 230 milioni a valere sul PONSPAO e da 500 milioni a valere sulle risorse previste dall’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
Le caratteristiche dell’accordo sindacale
All’art. 88, comma 1 del DL 34/2020 convertito in legge 77/2020 è richiesto un accordo sindacale per poter accedere al fondo. I datori di lavoro privati, che applicano contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale, devono sottoscrivere l’accordo con le rappresentanze sindacali operative in azienda. Le rappresentanze sindacali devono afferire alle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro può prevedere lo sviluppo di consulenze finalizzate a rafforzare il know-how aziendale, introducendo nuove competenze in azienda, e l’aumento dell’occupabilità del lavoratore. Infatti, il fondo può essere utilizzato anche per promuovere processi di mobilità e ricollocazione dei lavoratori in altre realtà lavorative. Tutti i progetti devono essere in ogni caso coerenti con il sistema regionale.
L’accordo sindacale deve essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2020 e deve includere i progetti formativi. Nell’accordo va, inoltre, indicato il numero di lavoratori coinvolti nel progetto di formazione e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze. Infine, bisogna indicare il fabbisogno del datore di lavoro in termini di nuove competenze. Ciò significa indicare le nuove competenze che servono per introdurre innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo e prodotto, cioè di nuove competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore in vista di percorsi di mobilità e ricollocazione.
Il progetto formativo
Il progetto formativo è il cuore della domanda per accedere al fondo. Esso deve contenere: gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, i soggetti destinatari, il soggetto erogatore della formazione, che può essere l’azienda stessa o un ente terzo (che deve essere accreditato a livello nazionale o regionale), gli oneri previsti.
Se l’impresa stessa sceglie di erogare la formazione tramite i propri dipendenti dovrà anche dimostrare il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.
Oltre alla formazione è necessario indicare le modalità di valorizzazione delle competenze possedute dal lavoratore prima della formazione. In seguito, sono da evidenziare le competenze acquisite con il percorso formativo. Questa attività deve essere fatta in conformità al decreto 13/13, quindi conformemente al repertorio regionale di riferimento.
Tutte le attività formative dovranno concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione dell’istanza da parte di ANPAL. Questo significa che sono a disposizione 3 mesi per erogare tutto il percorso di formazione. Il termine è prorogabile a 120 se nelle attività sono coinvolti i fondi interprofessionali.
Scadenze e valutazione dei progetti per accedere al Fondo Nuove Competenze
La documentazione per accedere è da presentare entro il 31/12/2020. Si potrà o inviare l’istanza ad ANPAL con PEC o caricarla sull’apposita piattaforma che stanno predisponendo.
La richiesta può essere avanzata in forma singola o cumulativa (non da parte di reti di imprese ma da parte di gruppi societari). In questo secondo caso, l’istanza sarà siglata dalla holding a nome della capogruppo. In ogni caso, possono presentare più istanze solo se i lavoratori che coinvolgono sono diversi.
Per quanto concerne la valutazione, si divide in due parti:
- Prima l’ANPAL farà la verifica documentale, che richiederà 5 giorni.
- A seguire vi sarò la valutazione di merito delegata alle Regioni. Tale valutazione sarà fatta nel rispetto dei repertori regionali interessati nel progetto formativo e richiederà 10 giorni.
In totale quindi, sono previsti 15 giorni per conoscere l’esito da quando è presentata la domanda. Nel caso non ci sia risposta dalle Regioni vale il principio del silenzio assenso.
Clicca qui per vedere l’Avviso Pubblico dedicato al Fondo Nuove Competenze.