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Nella Circolare 125 l’INPS ha fornito indicazioni sull’indennità di 1.000 euro che il Decreto Agosto ha previsto anche per i lavoratori dello spettacolo. Il Decreto Ristori ha disposto che le domande vengano trasmesse entro 15 giorni dal 28 ottobre. Pertanto la scadenza per presentare le domande è il 13 novembre.

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Manifestazione Bauli in Piazza, 10 ottobre 2020, Milano

Decreto Agosto: i requisiti che i lavoratori dello spettacolo devono avere per ottenere l’indennità

Con la circolare125 del 28/10/2020 l’INPS ha fornito istruzioni su come fare domanda per richiedere l’indennità onnicomprensiva introdotta dal decreto “agosto” D.L. 104 del 15 agosto. L’indennità è finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori in attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, inclusi i lavoratori dello spettacolo. Il Decreto Agosto prevede un’indennità onnicomprensiva di di 1.000 euro per i lavoratori con i seguenti requisiti.

  • LAVORATORI INTERMITTENTI: I lavoratori intermittenti (articolo 9, comma 2, alla lettera b) devono aver lavorato per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Ciò vale per uno o più contratti di tipo intermittente. I lavoratori intermittenti, alla data di presentazione della domandanon devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salvo ovviamente il rapporto di lavoro di tipo intermittente – né di pensione diretta.
  • LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: i lavoratori autonomi, privi di partita IVA (art. 9, comma 2, lettera c),  non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ai sensi dell’art. 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 15 agosto 2020. Alla data del 17 marzo 2020 dovevano avere un accredito di almeno un contributo mensile maturato nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020. Per accedere all’indennità gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.
  • LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che NON sono titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 15 agosto 2020 (articolo 9, al comma 4) devono far valere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro. L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Il Decreto Agosto ancora una volta esclude dall’assegno i lavoratori dello spettacolo con un rapporto di lavoro alla data di pubblicazione del decreto

Così come il D.L. 18/20 Cura Italia escludeva chi aveva un contratto dipendente in essere al 17 marzo, con Decreto Agosto resta escluso chi aveva un contratto subordinato in essere il 15 agosto, penalizzando anche chi ha avuto solo 1 giorno di lavoro il giorno di Ferragosto.

Il Governo deve intervenire urgentemente per assegnare il bonus onnicomprensivo a coloro che il 15 agosto NON avevano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o altro ammortizzatore sociale.

Come fare domanda

  • I lavoratori che hanno GIÀ BENEFICIATO delle indennità COVID-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità onnicomprensive. L’indennità verrà infatti erogata dall’INPS secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione delle indennità COVID-19 (articoli 38 e 44 del decreto Cura Italia e di cui all’articolo 84, commi 8 e 10, del decreto Rilancio Italia). 
  • I lavoratori che non hanno mai presentato domanda per tali benefici o i lavoratori che non hanno beneficiato a seguito di reiezione della domanda medesima, o sono in attesa di pagamento possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva del Decreto agosto sul portale INPS ENTRO IL 13 NOVEMBRE.

Altre informazioni sull’indennità per i lavoratori dello spettacolo del Decreto Agosto

  • REDDITO DI CITTADINANZA: i lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare di tale RdC risulti inferiore all’indennità di 1.000€, l’INPS integrerà il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.
  • COMPATIBILITÀ TRA LE INDENNITÀ: le indennità onnicomprensive di 1.000 euro per intermittenti o per lavoratori spettacolo senza rapporto di lavoro dipendente al 15 agosto (art 9, commi 2,4) sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI e con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. 
  • Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
  • L’indennità omnicomprensiva di 1.000€ è erogata dall’INPS – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR

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