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Il DL 52/2020 proroga i termini per fare richiesta del Reddito di emergenza fino al 31 luglio 2020.
Le novità del DL 52/2020
Il 17 giugno entra in vigore il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 pubblicato in G.U. n. 151 del 16 giugno 2020. Il DL tratta di “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga dei termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”.
Il DL 52/2020 prevede, in deroga alla normativa vigente, che tutti i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo di trattamento di integrazione salariale di 14 settimane potranno utilizzare subito le ulteriori 4 settimane introdotte dal DL 34/2020 senza dover attendere il 1° settembre 2020. Questa opportunità era riservata solo a datori di lavoro di settori quali eventi, manifestazioni, spettacolo, dal vivo.
Inoltre, il decreto proroga i termini per la presentazione delle domande per il REM al 31 luglio 2020.
REM: requisiti e presentazione della domanda
Il Reddito di Emergenza (REM) è stato introdotto nel Decreto Rilancio. È presente all’art. 82 DL 34/2020.
Si tratta di una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il beneficiario della prestazione non è il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare.
La richiesta del REM può essere fatta esclusivamente in via telematica al portale INPS entro il 31 luglio 2020.
La domanda può essere presentata in autonomia attraverso il servizio online sul portale, oppure tramite patronati o CAF.
I nuclei familiari in possesso di determinati requisiti possono richiedere il REM. I criteri sono descritti nella circolare INPS 3 giugno 2020, n. 69. La circolare chiarisce oltre ai requisiti per l’accesso (di residenza, economici, di compatibilità con altre prestazioni), anche le modalità di calcolo del beneficio.