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Dopo una settimana dalla pubblicazione del Decreto Rilancio e dopo tre mesi dalla chiusura degli eventi, i lavoratori intermittenti dello spettacolo chiedono certezze sulla possibilità di ricevere gli assegno per i mesi di marzo, aprile e maggio e chiedono di essere inseriti negli articoli dello spettacolo.
Le richieste di emendamento inviate ai parlamentari
Una settimana fa, non appena uscito il decreto, la Fondazione Centro Studi Doc raccogliendo le richieste dei lavoratori del settore ha inviato due richieste di chiarimenti e di relativo emendamento al Governo:
- Si chiede che al comma 8 e al comma 10 dell’art. 84 DL 34/2020 sia inserita la precisazione che gli intermittenti iscritti al Fondo lavoratori spettacolo siano compresi nell’articolato per il lavoro nello spettacolo (comma 10 del DL 84/20) e non degli intermittenti generici (comma 8 DL 34/20).
- Si chiede che l’art. 86 venga modificato eliminando il divieto di cumulo tra assegno art. 84 DL 34/20 con art. 44 DL 18/20.
Sono arrivate tante rassicurazioni da parte della politica, ma il settore ha bisogno di certezze e determinazioni scritte.
1. Serve un chiarimento o un emendamento sul divieto del cumulo delle indennità dell’art. 86 Decreto Rilancio
L’art. 86 del D.L. 34/2020 preclude l’accesso agli assegni di 600€ per i mesi di aprile e maggio 2020 (ex art. 84 dello stesso DL 34/20) ai lavoratori che hanno fatto richiesta del Reddito di Ultima Istanza per il mese di marzo 2020 (ex art. 44 del D.L. 18/2020 convertito L. 27/2020, con le modalità di attribuzione stabilite da D.I. 30/04/2020, di cui abbiamo scritto qui).
Questi lavoratori (stagionali cessati, lavoratori intermittenti, autonomi senza p.iva, venditori a domicilio) devono decidere quindi se chiedere assegno per marzo oppure per aprile e maggio. Ciò implica una ingiustificata esclusione dal sostegno al reddito per lavoratori con redditi estremamente precari e senza nessuna altra tutela. Oltretutto si tratta di lavoratori che da tre mesi,dall’inizio della crisi COVID-19, non hanno ancora avuto accesso a nessun sostegno!
Tra questi ci sono 245.000 lavoratori intermittenti, anche dello spettacolo, soggetti al pagamento di contributi INPS anche per ammortizzatori sociali, ai quali però non è possibile avere accesso a causa delle previsioni della circolare Inps 41/2006 (qui la lettera con richiesta di chiarimenti sul tema di ShowNet).
2. Serve un emendamento per chiarire che anche i lavoratori intermittenti dello spettacolo sono inclusi nelle misure specifiche per i lavoratori dello spettacolo
L’art. 84 deve essere emendato precisando che gli intermittenti iscritti al Fondo lavoratori spettacolo vannocompresi nell’articolato per il lavoro nello spettacolo (commi 10 e 11 dell’art. 84 DL 34/20) e non degli intermittenti generici (comma 8lett. b) dell’ art. 84 DL 34/20).
In questo modo, si darebbe seguito a quanto dichiarato nei numerosi comunicati stampa che illustrano il DL Rilancio diffusi dal Ministero della Cultura, in ottemperanza anche a quanto dichiarato dal Ministero del Lavoro in risposta all’Interrogazione parlamentare Serracchiani-Rotta del 15 aprile 2020 (ne abbiamo scritto qui).
In entrambi i casi, veniva garantito che gli intermittenti dello spettacolo avrebbero avuto con il nuovo decreto un trattamento previsto in quanto lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo fondo, indicazione distintiva dell’appartenenza al settore dello spettacolo.
La modifica è importante perché tutti i lavoratori dello spettacolo – intermittenti o scritturati che siano – sono soggetti alle medesime condizioni di precarietà e incertezza degli eventi e ai medesimi tempi di prescrizioni sull’apertura delle attività, e devono quindi poter avere identico accesso ai sostegni previsti per i precari del settore.
Sono frequenti i casi in cui lo stesso lavoratore viene ingaggiato per alcuni periodi come scritturato e altri come intermittente. Per questo motivo, è ingiustificata la discriminazione in base al contratto in vigore o meno alla data del 19 maggio 2020.