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Ai lavoratori intermittenti, anche dello spettacolo, dimenticati dal “Cura Italia” per il mese di marzo andranno i 600 euro del reddito di Ultima Istanza.
Il Decreto interministeriale del 30 aprile 2020
In attesa del Decreto Rilancio, in cui sembra che ai lavoratori intermittenti dello spettacolo saranno riconosciuti 600 euro di indennità per aprile e maggio, il Governo ha fatto chiarezza sull’indennità una tantum per il mese di marzo.
Lunedì 4 maggio è stato infatti reso pubblico il Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020. Il Decreto è stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze per deliberare in merito agli ammortizzatori sociali per coloro che erano rimasti esclusi nel Decreto “Cura Italia”.
Il Decreto interministeriale prevede il riconoscimento di una indennità una tantum, non soggetta a imposizione fiscale, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, a favore dei lavoratori che hanno cessato o ridotto il lavoro a causa del COVID-19 e che non hanno avuto accesso ad altri interventi, come cassa integrazione, altri assegni per lavoro autonomo o al FIS. Tra questi vi sono anche i lavoratori intermittenti che nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 2020 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2020.
Il Governo ha pertanto finalmente dato seguito alla promessa di «Non lasciare nessuno indietro», anche se con uno scandaloso ritardo rispetto ai bisogni dei Lavoratori e delle loro famiglie, a causa anche della selva di norme e contraddizioni causate dall’INPS rispetto ai diritti alla cassa integrazione in deroga.
Indicazioni per chi ha già chiesto l’indennità una tantum ai sensi dell’art. 38 o cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22
Per gli intermittenti – che non avendo chiamate al 17 marzo non erano da considerare dipendenti – hanno già chiesto l’indennità dei 600 euro ai sensi dell’art. 38 per il mese di marzo, ci sono due possibilità:
- se l’INPS ha accettato la domanda ed erogato i 600 euro non c’è bisogno di fare un’ulteriore richiesta, perché le due indennità non sono cumulabili;
- se l’INPS ha rifiutato la domanda allora è possibile fare domanda sul portale dell’INPS con riferimento all’art. 44 del D.L. 18/2020.
Gli intermittenti che, avendo risposto a chiamate prima del 23/02/2020, hanno chiesto e ottenuto la Cassa in Deroga non possono chiedere l’assegno di 600 euro del D.I. del 30/4/2020.
Come fare domanda
La domanda deve essere fatta, come per le altre indennità, dal singolo lavoratore sul portale INPS tramite PIN dispositivo o SPID. Ad oggi, martedì 12 maggio, sul portale INPS non c’è ancora la finestra per fare domanda come lavoratori intermittenti. Quando sarà attiva in linea di principio valgono le indicazioni che abbiamo già dato nel tutorial presente qui sotto.
L’indennità una tantum per aprile e maggio
Sull’indennità una tantum di 600 euro per i lavoratori intermittenti dello spettacolo per i mesi di aprile e maggio non vi è ancora la certezza definitiva dato che l’ultimo decreto, il Decreto Rilancio, non è ancora stato pubblicato.
Oltre alle bozze e ai rumors, anche le anticipazioni di Cliclavoro lasciano intendere che l’indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio sarà prevista anche per i lavoratori intermittenti che hanno cessato o ridotto il lavoro a causa del Covid e che hanno lavorato almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.
