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Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, l’indennità Covid-19. L’Inps ha emesso una circolare che indica chi ha accesso all’indennità e come fare domanda.
L’indennità Covid-19 di 600 euro prevista per marzo 2020
L’indennità Covid-19 è a sostegno dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. Tra le indennità è previsto per il mese di marzo 2020 un sostegno di 600 euro non soggetto a imposizione fiscale.
L’INPS ha emanato le prime istruzioni per accedere alle misure di sostegno al reddito e welfare previste dal DL 18/2020 “Cura Italia”. Con il messaggio n. 1288 del 2020 l’INPS fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle cinque indennità previste, per il mese di marzo 2020, a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.
Segnaliamo che tutte le indennità Covid-19:
- sono riconosciute (attualmente) solo per il mese di marzo;
- ammontano a 600 euro (corrispondente a 1.000 euro lordi);
- sono esentasse;
- non sono tra esse cumulabili;
- non possono essere riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Di seguito nel dettaglio indichiamo chi sono i beneficiari delle indennità. L’Inps fornirà istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei benefici con una circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero del Lavoro.
1. Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
Nell’art 27 DL 18/2020 è previsto che sia riconosciuta questa indennità a liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi.
In particolare, a tale indennità possono accedere:
- I liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
- I collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, i lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria.
Nell’art 27 DL 18/2020 è previsto che sia riconosciuta l’indennità a lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria.
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
- Artigiani.
- Commercianti.
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Ai fini dell’accesso all’indennità i lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria a esclusione della Gestione separata INPS.
L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Nell’art 27 DL 18/2020 è previsto che sia riconosciuta l’indennità a lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Si tratta dei lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.
Ai fini dell’accesso all’indennità, i lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. Con riferimento a questa categoria di lavoratori, nel messaggio n. 1288 del 2020, l’INPS preannuncia che, nella circolare di prossima emanazione, si valuterà l’opportunità di fare riferimento alle attività svolte dai lavoratori impiegati in tali settori.
L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.
4. Lavoratori agricoli
Nell’art 29 DL 18/2020 è previsto che sia riconosciuta l’indennità ai lavoratori agricoli.
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché: possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente; non siano titolari di pensione.
L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020.
5. Lavoratori dello spettacolo
Nell’art 29 DL 18/2020 è previsto che sia riconosciuta l’indennità ai lavoratori dello spettacolo.
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
- Almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo.
- Che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro.
- Non titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Dall’indennità Covid-19 quindi sono esclusi tutti i lavoratori dipendenti, anche gli intermittenti dello spettacolo.
L’indennità erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.
Come ottenere le indennità Covid-19
Il decreto legge n. 18 del 2020, nel fissare dei paletti di spesa complessa per il 2020, attribuisce all’INPS il compito di monitorare il rispetto di tale limite di spesa, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e al MEF. Se dovessero emergere degli scostamenti rispetto al limite di spesa fissato dal legislatore, anche in via previsionale, l’INPS non prospettica, bloccherà l’accoglimento delle domande.
Sul punto però va detto che il Governo sta lavorando ad un possibile rifinanziamento della misura in un secondo decreto legge (da emanarsi ad aprile) contando sulle risorse stanziate dall’Europa.
I lavoratori destinatari di tali indennità dovranno presentare in via telematica all’Inps la domanda utilizzando il sito internet dell’Inps: www.inps.it.
Segnaliamo, infine, che l’INPS non ha ancora rilasciato i moduli per le domande che saranno disponibili, entro la fine del mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.
AGGIORNAMENTO – L’INPS HA DICHIARATO CHE SI POTRANNO PRESENTARE LE DOMANDE DAL 1° APRILE 2020.