Tempo di lettura: 2 minuti
Attraverso la risposta n.122/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di segnalazione dei dati delle piattaforme digitali.
La risposta n.122/2024 sull’obbligo di segnalazione dei dati delle piattaforme digitali
Con Risposta ad Interpello 3 giugno 2024, n. 122, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di comunicare al Fisco i dati sulle vendite di beni e sulle prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso siti e app. Da D.Lgs. n. 32/2023, emanato in attuazione della Direttiva UE 2021/514, tale obbligo è previsto in capo ai gestori delle stesse piattaforme digitali.
In particolare, a parere dell’Amministrazione finanziaria, la piattaforma che:
- svolge, in Italia, esclusivamente attività di mediazione fra strutture ricettive e clientela finale;
- non gestisce direttamente né transazioni né pagamenti,
integra comunque i presupposti previsti dalla citata Direttiva e successivamente ripresi dall’ art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 13/2024.
Di conseguenza, la Società Istante si qualifica come “gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione“, ed è pertanto tenuta ad ottemperare agli obblighi informativi previsti dall’art. 10 e ss. del citato Decreto.
La direttiva DAC 7 sulla segnalazione dei dati delle piattaforme digitali
In questo contesto, attraverso la direttiva DAC 7 il quadro UE della cooperazione amministrativa fiscale si conforma agli sviluppi internazionali su digital e gig economy. In altre parole, il disegno di legge prevede uno scambio di informazioni equivalente a quello disciplinato dallo standard di comunicazione e scambio delle informazioni “Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy”.
Messa in atto con il d.lgs. 32/2023, la DAC 7 impone ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione di svolgere le procedure di verifica fiscale per l’identificazione dei venditori e delle venditrici presenti sulle piattaforme (articoli da 3 a 7). In più, richiede di comunicare all’Agenzia delle Entrate determinate informazioni necessarie per lo scambio con le Amministrazioni fiscali estere, tra cui:
- dati anagrafici di venditori e venditrici, quali nome e cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale/partita IVA;
- corrispettivi versati ai venditori e alle venditrici;
- se conosciuti, gli identificativi dei conti finanziari sui quali avvengono gli accrediti;
- quali attività sono intermediate per tramite della piattaforma;
(articoli 10 e 11).
Foto di Fernando Arcos.