{"id":213,"date":"2019-07-16T10:37:19","date_gmt":"2019-07-16T08:37:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centrostudidoc.org\/?p=213"},"modified":"2019-07-16T10:37:19","modified_gmt":"2019-07-16T08:37:19","slug":"riders-gig-economy-soluzione-lavoro-intermittente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.centrostudidoc.org\/index.php\/2019\/07\/16\/riders-gig-economy-soluzione-lavoro-intermittente\/","title":{"rendered":"Per i riders e i lavoratori della gig economy la soluzione esiste: \u00e8 il lavoro intermittente"},"content":{"rendered":"<span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">Tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 3<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>di Chiara Chiappa<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size wp-block-paragraph\"><strong><em>Chi effettua trasporto di persone o cose in modo discontinuo pu\u00f2 essere inquadrato come subordinato intermittente<\/em><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il contesto: gig economy e attivit\u00e0 non programmabili<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i riders e i lavoratori della gig economy con attivit\u00e0 non programmabili il rapporto di lavoro che assicura dignit\u00e0 e tutele nel nostro ordinamento esiste dal 2003: \u00e8 il \u201clavoro intermittente senza obbligo di rispondere alla chiamata\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I cambiamenti del lavoro ai tempi della \u201c<strong>gig economy\u201d<\/strong> , del lavoro dei propri desideri svolto <strong>\u201cany time any where\u201d,<\/strong> con il mito dell\u2019autoimpiego e con modalit\u00e0 \u201cboss-less\u201d, ci obbligano a riflettere in modo innovativo sull\u2019<strong>organizzazione del lavoro 4.0: <\/strong>ma <strong>vanno respinte<\/strong> categoricamente le soluzioni che diminuiscono la dignit\u00e0 dei nuovi lavori<strong>, <\/strong>cos\u00ec come vanno respinte affrettate<strong> soluzioni finalizzate alle mere tutele previdenziali e assistenziali<\/strong>, come qualcuno gi\u00e0 ipotizza, fantasticando su contratti di lavoro ibridi o -peggio ancora \u2013 pericolose revisione delle definizioni per il lavoro subordinato (art. 2094) o autonomo (art. 2222 del codice civile). La definizione del rapporto deriva dalla modalit\u00e0 in cui il lavoro viene svolto: Spetter\u00e0 alle parti sociali stabile le condizioni contrattali, ma non pu\u00f2 essere delegato al legislatore l\u2019onere di qualificare il rapporto per tutte le professioni emergenti: ve ne saranno sempre di nuove, oltre la nostra attuale immaginazione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La riflessione\nsui rapporti di lavoro delle professioni emergenti \u00e8 tornata alla ribalta dopo\nche la <strong>Corte di Appello di Torino c<\/strong>on\nsentenza n. 26\/2019 (riformando parzialmente la sentenza\ndi primo grado del Tribunale di Torino n. 778 del 7 maggio 2018 che, cos\u00ec\ncome quello di Milano con sentenza n. 1853 del 10 settembre 2018 aveva\nsentenziato che i&nbsp;riders&nbsp; di Foodora e di Glovo&nbsp; non&nbsp;sono lavoratori subordinati) <strong>ha riconosciuto il diritto per i riders di\nvedersi corrisposta la retribuzione prevista dal CCNL<\/strong> del settore della\nlogistica, senza tuttavia riqualificare il rapporto, cosa che avrebbe portato\nalla reintegra nel rapporto di lavoro o alla corresponsione di una indennit\u00e0\nrisarcitoria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il ragionamento dei giudici di Appello prende lo spunto dalla attuale distinzione tra collaborazione e rapporto di lavoro subordinato, che si concretizza \u201c<em>in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le <strong>cui modalit\u00e0 di esecuzione sono organizzate dal committente<\/strong> anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro<\/em>\u201d. Dalla lettura delle motivazioni sar\u00e0 possibile capire perch\u00e9 la Corte non ha provveduto a riqualificare il rapporto: si consideri che la sola organizzazione del committente sarebbe stata sufficiente a farlo, giacch\u00e9 gli indici riferiti ai tempi e luoghi di lavoro non sono pi\u00f9 considerati determinanti dopo che il nostro ordinamento, con il recente D.L. 50\/2017, ha previsto che il lavoratore subordinato possa svolgere la sua attivit\u00e0 anche in luoghi diversi dalla sede aziendale, <strong>senza vincolo di orario<\/strong>, in modalit\u00e0 di lavoro agile, o <strong>smart working.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il lavoro intermittente<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre fin dal 2003 \u00e8 previsto che in casi specifici <strong>non programmabili<\/strong> \u2013 come i lavoratori dello spettacolo, del web, dei pubblici esercizi, dei trasporti <strong>anche con biciclette &#8211; <\/strong>il lavoratore subordinato possa essere assunto con il contratto di lavoro intermittente senza obbligo di rispondere alla chiamata e di indennit\u00e0. <strong>Il nostro ordinamento quindi gi\u00e0 prevede <\/strong>(al p. 8 del<strong> R.D. 2657\/1923) che chi effettua trasporto di persone o cose in modo discontinuo sia inquadrato come subordinato intermittente<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il lavoro intermittente \u00e8 un contratto di lavoro subordinato, previsto dal D.lgs. 276\/2003 e confermato col Jobs Act nell\u2019art. 13 del D.lgs. 81\/2015, che gi\u00e0 <strong>viene applicato a centinaia di migliaia di lavoratori impiegati in attivit\u00e0 non programmabili<\/strong>,<strong> <\/strong>che assicura quindi oltre all\u2019equa retribuzione tutti i diritti assicurativi e previdenziali come <strong>malattia, maternit\u00e0, infortunio, disoccupazione, assegni familiari, tutela della sicurezza<\/strong>, e che soprattutto non fa ricadere sui lavoratori <strong>stessi il rischio d\u2019impresa e obbligo di risultato<\/strong>, che deve rimanere in capo all\u2019imprenditore anche nei casi di lavoro autogestito in cooperativa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I lavori organizzati su piattaforma, siano essi semplicemente \u201criders\u201d oppure professioni emergenti di giovani con il mito dell\u2019autoimpiego, non sono meno meritevoli di dignit\u00e0 delle attivit\u00e0 di servizi o manifatturiere tradizionali. Su questi nuovi lavoratori non deve ricadere l\u2019intimidazione dell\u2019obbligo di risultato e rischio d\u2019impresa, che sempre deve ricadere sul committente quando fissa il prezzo dei servizi, organizza i sistemi produttivi e commerciali, decide le politiche d\u2019immagine e pubblicitarie, delibera sugli investimenti, decide l\u2019abbigliamento dei lavoratori in servizio, \u201cgeolocalizza\u201d il luogo di lavoro con misura i tempi di lavoro. Anche se svolge l\u2019attivit\u00e0 mediante piattaforma e affida i lavori attraverso algoritmi, o anche se questa \u00e8 una piattaforma cooperativa di condivisione economica e di saperi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Photo by&nbsp;<a href=\"https:\/\/unsplash.com\/@jon_chng?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText\">Jonathan Chng<\/a>&nbsp;on&nbsp;<a href=\"https:\/\/unsplash.com\/search\/photos\/riders?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText\">Unsplash<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Chiara Chiappa Chi effettua trasporto di persone o cose in modo discontinuo pu\u00f2 essere inquadrato come subordinato intermittente. 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