{"id":15972,"date":"2025-12-19T16:00:21","date_gmt":"2025-12-19T15:00:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.centrostudidoc.org\/?p=15972"},"modified":"2026-02-04T16:03:15","modified_gmt":"2026-02-04T15:03:15","slug":"funzione-sociale-della-cooperazione-interviene-la-corte-costituzionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.centrostudidoc.org\/index.php\/2025\/12\/19\/funzione-sociale-della-cooperazione-interviene-la-corte-costituzionale\/","title":{"rendered":"Funzione sociale della cooperazione: interviene la Corte Costituzionale"},"content":{"rendered":"<span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">Tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 8<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span><p><strong><em>La recente sentenza n. 116 del 21 luglio 2025 della Corte Costituzionale offre un nuovo e significativo chiarimento sulla funzione sociale della cooperazione e sul ruolo che la Costituzione attribuisce al modello cooperativo. Con questa decisione, la Consulta sostituisce lo scioglimento d\u2019autorit\u00e0 con la gestione commissariale per le cooperative che si sottraggono alla vigilanza e richiama con forza il mandato dell\u2019art. 45 Cost., invitando il legislatore a valorizzare la funzione sociale e la natura mutualistica e democratica dell\u2019impresa cooperativa. L\u2019articolo dell&#8217;Avvocato Riccardo Tedeschi, vicepresidente\u00a0della Fondazione\u00a0Centro Studi Doc ETS, analizza i contenuti della pronuncia e le sue implicazioni per il sistema cooperativo italiano.<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n\t\t<div class='author-shortcodes'>\n\t\t\t<div class='author-inner'>\n\t\t\t\tdi Riccardo Tedeschi\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div><\/p>\n<h3><strong>Il caso: lo scioglimento delle cooperative che si sottraggono all\u2019attivit\u00e0 di vigilanza<\/strong><\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Con la recente <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/scheda-pronuncia\/2025\/116\">sentenza del 21 luglio 2025 n. 116<\/a>, la Corte Costituzionale \u00e8 nuovamente intervenuta in tema di cooperative e di cooperazione.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019occasione le \u00e8 stata fornita da un ricorso presentato dal Consiglio di Stato che, con ordinanza del 4 settembre 2024, ha posto la <strong>questione della legittimit\u00e0 costituzionale<\/strong>, con riferimento agli art. 3, 45 e 117, primo comma, della Costituzione, dell\u2019art. 12, comma terzo, del D.Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002, <strong>nella parte in cui dispone lo scioglimento per atto di autorit\u00e0 degli \u201centi cooperativi che si sottraggono all\u2019attivit\u00e0 di vigilanza\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il Consiglio di Stato ha, infatti, rilevato che<strong> la norma censurata ha una \u201cchiara natura meramente sanzionatoria\u201d<\/strong> e un \u201ccarattere punitivo\u201d <strong>che confligge anche con i criteri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo<\/strong>. Questo perch\u00e9 la norma ha &#8220;carattere generale\u201d, una mera \u201cfunzione repressiva e dissuasiva\u201d ed \u00e8 \u201cparticolarmente afflittiva\u201d e contraria ai criteri di ragionevolezza e proporzionalit\u00e0. Il giudice rimettente ha ritenuto <strong>incongruo assimilare una condotta meramente formale, cio\u00e8 il sottrarsi ai controlli, a una condotta di assoluto disvalore, quale il mancato rispetto dei requisiti mutualistici<\/strong> che sono il tratto distintivo delle cooperative. Ha proseguito argomentando, altres\u00ec, che la prima condotta impedisce di verificare se l\u2019ente rispetta i requisiti mutualistici e, quindi, la sanzione dello scioglimento rischia di colpire anche enti che esercitano la loro attivit\u00e0 nel rispetto delle previsioni legali e che, come tali, sono destinatari della tutela prevista dall\u2019art. 45 della Costituzione. Il giudice rimettente, perci\u00f2, ha proposto di <strong>sostituire la sanzione indicata nella norma impugnata con la gestione commissariale<\/strong> prevista nell\u2019art. 2545 sexiesdecies del codice civile.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La cooperativa interessata si \u00e8 costituita sostenendo le censure sollevate dal Consiglio di Stato. Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri si \u00e8 costituita per opporsi al ricorso e sostenerne l\u2019infondatezza.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso dichiarando l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della norma impugnata<\/strong>. In particolare,\u00a0\u201cnella parte in cui prevede che agli enti cooperativi che si sottraggono all\u2019attivit\u00e0 di vigilanza si applica il provvedimento di scioglimento per atto di autorit\u00e0 [\u2026] anzich\u00e9 prevedere che l\u2019autorit\u00e0 di vigilanza nomini un commissario ai sensi dell\u2019art. 2545 sexiesdecies del codice civile [\u2026] che si sostituisce agli organi amministrativi dell\u2019ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati\u201d.<\/p>\n<h3 style=\"font-weight: 400;\"><strong>La Corte Costituzionale sottolinea la funzione sociale della cooperazione<\/strong><\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Nella parte che motiva la decisione, tuttavia, la Corte Costituzionale, nell\u2019inquadrare il tema dal punto di vista sistematico, ha colto l\u2019occasione per <strong>ribadire e sottolineare alcuni concetti di estrema importanza<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In primo luogo, la Corte richiama <strong>l\u2019art. 45, primo comma della Costituzione<\/strong> che recita:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u201c<strong>La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualit\u00e0 e senza fini di speculazione privata<\/strong>. La legge ne promuove e favorisce l\u2019incremento con i mezzi pi\u00f9 idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalit\u00e0\u201d.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La Corte, inoltre, ha rilevato come la norma in questione si collochi all\u2019interno di una visione pluralistica del sistema economico, trattato negli articoli da 35 a 47, ma <strong>se per l\u2019iniziativa economica privata l\u2019utilit\u00e0 sociale si pone come un limite, la Costituzione riconosce una propria funzione sociale della cooperazione, connaturata a questo modello organizzativo<\/strong>, in quanto idoneo a generare democrazia economica e mutualit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Richiamando un suo precedente (sentenza n. 408 del 1989), la Corte Costituzionale ha riaffermato che <strong>la funzione sociale della cooperazione si estrinseca \u201cnella congiunta realizzazione del decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e della maggiore diffusione e pi\u00f9 equa distribuzione del risultato utile della produzione stessa\u201d<\/strong>. Ha, inoltre, aggiunto che il valore della cooperazione, che ne giustifica la promozione, sta nella capacit\u00e0 di unire strutturalmente all\u2019aspetto economico quella funzione sociale che i costituenti consideravano necessaria per la promozione del lavoro e la realizzazione del bene comune.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In secondo luogo, la Corte Costituzionale ha ribadito<strong> la validit\u00e0 e l\u2019attualit\u00e0 del mandato costituzionale a promuovere e a favorire l\u2019incremento della cooperazione<\/strong>, poich\u00e9 l\u2019impresa cooperativa \u201crappresenta [\u2026] una forma avanzata di impresa anche in sistemi socialmente evoluti, che non \u00e8 surrogabile dal nuovo fenomeno delle societ\u00e0 benefit\u201d, che restano comunque imprese private. La Corte ha rammentato che <strong>solo l\u2019impresa cooperativa \u00e8 caratterizzata dalla mutualit\u00e0, che ne costituisce la missione fondante ricollegandosi ai principi di solidariet\u00e0 e sussidiariet\u00e0 orizzontale, e dalla democraticit\u00e0 che ne informa il modello di governance<\/strong>. Osserva, inoltre, che solo le cooperative, \u201caccantonando nel patrimonio sociale risorse necessariamente sottratte al godimento dei soci, si configurano come enti di creazione di ricchezza intergenerazionale, devoluta tramite i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione\u201d.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Tuttavia, ha osservato la Corte, <strong>la cooperazione \u00e8 oggi in crisi anche per l\u2019effetto di un assetto legislativo nel quale, a fronte di una perdita di peso dei vantaggi fiscali, sono state introdotte normative poco incentivanti per questa tipologia di impresa, mentre si \u00e8 favorita la nascita di modelli di impresa quasi concorrenti<\/strong>, quali la societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata semplificata e le societ\u00e0 benefit in forma di societ\u00e0 di capitali. Il Legislatore, ha concluso la Corte, non ha, quindi, sempre favorito l\u2019incremento della cooperazione con i mezzi pi\u00f9 idonei secondo il mandato costituzionale, bench\u00e9 l\u2019impresa cooperativa, il cui esercizio integra un diritto costituzionalmente garantito, assuma anche una peculiare rilevanza sociale, ben chiara ai costituenti, rispondendo alle necessit\u00e0 di tutela del diritto al lavoro, dello sviluppo della personalit\u00e0 umana e della societ\u00e0, della piccola propriet\u00e0, del credito e del risparmio, ecc.<\/p>\n<h3><strong>La funzione sociale della cooperazione nella Costituzione italiana<\/strong><\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La presa di posizione della Corte Costituzionale appare sicuramente condivisibile. Andando a consultare i verbali dei lavori dell\u2019Assemblea Costituente, a partire dalla relazione dell\u2019onorevole Canevari alla terza sottocommissione (quella incaricata di redigere gli articoli afferenti i rapporti economici e sociali), emergono chiaramente <strong>i valori che gli estensori della nostra Costituzione hanno voluto promuovere nel redigere gli articoli che compongono il titolo terzo della Carta Costituzionale<\/strong> di cui l\u2019art. 45 fa parte. Questi valori sono:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\">la <strong>valorizzazione della persona e del lavoro<\/strong> (art. 35, 36, 37, 39 e 40),<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">la <strong>solidariet\u00e0<\/strong> (art. 38),<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">l\u2019<strong>accesso alla piccola propriet\u00e0 e alla propriet\u00e0 privata popolare della casa di abitazione<\/strong> (art. 42),<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">il <strong>bene comune<\/strong>, l\u2019<strong>utilit\u00e0 sociale e<\/strong> l\u2019<strong>interesse generale<\/strong> (art. 41, 42, 43 e 44),<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">la <strong>piccola propriet\u00e0 coltivatrice e<\/strong> la <strong>promozione di forme di sfruttamento del suolo economicamente razionali e socialmente eque<\/strong> (art. 44),<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">il <strong>carattere di mutualit\u00e0 e<\/strong> l\u2019<strong>assenza di fini speculativi propri dell\u2019impresa cooperativa<\/strong> (art. 45),<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">la <strong>partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla gestione delle imprese<\/strong> (art. 46),<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">il <strong>risparmio popolare<\/strong> (art. 47).<\/li>\n<\/ul>\n<p>In sintesi, la Costituzione repubblicana sostiene e promuove l\u2019omogeneit\u00e0 sociale e la redistribuzione della ricchezza.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00c8 poi essenziale anche osservare che<strong> la Carta Costituzionale riconosce anche la libert\u00e0 di iniziativa economica<\/strong> (art. 41), <strong>precisando per\u00f2 che la stessa \u201cnon pu\u00f2 svolgersi in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale o in modo da recare danno alla salute, all\u2019ambiente, alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana\u201d<\/strong>, e riservando alla legge la possibilit\u00e0 che nell\u2019interesse generale l\u2019impresa privata possa essere espropriata (art. 43). Essa\u00a0riconosce, altres\u00ec,<strong> il diritto di propriet\u00e0 privata<\/strong> (art. 42), <strong>precisando, per\u00f2, che deve essere accessibile a tutte e tutti e avere una funzione sociale<\/strong> e che pu\u00f2 essere \u201cespropriata per motivi di interesse generale\u201d.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>La Costituzione, pertanto, pone la cooperazione tra i valori assoluti da perseguire riconoscendone la funzione sociale, mentre, pur riconoscendo il valore della propriet\u00e0 privata e dell\u2019iniziativa economica privata, le subordina all\u2019utilit\u00e0 sociale e all\u2019interesse generale<\/strong>. Quindi, per i costituenti la cooperazione \u00e8 espressione di utilit\u00e0 sociale e di interesse generale e rappresenta uno strumento di funzione sociale meritevole di tutela incondizionata. \u00c8 evidente, perci\u00f2, un mutamento di atteggiamento della Repubblica rispetto a quello dello stato liberale verso la cooperazione.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Le norme costituzionali sopra richiamate rappresentano l\u2019esito del dibattito svoltosi all\u2019interno dell\u2019Assemblea Costituente e nelle commissioni preposte. <strong>Le e gli onorevoli intervenuti e intervenute nel dibattito sul futuro art. 45 all\u2019interno della terza sottocommissione hanno posto l\u2019accento su come la cooperazione costituisca \u201cun sostanziale elemento di fraternit\u00e0\u201d, diverso dalla \u201csomma degli egoismi individuali\u201d<\/strong>. Nelle cooperative \u201csi risolvono i problemi del lavoro, in cui si attua la difesa del consumatore attraverso l\u2019aiuto solidale e la reciproca collaborazione\u201d. Inoltre, in esse \u201cil lavoratore si rende corresponsabile\u201d e se ne \u201celeva la personalit\u00e0\u201d. La cooperazione persegue anche la dignit\u00e0 del lavoro e il progresso sociale. Oltretutto, \u201cogni utile \u00e8 appropriabile collettivamente\u201d e \u201cil capitale \u00e8 subordinato al lavoro\u201d, ove \u201dil capitale e il lavoro si riuniscono nelle stesse mani\u201d. <strong>Per le e i costituenti la cooperazione era \u201cun mezzo di lotta contro le ingiustizie sociali\u201d, un \u201cmezzo di difesa dei produttori e consumatori dalla speculazione privata\u201d<\/strong>. Nel corso del dibattito \u00e8 stato anche affermato (onorevole Bibolotti) che \u201cla cooperativa non \u00e8 il socialismo; \u00e8 quel tanto di realizzazione di socialismo possibile nella societ\u00e0 capitalista, \u00e8 quel qualche cosa che permette ai lavoratori di mettere in comune le loro energie, le loro intelligenze, i loro risparmi, le loro capacit\u00e0\u2026\u201d. Forse per questo la cooperazione si \u00e8 spesso scontrata con l\u2019ostilit\u00e0 preconcetta del sistema.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">All\u2019esito di questo dibattito \u00e8 stato redatto il <strong>titolo III della Costituzione, da cui traspare chiaramente la volont\u00e0 dei costituenti di tutelare le posizioni economicamente deboli, di proteggere e incentivare i fattori di articolazione e diffusione del potere economico, di controllo della ricchezza<\/strong>, nel quadro degli obbiettivi indicati negli art. 1, 2, 3 e 4 della stessa Costituzione. La cooperazione, cos\u00ec come disegnata dall\u2019art. 45, si colloca quale terzo genere tra impresa privata e impresa pubblica, fuoriesce dal modo di produzione capitalistico, ponendo al centro della dinamica la persona del socio cooperatore e realizzando una vera e propria forma di socializzazione che interpreta sul terreno economico i principi di uguaglianza e democrazia che sono alla base del nostro impianto costituzionale.<\/p>\n<h3><strong>La funzione sociale della cooperazione \u00e8 ancora attuale, ma il Legislatore deve promuoverla e valorizzarla<\/strong><\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Con la decisione in commento la Corte Costituzionale consegna al Legislatore un chiaro invito a ricordare la funzione sociale che la Costituzione attribuisce alla cooperazione e ad agire di conseguenza per incoraggiarne lo sviluppo in quanto idoneo strumento a disposizione dei cittadini per realizzare l\u2019interesse pubblico<\/strong>, riprendendo un concetto di sussidiariet\u00e0 orizzontale gi\u00e0 esplicitato in tema di Enti del Terzo Settore. Infatti, gi\u00e0 in precedenza la Corte, con la sentenza n. 131 del 1.7.2020, aveva affermato come agli ETS \u201c\u00e8 riconosciuta una specifica attitudine a partecipare assieme ai soggetti pubblici alla realizzazione del pubblico interesse\u201d e a realizzare \u201cquel principio di sussidiariet\u00e0 orizzontale valorizzato dall\u2019art. 118, quarto comma, Cost.\u201d.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Se, come giustamente osservato dalla Corte, <strong>la cooperativa rappresenta una forma avanzata di impresa anche in sistemi socialmente evoluti<\/strong>, \u00e8 pure vero che la stessa esprime <strong>una forma di organizzazione di impresa suscettibile di utilizzazione per qualunque attivit\u00e0 economica<\/strong>. Il mondo della cooperazione non \u00e8 pi\u00f9, infatti, solo quello dei Pionieri di Rochdale, e, anzi, nuovi modelli di cooperative, quali le <a href=\"https:\/\/www.centrostudidoc.org\/index.php\/2025\/09\/23\/cooperative-e-piattaforme-punti-di-forza-limiti-e-strategie-di-successo\/\">cooperative di piattaforma<\/a>, rappresentano oggi il pi\u00f9 efficace strumento per garantire dignit\u00e0 e tutele a molte categorie di lavoratori, diversamente marginalizzati dal sistema produttivo neocapitalista. La cooperazione, per\u00f2, come sottolineato dalla Corte, \u00e8 oggi in crisi anche per effetto di scelte legislative adottate negli ultimi decenni.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">I costituenti hanno delineato, soprattutto con il titolo terzo della Carta Costituzionale dedicato ai rapporti economici, i tratti salienti di quella \u201csociet\u00e0 prefigurata in Costituzione\u201d che Alberto Predieri indicava come il progetto al quale tutti, poteri pubblici e privati cittadini e cittadine, avrebbero dovuto tendere. Il progetto costituzionale, per\u00f2, si basava sul concetto di bene comune inteso come perseguimento del benessere collettivo e del progresso sociale, nel senso che non c\u2019\u00e8 progresso se il \u201cpasso in avanti\u201d non coinvolge la cittadinanza nel suo complesso. Purtroppo, <strong>tre decenni di ubriacatura mercatista e neoliberista hanno imposto la ricerca individuale del benessere, con il conseguente sfaldamento del tessuto sociale<\/strong>. Ben venga, quindi, l\u2019autorevole intervento della Corte Costituzionale che rammenta alla \u201cpolitica\u201d i valori da osservare e i principi da perseguire contenuti nella Costituzione della Repubblica.<\/p>\n<h3 style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/h3>\n<p><em><strong>Sempre di Riccardo Tedeschi leggi anche:<\/strong><\/em><\/p>\n<p class=\"entry-title\"><a href=\"https:\/\/www.centrostudidoc.org\/index.php\/2024\/12\/04\/sussiste-la-responsabilita-del-committente-negli-infortuni-sul-lavoro\/\"><em>Sussiste la responsabilit\u00e0 del committente negli infortuni sul lavoro?<\/em><\/a><\/p>\n<p class=\"entry-title\"><a href=\"https:\/\/www.centrostudidoc.org\/index.php\/2024\/11\/09\/la-fine-delle-ideologie-laffermarsi-del-neocapitalismo\/\"><em>La fine delle ideologie? L\u2019affermarsi del neocapitalismo<\/em><\/a><\/p>\n<p class=\"entry-title\"><a href=\"https:\/\/www.centrostudidoc.org\/index.php\/2023\/10\/10\/il-neoliberismo-lepoca-della-sottomissione-volontaria\/\"><em>Il neoliberismo, l\u2019epoca della sottomissione volontaria<\/em><\/a><\/p>\n<p><em>______<\/em>___________________________________________________________________________________<\/p>\n<p>Vuoi saperne di pi\u00f9 su diritti, dignit\u00e0 del lavoro pratiche di cooperazione, innovazione e sostenibilit\u00e0? Ti interessa il mondo dello spettacolo, dell\u2019arte e della cultura? 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