{"id":13334,"date":"2023-08-29T19:01:36","date_gmt":"2023-08-29T17:01:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.centrostudidoc.org\/?p=13334"},"modified":"2023-08-30T10:56:15","modified_gmt":"2023-08-30T08:56:15","slug":"indennita-discontinuita-spettacolo-solo-elemosina-temporanea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.centrostudidoc.org\/index.php\/2023\/08\/29\/indennita-discontinuita-spettacolo-solo-elemosina-temporanea\/","title":{"rendered":"Spettacolo: l&#8217;indennit\u00e0 promessa \u00e8 diventata solo un\u2019elemosina temporanea"},"content":{"rendered":"<span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">Tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 5<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><em>Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 48 del 28 agosto 2023, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo relativo al &#8220;riordino e alla revisione degli ammortizzatori e delle indennit\u00e0 e per l\u2019introduzione di un\u2019indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0 in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo&#8221;. <\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><em>L&#8217;indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0 \u00e8 riservata a coloro che nell\u2019anno precedente la domanda hanno contratti di lavoro a tempo determinato, o autonomo, o intermittente a tempo indeterminato, con redditi inferiori a 25.000\u20ac e almeno 60 giornate accreditate al Fondo Pensionistico Lavoratori Spettacolo (FPLS). <\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><em>La misura \u00e8 ridicola: sar\u00e0 riconosciuta per un numero di giornate pari a 1\/3 di quelle accreditate nell&#8217;FPLS, nella misura del 60% della media dei compensi con contribuzione, ma con un massimale inferiore a 53,95 \u20ac al giorno.<\/em><\/strong><\/p>\n<h3 style=\"font-weight: 400;\"><strong>Il commento della Fondazione Centro Studi Doc<\/strong><\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>L\u2019indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0 per chi lavora nello spettacolo<\/strong>, per come \u00e8 descritta nella bozza di decreto legge del Consiglio dei Ministri, <strong>appare come<\/strong> <strong>un sostegno alla miseria e non alla professionalit\u00e0<\/strong>. Offrendo <strong>condizioni peggiorative<\/strong> rispetto agli ammortizzatori sociali gi\u00e0 esistenti per il settore, non risponde alla Legge Delega dello Spettacolo, che prevedeva espressamente il riordino delle misure sociali esistenti verso una soluzione risolutiva e migliorativa.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00c8 una proposta discriminatoria perch\u00e9 <strong>ancora una volta esclude i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato dalla categoria dei discontinui<\/strong>, pur riconoscendo loro il diritto all\u2019indennit\u00e0, perdendo l\u2019occasione di riconoscerli nel gruppo a) e garantire finalmente il sostegno che meritano.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019aspetto pi\u00f9 miope e censurabile della proposta sta nell\u2019aver predisposto <strong>un sostegno meramente economico per i periodi di intervallo tra gli spettacoli, come se fossero periodi di disoccupazione, con iscrizione negli elenchi dei disoccupati e con proposte di formazione e riconversione professionale!<\/strong> <strong>Questa scelta contrasta direttamente con il riconoscimento di discontinuit\u00e0 strutturale del lavoro nello spettacolo e nega il riconoscimento di una specificit\u00e0 del settore<\/strong>, ovvero quella per la quale i tempi di non-lavoro sono tempi per studio, allenamento, aggiornamento, sopraluoghi, prove\u2026<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Quella che viene offerta, inferiore alle misure gi\u00e0 previste, <strong>non sar\u00e0 un sostegno alla professione ma una indennit\u00e0 di disoccupazione, un sostegno economico di miseria, inferiore alle misure NASPI e ALAS gi\u00e0 esistenti<\/strong>, che disattende tutte le aspettative sorte dalle proposte di legge approvate da Camera e Senato nella scorsa legislatura e all\u2019atteso Statuto per chi lavora nello spettacolo.<\/p>\n<p>La nostra proposta di <strong>introdurre lo Statuto per chi lavora nello spettacolo<\/strong>, completamente disattesa come molte delle altre <a href=\"https:\/\/www.centrostudidoc.org\/index.php\/2023\/07\/26\/proposte-di-riforma-per-il-settore-arti-e-spettacolo\/\">nostre proposte<\/a>, aveva come obiettivo quello di <strong>non perdere il patrimonio umano che popola il mondo dello spettacolo<\/strong>, invece questa misura lo affossa e lo sminuisce. Con queste prospettive, <strong>come pu\u00f2 un lavoratore o una lavoratrice dello spettacolo investire sui suoi talenti se lo Stato non crede in lui\/lei e non lo\/la sostiene?<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Ci auguriamo che dall&#8217;invito al confronto previsto il prossimo mese con il Governo<\/strong> <strong>possa emergere una discussione costruttiva con chi opera nel settore spettacolo<\/strong> <strong>che possa portare alla realizzazione di una misura che possa davvero rispondere alle reali esigenze di chi lavora nello spettacolo.<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><em>A seguire osservazioni puntuali sul testo della bozza del decreto legge che si pu\u00f2 leggere <a href=\"https:\/\/www.centrostudidoc.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Schema-d.lgs_.-indennita-discontinuita-Testo-28.3.2023.pdf\">a questo link<\/a>.<\/em><\/strong><\/p>\n<h3 style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00c8 discriminatorio non comprendere i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato nella categoria a) dei lavoratori impiegati in specifici spettacoli ed \u00e8 sbagliato considerare il tempo degli intervalli tra gli spettacoli come stato di disoccupazione<\/strong><\/h3>\n<ol>\n<li>La bozza di decreto legislativo riconosce all\u2019art. 1 comma 1 il carattere strutturalmente discontinuo di chi lavora nello spettacolo, sia esso autonomo, collaboratore o subordinato a tempo determinato, appartenente al gruppo a) o b). \u00c8 grave per\u00f2 che<strong> gli<\/strong> <strong>intermittenti a tempo indeterminato<\/strong>, cio\u00e8 a chiamata ma all\u2019interno di un rapporto in cui non \u00e8 segnata la data di fine, siano richiamati in un comma a parte (comma 2 art. 1): vanno anch\u2019essi considerati<strong> strutturalmente discontinui, per decreto, e ricompresi finalmente del gruppo a) o b), come promesso dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura in occasione della loro esclusione del sostegno del Bando Covid 236\/2022 <\/strong>(<a href=\"https:\/\/www.centrostudidoc.org\/index.php\/2023\/08\/08\/bando-covid-spettacolo-per-riconoscere-il-diritto-a-tutti-i-discontinui-e-urgente-cambiare-la-legge\/\">a questo link la nota del Direttore Antonio Parente<\/a>).<\/li>\n<li>Tutto il testo considera la misura come <strong>indennit\u00e0 di disoccupazione e ricerca di lavoro<\/strong> e non come reddito integrativo per lavoratrici e lavoratori ingaggiati con contratti discontinui con <strong><em>attivit\u00e0 continua<\/em><\/strong> per studio, allenamento, aggiornamento, sopraluoghi, prove\u2026 Questa visione miope e irrispettosa \u00e8 evidente dalla previsione dell\u2019art. 5 sulla <strong>formazione da erogarsi nell\u2019ambito<\/strong> <strong>dei programmi per disoccupati<\/strong>, compreso il programma GOL, con <strong>obbligo di iscrizione negli elenchi dei disoccupati! <\/strong>Attribuire lo statuto di disoccupato a chi lavora nello spettacolo, obbligandolo a formarsi nei periodi di non lavoro, contrasta con il riconoscimento di discontinuit\u00e0 strutturale del lavoro che implica necessari intervalli tra uno spettacolo e l\u2019altro.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 style=\"font-weight: 400;\"><strong>La misura e la durata dell\u2019assegno sono ridicole e peggiorative rispetto alle misure gi\u00e0 esistenti, in contrasto con l\u2019istituzione di una misura risolutiva<\/strong><\/h3>\n<ol>\n<li>La misura dell\u2019assegno \u00e8 ridicola: <strong>essendo pari al 60% di 1\/3 della media delle retribuzioni percepite <\/strong>(cio\u00e8 il 20% delle retribuzioni)<strong> significa che per chi avesse percepito per 60 giorni una retribuzione di 75 euro al giorno l\u2019assegno sar\u00e0 di 900\u20ac lorde da IRPEF!! A parit\u00e0 di situazione, in caso di ALAS (autonomi) l\u2019indennit\u00e0 sarebbe stata di 1.687,5 \u20ac NETTE; in caso di NASPI (per dipendenti) sarebbe di 1.687,5\u20ac lorde. <\/strong>Oltre al fatto che sia ALAS che NASPI vengono erogate entro 1 o 2 mesi dalla cessazione e non al giugno dell\u2019anno successivo.<\/li>\n<li>Si consideri &#8211;\u00a0 tra l\u2019altro \u2013 che l\u2019indennit\u00e0 <strong>pari al 20% delle retribuzioni<\/strong> \u00e8 inferiore al costo del versamento INPS, sicch\u00e9 non \u00e8 utile a disincentivare il lavoro sommerso.<\/li>\n<li>Il <strong>metodo di calcolo<\/strong> della durata dell\u2019assegno (art. 3 comma 1), che sottrae dall\u2019indennit\u00e0 le giornate coperte da altra contribuzione o indennizzate ad altro titolo, <strong>riduce ulteriormente la possibilit\u00e0 di poter accedere all\u2019assegno!!<\/strong><\/li>\n<li>Il ricevimento dell\u2019assegno previsto a <strong>giugno dell\u2019anno successivo<\/strong> \u00e8 assolutamente inadeguato per sostenere l\u2019artista nella sua professione!<\/li>\n<\/ol>\n<h3 style=\"font-weight: 400;\"><strong>I criteri di accesso alla misura sono sproporzionati e non tengono conto delle specificit\u00e0 del settore <\/strong><\/h3>\n<ol>\n<li>Il sostegno \u00e8 previsto per redditi dell\u2019anno <strong>precedente che siano inferiori a 25.000\u20ac: \u00e8 una cifra troppo bassa<\/strong>. Prendendo l\u2019esempio di chi lavora in modo autonomo, la maggior parte delle spese che sostiene, comprese quelle di viaggio, non sono deducibili dal reddito, e quindi, <strong>a fronte di cachet lordi di 25.000\u20ac,<\/strong> <strong>il vero reddito \u00e8 molto inferiore<\/strong>.<\/li>\n<li><strong>Il requisito delle 60 giornate \u00e8 troppo alto<\/strong>, soprattutto per autonomi in cui non vengono registrate le prove ma solo i giorni \u201con stage\u201d. Oltretutto, dal 2021<strong> bastano 45 giornate per accedere alla pensione<\/strong>, perch\u00e9 ne dovrebbero servire invece 60 per accedere all\u2019indennit\u00e0?<\/li>\n<li>Il requisito di non aver avuto <strong>nessun rapporto a tempo indeterminato nell\u2019anno precedente non ha nessuna ragione di essere ai fini della discontinuit\u00e0<\/strong> ed esclude chi magari ha avuto un rapporto anche solo di una settimana poi interrotto (es. conclusione del periodo di prova). Sarebbe sufficiente dire che serve il reddito FPLS in via prevalente (art. 2 lett. e).<\/li>\n<\/ol>\n<h3 style=\"font-weight: 400;\"><strong>Il finanziamento della misura \u00e8 inferiore rispetto alle reali esigenze del settore<\/strong><\/h3>\n<ol>\n<li>Lo sgravio dell\u2019art. 7 c. 2, che porta l\u2019addizionale per tempi determinati dal <strong>1,40% al 1,10%,<\/strong> non tiene conto del fatto che il personale dello spettacolo lettera a) \u00e8 assunto per specifici spettacoli e quindi <strong>stagionali<\/strong>, per cui l\u2019addizionale comunque non sarebbe pagata.<\/li>\n<li>Dalla bozza del decreto-legge si evince che dall\u2019anno prossimo non ci saranno pi\u00f9 i 100 milioni di finanziamento ad oggi previsti per l\u2019indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0, ma solo 46 milioni. Si tratta di un finanziamento persino inferiore rispetto a quello dell\u2019ALAS. Inoltre, graver\u00e0 sui <strong>lavoratori che hanno un reddito annuo superiore al massimale e che dovrebbero versare il contributo di solidariet\u00e0 dello 0,50%<\/strong> per contribuire a finanziare una misura previdenziale di cui non possono essere destinatari.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 48 del 28 agosto 2023, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo relativo al &#8220;riordino e alla revisione degli ammortizzatori e delle indennit\u00e0 e per l\u2019introduzione di un\u2019indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0 in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo&#8221;. 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