{"id":12939,"date":"2023-02-06T10:08:39","date_gmt":"2023-02-06T09:08:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.centrostudidoc.org\/?p=12939"},"modified":"2023-04-03T10:16:51","modified_gmt":"2023-04-03T08:16:51","slug":"giu-le-mani-dai-soldi-per-i-lavoratori-dello-spettacolo-del-bando-covid-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.centrostudidoc.org\/index.php\/2023\/02\/06\/giu-le-mani-dai-soldi-per-i-lavoratori-dello-spettacolo-del-bando-covid-19\/","title":{"rendered":"Gi\u00f9 le mani dai soldi per i lavoratori dello spettacolo del bando Covid-19!"},"content":{"rendered":"<span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">Tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 5<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span><p><strong><em>I fondi destinati a chi lavora nello spettacolo come da DL 18\/2020 art. 89 c. 2 e dal DM 291\/2022 devono essere assegnati alle lavoratrici e ai lavoratori!<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>Onorevole Presidente Giorgia Meloni,<\/strong><\/p>\n<p><strong>Illustre Ministro Gennaro Sangiuliano,<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il 25 gennaio 2023 un decreto direttoriale della Direzione Generale Spettacolo annulla i sostegni assegnati il 23 dicembre 2022 ai lavoratori dello spettacolo grazie ai decreti 236\/2022 e 291\/2022 del luglio scorso, quota parte dei fondi assegnati nel decreto Cura Italia 18 del 17 marzo 2020 al settore spettacolo e aiudiovisivo.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Per gli esclusi c\u2019era tempo per fare ricorso fino al 4 febbraio 2023, ma noi chiediamo al Governo di intervenire immediatamente per annullare l\u2019ingiusto e immotivato decreto direttoriale n. 11\/2023 o di riaprire con nuovo provvedimento per permettere a tutti gli operatori dello spettacolo che hanno sofferto a causa della pandemia di accedere ai fondi a loro destinati.<\/strong><\/p>\n<p><strong>I fatti<\/strong><\/p>\n<h3><strong>1. \u00a0 \u00a0 Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022 n. 236 e Decreto direttoriale del 7 luglio 2022 n. 559 \u2013 EMANAZIONE DM 236 BANDO COVID E DDG di ATTUAZIONE<\/strong><\/h3>\n<p>Il <strong>DM del 9 giugno 2022, rep. n. 236<\/strong> assegna il riparto di <strong>quota parte del fondo per il settore spettacolo e audiovisivo dell\u2019art. 89 del DL 18\/2020<\/strong>, che imponeva al governo di stabilire \u201c<em>le modalit\u00e0 di ripartizione e assegnazione delle risorse agli <strong>operatori dei settori<\/strong>, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altres\u00ec dell\u2019impatto economico negativo conseguente all\u2019adozione delle misure di contenimento del COVID-19.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Il DL 18\/2020 riserva le risorse a <strong>tutti<\/strong> gli operatori del settore spettacolo, senza distinzione di contratto o professione.<\/p>\n<p>Tuttavia, nelle premesse il DM del 9 giugno 2022 scrive: \u201c<em>RITENUTA l\u2019opportunit\u00e0 di intervenire in favore dei lavoratori di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nelle more dell\u2019approvazione del disegno di legge che prevede l\u2019introduzione di un\u2019indennit\u00e0 strutturale e<strong>permanente in favore di tutti i lavoratori discontinui dello spettacolo<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Vale la pena ricordare che i lavoratori assicurati come da lettera a) del D.Lgs. 182\/1997 sono coloro che <strong><em>prestano a tempo determinato, attivit\u00e0 artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli<\/em>, che secondo i criteri INPS sono tutti gli scritturati, saltuari, intermittenti senza indennit\u00e0 di disponibilit\u00e0 anche se con contratti di assunzione a tempo indeterminato ma in realt\u00e0 con prestazioni a chiamata<\/strong>.<\/p>\n<p>Il 7 luglio 2022 \u00e8 pubblicato un primo avviso sul DM 236, cio\u00e8 il<strong>Decreto del Direttore Generale Spettacolo 7 luglio 2022, rep. n. 559<\/strong>.<\/p>\n<h3><strong>2. \u00a0 \u00a0 Decreto Ministeriale del 20 luglio 2022 n. 291 \u2013 MODIFICA DM BANDO COVID<\/strong><\/h3>\n<p>Il 20 luglio viene poi emanato il <strong>nuovo DM 291\/2022 che \u201cmodifica\u201d e corregge i requisiti<\/strong> del precedente 236\/2022, al fine di \u201crendere pi\u00f9\u0300 efficaci le misure di sostegno ivi previste\u201d.<\/p>\n<p><strong>3. \u00a0 \u00a0 Decreto direttoriale del 21 luglio 2022 n. 719 \u2013 ATTUAZIONE CON MODIFICA<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il 21 luglio nuovo decreto direttoriale n. 719, riferito al DM 291\/2022 \u201cModifiche al decreto ministeriale 9 giugno 2022, rep. n. 236&#8243; <\/strong>all\u2019art. 1 decreta che \u201c<em>&#8230;possono presentare domanda di contributo i lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell\u2019audiovisivo in possesso dei seguenti requisiti:\u00a0<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>essere residenti in Italia;<\/em><\/li>\n<li><em>essere iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;<\/em><\/li>\n<li><em>avere un reddito riferito all\u2019anno 2021 non superiore a 35.000 euro;\u00a0<\/em><\/li>\n<li><em>aver maturato, in almeno uno degli anni 2018, 2019 e 2021, non meno di quaranta giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo. Per gli attori cinematografici o di audiovisivi (codice 022), aver maturato, in almeno uno degli anni 2018, 2019 e 2021, non meno di venti giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;\u00a0<\/em><\/li>\n<li><em>avere, nell\u2019anno 2019, un reddito prevalente derivante dall\u2019esercizio delle attivit\u00e0 lavorative per le quali \u00e8 richiesta l\u2019iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;\u00a0<\/em><\/li>\n<li><em>non essere titolare di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.&#8221;<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Non essendovi alcun chiaro riferimento ai lavoratori assicurati alla lettera a) del D.lgs. 182\/97 molti operatori del settore spettacolo \u00a0assicurati al FPLS di cui alla e lettere b) e c) hanno ritenuto di effettuare la domanda di contributo per Covid-19, avendo tutti i requisiti dell\u2019elenco.<\/p>\n<h3><strong>4. \u00a0 \u00a0 Decreto direttoriale del 23 dicembre 2022 n. 2220 \u2013 PUBBLICAZIONE RISULTATI AMMESSI<\/strong><\/h3>\n<p>In data 23 dicembre 2022 viene pubblicato il decreto del <strong>Direttore generale Spettacolo rep. 2220 con gli elenchi degli ammessi<\/strong>, elenchi che costituiscono parte integrante del DM stesso. Tali elenchi <strong>comprendono i lavoratori dei gruppi a), b) e c) del D.LGS. 182\/1997 in possesso dei requisiti elencati nel DDG del 21\/7\/2022<\/strong>.<\/p>\n<h3><strong>5. \u00a0 \u00a0 Decreto direttoriale del 25 gennaio 2023 n. 11 &#8211; ANNULLAMENTO<\/strong><\/h3>\n<p>Il 25 gennaio la <strong>Direzione Generale emana il decreto direttoriale 11\/2023<\/strong> che annulla l\u2019assegnazione decretata un mese prima a tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, compresi gli intermittenti che secondo l\u2019INPS sono assicurati alla lettera a), utilizzando per la prima volta il termine<strong> \u201cassunti a tempo determinato\u201d<\/strong>, termine inesatto e non previsto n\u00e9 nel DM 236\/2022 cos\u00ec modificato dal DM 291\/2022 n\u00e9 nei decreti direttoriali attuativi.<\/p>\n<p><strong>Questa inaspettata risoluzione annulla l\u2019assegnazione del contributo agli intermittenti con contratto indeterminato,assicurati dall\u2019INPS alla lettera a) del D.LGS. 182\/1997 e quindi indubbiamente destinatari del contributo ai sensi dei DM 236\/2022.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Quanto sopra disattende anche la previsione della recente legge 106 del 15 luglio 2022, che delega il governo a emanare i decreti con \u201c<em>a) riconoscimento delle specificit\u00e0 del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla t<strong>ipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti<\/strong><\/em>&#8220;,\u00a0includendo quindi tra i discontinui citati nelle premesse del <strong>DM 236\/2022<\/strong> tutti i precari a prescindere dal contratto di lavoro.<\/p>\n<h3><strong>6. \u00a0 \u00a0 RICHIESTE<\/strong><\/h3>\n<p>Chiediamo al Governo di intervenire per <strong>rimediare alla grave confusione e discriminazione<\/strong> tra operatori del settore causata dai recenti provvedimenti, tutti colpiti dalla crisi per Covid-19 e tutti meritevoli di accedere <strong>all\u2019assegnazione di quota parte del fondo per il settore spettacolo e audiovisivo dell\u2019art. 89 del DL 18\/2020<\/strong>.<\/p>\n<p>Chiediamo che <strong>le risorse stabilite dall\u2019art. 89 c. 2 del Decreto Cura Italia n. 18\/2020 siano rese disponibili a tutti gli operatori del settore spettacolo<\/strong>, poich\u00e9 detto decreto-legge imponeva di stabilire \u201c<strong><em>le modalit\u00e0 di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altres\u00ec dell\u2019impatto economico negativo conseguente all&#8217;adozione delle misure di contenimento del Covid-19.<\/em><\/strong>\u201d<\/p>\n<p>Inoltre, <strong>poich\u00e9 i fondi destinati dal D.lgs. 18\/2020 art. 89 sono sufficienti a evadere tutte le domande dei lavoratori e delle lavoratrici<\/strong>,<\/p>\n<p><strong>chiediamo urgentemente <\/strong>l\u2019emanazione di <strong>un provvedimento che rettifichi<\/strong> il decreto direttoriale 11\/2023 in quanto illegittimo oltre che <strong>politicamente e socialmente<\/strong> <strong>ingiustificato per tutti i lavoratori intermittenti con contratto a tempo indeterminato, poich\u00e9 rientranti nel gruppo a)<\/strong> del D.lgs. 182\/1997;<\/p>\n<p><strong>Chiediamo altres\u00ec <\/strong>l\u2019emanazione di un provvedimento che assegni <strong>ai lavoratori dei gruppi b) e c) che hanno subito riduzione di retribuzione<\/strong> a causa del Covid-19 la quota parte di risorse del Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 art. 89,<\/p>\n<p>stante il fatto che <strong>la maggior parte dei lavoratori dello spettacolo assicurati al Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo, che nel 2019 aveva come reddito principale il lavoro nello spettacolo<\/strong>, ha sofferto economicamente, socialmente e umanamente a causa delle restrizioni per l\u2019emergenza Covid-19.<\/p>\n<p>Compresi <strong>i lavoratori a tempo indeterminato<\/strong>, che <strong>in molti hanno patito a loro volta per anni forti difficolt\u00e0 di lavoro e di reddito<\/strong>, talvolta con il solo assegno di cassa integrazione in deroga o fondo di integrazione salariale, notoriamente di entit\u00e0 esigua, senza nessun ristoro o sostegno da parte dello Stato.<\/p>\n<p>I fondi destinati a chi lavora nello spettacolo come da DL 18\/2020 art. 89 e dal DM 291\/2022 devono essere assolutamente assegnati alle lavoratrici e ai lavoratori: <strong>il Governo non pu\u00f2 togliere questi soldi dalle tasche di chi ha sofferto per anni perch\u00e9 impiegato in un settore particolarmente colpito dal Covid-19<\/strong>. Il Governo non pu\u00f2 decidere arbitrariamente di privare il settore dello spettacolo di fondi, oltretutto gi\u00e0 destinati per legge, per spostarli su altri settori o attivit\u00e0 senza nemmeno chiarire quali. <strong>Il mondo dello spettacolo italiano non \u00e8 un settore di serie B ma un\u2019eccellenza nel mondo<\/strong> che prima del Covid-19 produceva il 7% del PIL nazionale e proprio grazie ai suoi lavoratori, che hanno ancora bisogno di supporto per riprendersi da una crisi senza precedenti.<\/p>\n<p><em>Foto di Emanuela Zampa, progetto &#8220;Nero&#8221;.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I fondi destinati a chi lavora nello spettacolo come da DL 18\/2020 art. 89 c. 2 e dal DM 291\/2022 devono essere assegnati alle lavoratrici e ai lavoratori! 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