Indicazioni su come gestire il rapporto assicurativo INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio portale istituzionale il decreto del 22 gennaio 2022 che stabilisce come gestire il rapporto assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Il decreto identifica i soggetti obbligati, le retribuzioni imponibili e le modalità di denuncia e variazione del rapporto assicurativo.
Le nuove modalità di gestione sono in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.
Clicca qui per scaricare il decreto 22 gennaio 2022.
Sono i committenti e le imprese dei lavoratori autonomi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che devono effettuare il versamento all’INAIL del premio assicurativo.
Alcuni casi:
Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo la retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo è l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento. L’ammontare è calcolato nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
Nel caso in cui il committente non abbia una posizione assicurativa INAIL e si avvalga dal 1° gennaio 20220 di lavoratori autonomi dello spettacolo, per applicare l’obbligo assicurativo deve presentare la denuncia di iscrizione entro il 27 marzo 2022. Il committente deve presentare la denuncia tramite apposito servizio online e indicare i compensi che presume di corrispondere nel 2022 e nel 2023.
Se invece il datore di lavoro ha una posizione assicurativa in cui non è presente il nuovo premio assicurativo, allora deve presentare, sempre entro il 27 marzo, la denuncia di variazione indicando i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.
I datori di lavoro che già si avvalgono di lavoratori autonomi dello spettacolo e che sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori devono: