Da martedì 29 giugno il sito INPS permette di fare domanda per ottenere l’indennità di 1.600 euro prevista dal Decreto Sostegni Bis.
Con la Circolare 90 del 29 giugno 2021 l’INPS ha reso noto che è disponibile l’apposita procedura telematica per la predisposizione delle istanze per accedere all’indennità̀ onnicomprensiva Covid-19 introdotta dal Decreto Sostegni bis (art. 42 comma 1, D.L. n. 73/ 2021).
I lavoratori aventi diritto che non hanno presentato ricevuto l’erogazione per le indennità del decreto Sostegni D.L. 41/2021 di 2.400€ devono presentate la domanda telematica entro il 30 settembre 2021
L’indennità onnicomprensiva, erogata dall’INPS, non concorre alla formazione del reddito e non comporta il riconoscimento dell’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
L’indennità una tantum riguarda:
Spetta un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.600 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (insegnanti, ecc), che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021.
I beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di trattamento pensionistico diretto.
Possono presentare domanda per la fruizione di un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo di 1.600 euro a favore dei lavoratori intermittenti, coloro che abbiano svolto la prestazione lavorativa, nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021.
Destinatari sono sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
Alla data di presentazione della domanda, i richiedenti non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di trattamento pensionistico diretto.
L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, che non siano titolari alla predetta data del 26 maggio 2021 di trattamento pensionistico diretto né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L‘indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.600 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021.
Deve trattarsi di lavoratori dello spettacolo con un reddito, per il 2019, non superiore ai 35.000 euro, non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 30 novembre 2020 né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
I lavoratori autonomi occasionali, che non hanno già beneficiato dell’indennità prevista dal decreto Sostegni, possono presentare domanda per la fruizione di un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.600 a condizione che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 maggio 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 27 maggio 2021.
I beneficiari devono essere già iscritti alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021.
L’ indennità di 1.600 euro è compatibile con la NASPI, ma non è compatibile con pensioni, altre indennità previste dal decreto Sostegni, Reddito di Emergenza, indennità sportivi.
I lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva del decreto Sostegni (articolo 10 D.L. n. 41 del 2021) non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una tantum prevista dal decreto Sostegni bis.
I lavoratori che invece non hanno beneficiato dell’indennità onnicomprensiva possono presentare domanda entro la data del 30 settembre 2021.
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
L’accesso può essere effettuato tramite:
In alternativa al portale web le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center numero verde 803 164.